venerdì 6 febbraio 2015

I DISONESTI ANTICOSTITUZIONALI DELLA CORTE COSTITUZIONALE. ANALISI DELL'ART. 136 DELLA COSTITUZIONE. MATTARELLA DI NOMINA ANTICOSTITUZIONALE (COME NAPOLITANO)

Ho sempre scritto che questo parlamento è illegittimo, e che conseguentemente è illegittima per 2/3 anche la composizione della Corte Costituzionale nonché la nomina per due volte di Napolitano e adesso di Mattarella. Ma un avvocato di mia conoscenza mi ha obiettato che non è così perché l'art. 136 della Costituzione dice che la sentenza della Corte Costituzionale ha vigore dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza e che dunque non avesse valore retroattivo. Ancor prima mi accertarmi se ciò fosse vero considerai il fatto che, se così fosse, l'attuale parlamento conserverebbe la sua legittimità  nonostante fosse stato eletto sulla base di una legge elettorale (porcellum) dichiarata anticostituzionale. E dunque sarebbe legittimato a votare una nuova legge elettorale modificando il porcellum con altra legge elettorale. Ma poiché la nuova legge (italicum, ancora da approvare alla Camera) appare ancor più anticostituzionale del porcellum, si arriverebbe all'assurdo che un parlamento eletto con l'italicum sarebbe egualmente legittimato a votare una successiva legge elettorale che sia conforme alla Costituzione. E così ogni sentenza di incostituzionalità della legge elettorale verrebbe beffata perché basterebbe cambiare ogni volta anche in peggio la precedente legge elettorale. ASSURDO. E' evidente dunque che una sentenza di anticostituzionalità debba avere valore retroattivo. L'art. 136 della Costituzione è stato male interpretato da quei magnaccia (418.000 euro l'anno) della Corte Costituzionale perché non ha voluto tener conto dell'assurdità della mancanza di retroattività della sentenza. L'art. 136 non dice che la sentenza sia priva di retroattività. Dice che entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione. La logica vuole che dal giorno successivo la sentenza abbia valore retroattivo in quanto sentenza di annullamento. E si sa che l'annullamento (Codice Civile) ha sempre valore retroattivo. Se si annulla un contratto che ha avuto già attuazione nelle sue conseguenze non valgono le conseguenze per rendere valido il contratto. Infatti sono le premesse illegittime del contratto a rendere illegittime anche le conseguenze, secondo il brocardo QUOD NULLUM EST NULLUM PRODUCIT EFFECTUM. Dico pertanto che Mattarella, dopo essere stato nominato giudice costituzionale anticostituzionalmente da un parlamento illegittimo è stato nominato poi presidente della Repubblica anticostituzionalemente perché nominato da un parlamento illegittimo, sempre a causa di una legge elettorale dichiarata anticostituzionale, se pur da una Corte Costituzionale per 2/3 di composizione anticostituzionale. E ho già scritto che Mattarella dovrebbe invitare (senza poterlo obbligare a ciò perché egli stesso illegittimo) questo parlamento ad autosciogliersi e poi dovrebbe egli stesso dimettersi. Per fondare giuridicamente questa mia tesi ho fatto una ricerca e l'ho inviata al suddetto avvocato. Da questa ricerca risulta che una sentenza di anticostituzionalità deve essere considerata sentenza di annullamento, e dunque dotata di efficacia retroattiva. Altrimenti la sentenza sarebbe priva di qualsiasi efficacia. L'assurdo maggiore consiste nel fatto che la stessa Corte Costituzionale si è data la zappa sui piedi (per salvare le sue poltrone) aggiungendo che, nonostante il porcellum fosse da ritenere incostituzionale, il parlamento eletto sulla base del porcellum fosse legittimato a cambiare la legge. Così rendendo del tutto contraddittoria la sua sentenza. Ignoranza o disonestà? 

