Blog del prof. Pietro Melis

Questo è il blog del prof. Pietro Melis, autore del testo intitolato "Scontro tra culture e metacultura scientifica: l'occidente e il diritto naturale. Nelle sue radici greco-romano-cristiane. Non giudaiche e antislamiche".

mercoledì 12 giugno 2019

SULL'ISLAM I GIUDICI SONO COME DON ABBONDIO

"Il coraggio uno non se lo può dare", disse don Abbondio al cardinale Federico Borromeo. I giudici non hanno il coraggio di porsi contro gli islamici per paura di atti terroristici come ritorsione. 
Una giudice, assai benevola e comprensiva nei miei confronti, e anche elegiotiva della mia cultura, non si è potuta tuttavia sottrarre alla decisione di condannarmi ad una multa di 800 euro (sotto il minimo previsto dall'art. 403 C.P. dato il rito abbreviato), che non pagherò perché vi sarà un (inutile) appello. E voglio finire (inutilmente) in Cassazione. E' una questione di principio. Riprendendo una espressione  del giornalista Filippo Facci avevo scritto ad un sito islamico che il Corano è merda. Facci fu solo sospeso per due mesi dall'Ordine dei giornalisti per non avere rispettato la continenza di linguaggio che andava oltre la critica. Per lo stesso motivo, il non avere io rispettato la continenza del linguaggio andando oltre la lecita critica delle frasi (del mio florilegio del Corano) che propagandano la violenza, sono stato condannato alla multa. Stranamente la giudice scrive che io avevo il diritto di criticare la shari'a ma non di offendere il sentimento religioso degli islamici. E si è appellata alla giurisprudenza della stessa Corte Costituzionale. Mi ha poi accusato di avere definito Maometto un assassino. Da qui l'accusa d vilipendio della religione islamica ai sensi dell'art. 403. Ma questa giudice non può condannare la shari'a senza condannare la PROPAGANDA del Corano, giacché la schari'a esprime il complesso delle norme coraniche, che sono una continua istigazione alla violenza contro gli infedeli (ebrei e cristiani compresi).   


Filippo Facci svela il vero volto dell'Islam: "Perché lo odio" - Libero ...


https://www.liberoquotidiano.it/.../filippo-facci-odio-islam-violentissimo-commento-li...

28 lug 2016 - È dal 2001 che leggo analisi basate su altre analisi, sommate ad altre ... Odio l'Islam perché l'odio è democratico esattamente come l'amare, ...

Ecco quale sarà la mia ulteriore difesa.    