Nell'interpretazione dell'art. 136 vale la retroattività trattandosi di annullamento e non di abrogazione o disapplicazione. Io faccio un ragionamento terra terra. Se la sentenza di incostituzionalità della legge elettorale (porcellum) avesse valore ex nunc questo parlamento potrebbe introdurre una nuova legge elettorale (italicum) peggiore del porcellum. E se la Corte Costituzionale dichiarasse incostituzionale anche l'Italicum (in effetti ritenuta incostituzionale anche dagli avvocati che sollevarono l'eccezione di incostituzionalità del porcellum) si sarebbe da capo. E la Corte Costituzionale verrebbe sempre beffata perché ogni volta posta di fronte al fatto compiuto. Il parlamento eletto con l'italicum  continuerebbe ad essere valido e sarebbe solo costretto a modificare l'italicum. Ma così il parlamento potrebbe continuare a perpetuarsi paradossalmente peggiorando sempre di più la legge elettorale da una legislatura a quella successiva. Assurdo.   
La Treccani evidenzia la nullità con effetto retroattivo


  1. 134 e 136 Cost., l'illegittimità costituzionale e, nel caso di fonti secondarie, ad opera ... giustizia costituzionale austriaca, le cui decisioni operano solamente ex nunc (art. ... L'efficacia retroattiva delle decisioni della Corte costituzionale italiana ..
L'art. 136 deve essere completato con l'art. 30 della legge 87 de 1953 che dice il contrario: “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” (comma 3); “quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali” (comma 4). Così si legge in


  1. 09 dic 2010 - La recente declaratoria di illegittimità costituzionale della cd. aggravante di ... e ciò in quanto lo priva, in forza del principio di retroattività favorevole (art. .... 136 Cost. non pone alcun limite espresso all'effetto retroattivo delle ...
Nel contesto di un'analisi della disapplicazione (che avrebbe effetto ex nunc) nel procedimento amministrativo nell'articolo sottostante si afferma la retroattività dell'art. 136  in quanto l'incostituzionalità avrebbe effetti sull'atto stesso e non solo sugli effetti, altrimenti la sentenza della Cassazione non avrebbe mai alcun effetto. Ho avuto conferma del mio ragionamento terra terra. La sentenza di incostituzionalità è equiparata infatti ad una sentenza di annullamento (in conformità con giuristi come Mortati e Sandulli, citati in nota). Le invio questo lungo articolo anche in allegato, evidenziando in carattere più grande le frasi che riguardano la retroattività in riferimento all'annullamento (e aggiungendo gli apostrofi che stranamente mancano).
L'art.136 afferma infatti che, a seguito della pronuncia di incostituzionalità, ..... costituzionale, pronunciata dalla Corte Costituzionale, ha efficacia retroattiva ..


  1. 29 feb 2012 - Gli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale ... nonché dell'art.136 Cost che non pone alcun limite all'effetto retroattivo della ..
Nel sito soprastante si legge: "Gli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale contrariamente alla funzione svolta dall’abrogazione normativa avente efficacia ex nunc, colpiscono la norma sin dall’origine, vale a dire ex tunc, non estendendosi di regola ai rapporti esauriti".

Traggo quanto segue da

Sentenza n.16-2003-QM del 9 settembre 2003 - Corte dei ...

09 set 2003 - 566/89 e 232/92 della Corte costituzionale sulla prescrizione dei .... retroattiva della sentenza della Corte costituzionale (v. art 136 cost., art.1 c
 
Sul piano giuridico trova così fondamento la tesi della invalidità e non della nullità-inesistenza, radicata peraltro nella formulazione dell’art. 136 cost., la quale esprime
l’intendimento del nostro sistema di preservare gli effetti prodotti dalla legge incostituzionale nel periodo della sua vigenza quando l’efficacia dell’atto legislativo si è concretizzata in forme che non possono essere più rimosse. Il che però apre il problema di determinare le ipotesi nelle quali i rapporti debbono considerarsi esauriti o conclusi. In generale può affermarsi che debbono essere considerati esauriti i rapporti per i quali non è più possibile una pronuncia di merito da parte del giudice ovvero sia estinta la situazione giuridica di vantaggio ad essi sottostante, così com’è per effetto dell’intervenuta prescrizione ex art. 2934 c.c. Descrittivamente viene generalmente usata la formula secondo cui devono considerarsi “esauriti” i rapporti dei quali non sia possibile ottenere in giudizio una modificazione o estinzione sulla base della pronuncia della Corte costituzionale.
Ad opposta soluzione si perviene invece per tutte quelle fattispecie che possano o debbano essere ancora regolate in via giurisdiziona le o amministrativa, e cioè che non siano oggetto di giudicato, per i provvedimenti amministrativi non divenuti inoppugnabili, per gli status che possono essere messi in discussione, per le prestazioni non ancora eseguite o in via di esecuzione nei rapporti continuativi. Solo in questi limiti, per una precisa scelta del legislatore costituente, si dispiega l’efficacia retroattiva della sentenza della Corte costituzionale (v. art 136 cost., art.1 c. 1 l.c. n. 1/48). Si deve, pertanto, escludere che le sentenze della Corte costituzionale possano far rivivere diritti o situazioni giuridiche ormai estinte.        