La Corte Costituzionale ha pasticciato la questione perché ha inteso dire che la laicità dello Stato deve identificarsi con l'imparzialità e perciò con la non discriminazone di una religione rispetto ad un'altra. Con ciò, contraddittoriamente, ha negato la sua laicità riconoscendo tutela religiosa ad ogni religione mentre la laicità avrebbe dovuto significare ignorare tutte le religioni, facendo così scomparire il reato di vilipendio, che invece è rimasto nell'art. 403 del Codice Penale. La conseguenza ha comportato un'ulteriore contraddizione perché il secondo comma dell'art. 8 della Costituzione riconosce la libertà religiosa sotto la condizione che la confessione religiosa non sia in contrasto con le leggi dello Stato. In questo modo lo Stato è costretto ad entrare nel merito di una dottrina religiosa nonostante questo non sia un suo compito. Infatti la dottrina religiosa (nella fattispecie l'islam) può essere fonte di comportamenti contrari all'ordinamento giuridico. Qui non si tratta di stabilire se determinati contenuti dottrinali siano o non religiosi. Si tratta di stabilire, al di là di una connotazione religiosa, se una certa dottrina, religiosa o non, sia fonte di comportamenti contrari all'ordinamento giuridico. Indipendentemente da ogni considerazione religiosa. Se un testo, di cui si fa propaganda, è nel suo contenuto contrario all'ordinamento giuridico, la propaganda del testo, e non il testo, incorre nel reato che può essere di istigazione all'odio razziale e religioso (legge Mancino). E' dunque del tutto inutile l'art. 403 in quanto si riferisca alle confessioni religiose che debbono essere ignorate in base ad una concezione laica dello Stato, che non può avere competenza sui contenuti religiosi in quanto tali. Lo Stato può e deve avere competenza solo sulla propaganda di determinati testi in quanto la propaganda, e, ripeto, non il testo in quanto tale, sia in contrasto con l'ordinamento giuridico. Non può essere proibita, per esempio, la pubblicazione del Mein Kampf di Hitler, mentre può essere vietata la sua propaganda perché contraria all'ordinamento giuridico, a cominciare dalla Costituzione. Se lo Stato laico deve ignorare tutte le religioni cade il reato  di vilipendio. Ma non sarebbe necessario per questo modificare la sostanza dell'art. 8 della Costituzione, che però dovrebbe essere modificato per i motivi di cui appresso. Esso infatti garantisce la libertà religiosa e dice che "le confessioni diverse dalla cattolica (e qui i costituenti hanno usato il termine "confessione" impropriamente perché oltre la confessione cattolica vi sono non confessioni ma religioni, all'interno delle quali esistono diverse confessioni) hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti".  Ciò premesso, vi è da domandarsi: qual è  lo statuto dell'islam in Italia? Mancando uno statuto come può essere riconosciuto all'islam un'esistenza giuridica? Infatti non vi è mai stata una intesa tra l'islam e lo Stato italiano mancando lo statuto, giacché le varie associazioni islamiche non si sono mai messe d'accordo perché hanno varie rappresentanze tra loro in disaccordo. E l'ultimo comma dell'art. 8 dice che "i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze". Ma data la strutturazione dell'islam, privo di gerarchie, è stata sempre impossibile una intesa con le diverse rappresentanze islamiche. Lo dimostra il fatto che nessuna rappresentanza islamica, nemmeno l'UCOII, abbia chiesto l'8 per mille allo Stato. Pare che la Corte Costituzionale abbia però voluto, andando oltre la Costituzione, riconoscere diritto alla tutela giuridica anche le religioni di fatto, senza statuto, e mancando uno statuto non vi può essere intesa con lo Stato. Pare pertanto che la stessa Corte Costituzionale sia andata oltre il contenuto dell'art. 8 della Costituzione. Entro una concezione laica dello Stato l'art. 8 della Costituzione non dovrebbe nemmeno esistere. E pertanto non dovrebbe essere richiesto uno statuto ad una confessione religiosa. Ma poiché solo il parlamento potrebbe modificare la Costituzione bisogna rimanere entro il dettato dell'art. 8. Ma anche in questo caso può essere salvata, sebbene male, la laicità dello Stato in quanto ammette "le confessioni religiose diverse dalla cattolica...in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano." Dunque supremazia delle leggi dello Stato sulle norme religiose. Come stabilire che l'islam non contrasti con l'ordinamento giuridico italiano se esso non ha mai presentato uno statuto di fronte allo Stato italiano? Di fatto l'islam non ha un suo statuto perché non può averlo. Il suo vero ed unico statuto è, per così dire, il Corano. Ed è da qui che bisogna partire per stabilire se la PROPAGANDA del Corano, e non il Corano, sia contraria al nostro ordinamento giuridico. Ebbene, tralasciando, si ripete, la considerazione della  asserita sacralità del Corano inteso come testo ritenuto religioso (se pur tacitamente) dallo Stato italiano, la questione si risolve nel considerare che la PROPAGANDA del Corano è in TUTTO contraria al nostro ordinamento giuridico, mentre dovrebbe essere ad esso conforme in base all'art. 8 della Costituzione. Perciò la PROPAGANDA del Corano deve essere proibita in base all'ordinamento giuridico e da ritenersi contraria alla nostra Costituzione, oltre che ad altre leggi (vari articoli del Codice Penale e la legge Mancino).