5 commenti:

Unknown ha detto...

La Costituzione sembra simile alla bibbia, la quale non si legge così come è scritta , altrimenti si capirebbe che è un libro o una serie di libri che raccontano delle storie per altro molto cruenti ed in linea con la natura dell'uomo, ma si interpreta. Così ognuno ovvero ogni organo interpreta la Costituzione come meglio fa comodo confidando inoltre nell'assenza di un qualsivoglia organo esecutivo- tipo forze dell'ordine al servizio della magistratura- che ne faccia rispettare il dettato costituzionale. Si sono ben guardati dal costituirlo, così se la suonano e se la cantano.

Pietro Melis ha detto...

Ma una Costituzione non può raccontare balle come la Bibbia. Una Costituzone dovrebbe essere scritta da individui competenti, tra cui i giuristi. So che vi hanno partecipato giuristi come il noto Calamanderi. Ma dove avevano la testa? Purtroppo la Costituzione è vecchia perché scritta nello spirito del dopo guerra. Questi stupidi avrebbero dovuto includere la legge elettorale nella Costituzione ad evitare tutti i pasticci di cui siamo vittime oggi con partiti che assomigliano a tribù in lotta tra loro farsi la legge elettorale che più aggrada ad una tribù piuttosto che a tutto il popolo, che non può essere rappresentato da un sistema maggioritario che dà una maggioranza parlamentare ad un partito o coalizione di partiti che risulta minoritaria nell'elettoratato. Dittatura di una minoranza. I costituenti hanno escluso il referendum propositivo e hanno ammesso solo quello abrogativo escludendo però le questioni finanziarie e i trattati internazionani, con la conseguenza che ci hanno imposto l'UE e l'euro senza referendum.

Anonimo ha detto...

Uno stato che non ha una propria moneta di stato perde automaticamente la sua natura di imporre il suo potere e dunque non e più indipendente ne sovrano.L.euro e stata una moneta scelta dagli stati ma e di proprietà della BCE una banca composta da banche centrali private .Mi domando come si possono pagare i debiti che peraltro non hanno alcun fondamento giuridico con altri debiti?Oltre ciò ci ritroviamo con un parlamento nazionale illegittimo che non può sovranamente decidere le politiche monetarie decise solo dalla BCE e dalla commissione europea .altresì da un parlamento europeo che non può legiferare autonomamente.tutto ciò si può chiamare democrazia? Dove e andata a finire la repubblica? Un cittadino comune anche se questo termine non mi piace.dovremmo essere veramente tutti uguali e fratelli.

Pietro Melis ha detto...

Lasciamo perdere i sentimenti. Fratelli coltelli

Anonimo ha detto...

già...la presunta storia di Caino e Abele non ebbe un lieto fine...chissà perche quelli che comandano veramente il mondo non litigano mai almeno per ora.tornando al tema di cui sopra cosa si dovrebbe fare se in questo paese la democrazia e morta?stante il fatto che nessuno potrebbe vietare un referendum istituzionale come quello del 1946 con un quesito assai ben diverso e cioè la scelta di differenti repubbliche stante il divieto almeno sulla carta di scegliere tra repubblica e monarchia.se il popolo non può autodeterminarsi significa che non ce più nulla da fare..poi ce da domandarsi se il popolo e maturo o meno per essere chiamato a fare una scelta.Purtroppo anche la società e corrotta e molti si disinteressano