Considerando il contenuto della propaganda del Corano non vi può essere vilipendio di una religione se questa stessa religione si pone contro tutto il nostro ordinamento giuridico. Sarebbe contraddittorio riconoscere degna di tutela giuridica, in base al reato di vilipendio (art. 403 C.P.), una propaganda che, invece, è essa stessa fonte di reati per il suo contenuto. La distinzione tra islam moderato ed islam estremista è puramente nominalistica perché ciò che conta è il contenuto del Corano, le cui frasi, al contrario di quanto ha scritto il primo giudice, non sono soggette ad interpretazioni, e pertanto il suo raffronto con la Bibbia (in realtà l'Antico Testamento) è del tutto fuori luogo. Innanzi tutto è carattere essenziale della religione ebraica che essa non fa e non vuole proselitismo.  Oggi anche in Israele tutte le norme mosaiche (lapidazione degli adulteri, condanna a morte di coloro che non rispettano il sabato, sterminio degli omosessali etc.) sono ritenute superate. E allegorici, non storici, vengono ritenuti i vari racconti biblici. In secondo luogo l'Antico Testamento è ritenuto dagli stessi ebrei religiosi un testo ispirato da Jahweh ma scritto dagli uomini, per cui è soggetto ad interpretazioni. Lo dimostra l'esistenza del Talmud, antico libro di interpretazioni avutesi in vari secoli dell'Antico Testamento. Non esiste invece un testo di interpretazione del Corano perché è ritenuto dagli islamici un testo eterno scritto direttamente da Allah, e pertanto nessuna frase può essere modificata o tolta. Non esiste per il Corano un problema di interpretazione, come invece hascritto il primo giudice. Cade pertanto la distinzione tra islamici moderati ed islamici estremisti. La distinzione è tra islamici ortodossi ed islamici non osservanti. Né bisogna dimenticareche lo stesso Corano prevede la norma della Taqiyya, che vuole che gli islamici che vivano i Stati non islamici facciano finta di accettare le leggi dello Stati non islamico fino a quando non monti il loro numero per imposessarsi del potere. Ciò sta giàavvenendo in alcuni Stati europei.In Inghilterra sono stati riconosciuti tribunali islamici per coloro che dichiarino di preferire le norme del Corano. In questo modo si sono formate delle enclaves islamiche che vivono secondo le norme coraniche in dispregio delle norme statali. L'accusa di avere definito Maometto un assassino è del tutto infondata perché è storicamente fondato che Maometto fece decapitare 900 ebrei che non volevano convertirsi, decapitando egli stesso i capi della tribù e riducendo in schivitù le donne e i bambini ebrei. La giudice ha citato in lungo la sentenza della Corte Costituzionale del 1975 (tuttora in vigore) che dice che "Sono vilipendio la contumelia, lo scherno, l'offesa fine in se stessa e l'oltraggio ai valori etici di cui si sostanzia ed alimenta il fenomeno religioso". Ma questa sentenza lascia completamente scoperto il secondo comma dell'art. 8 della Costituzione, entro cui non si addentra. Vi è da osservare inoltre: 1) Nel mio caso il vilipendio è giustificato da motivi culturali in difesa dell'ordinamento giuridico dello Stato, a cominciare dal secondo comma dell'art. 8 della Costituzione. 2) La Corte Costituzionale dà per scontato (prescindendo dal contenuto dottrinale di una religione) che vi sono "valori etici di cui si sostanzia ed alimenta il fenomeno religioso". Come se ogni religione esprimesse valori etici conformi al nostro ordinamento giuridico. FALSO. Infatti andiamo a verificare quali valori etici esprima il Corano. Chiediamo quali siano i valori etici del Corano in tutte le frasi che propagandano la violenza armata nei confronti degli infedeli (ebrei e cristiani compresi), le bastonate alle donne che non obbediscano ai mariti, l'inferiorità delle donne perché aventi un valore che è la metà rispetto a quello degli uomini (infatti la testimonianza delle donne vale metà di quella degli uomini e possono ereditare solo la metà rispetto agli uomini), si riporti la descrizione coranica del paradiso dove i martiri (coloro che sono morti uccidendo gli infedeli) avranno in premio il giacere tra due vergini su letti affiancati, con cui potranno finalmente bere del vino tra fiumi di miele purissimo,  etc., etc. Aggiungiamo che Maometto raccontò di avere visto in sogno l'inferno e disse alle donne che l'inferno era popolato quasi tutto da donne. Di fronte a questi contenuti voglio vedere che cosa possano rispondere i cosiddetti giudici. Sono o non sono questi contenuti contrari all'ordinamento giuridico? Se sono contrari (e soltanto dei pazzi o disonesti possono negarlo) allora la propaganda del Corano è anticostituzionale in base al secondo comma dell'art. 8 della Costituzione. PUNTO E BASTA

TUTTO IL RESTO E' ARIA FRITTA.  

   


Pietro Melis alle 19:45

1 commento:

  1. bambilu13 giugno 2019 alle ore 07:25

    Il punto è la MANCANZA di Logica in tutte queste leggiastre per attorucoli ed attricette che le interpretano “a membro di Canide”.
    Tutte le religioni sono sanguinarie. Del resto il cristianesimo e l'islam sono “derivati” da quella del d'io solo maschio col popolo “eletto” dal solo azionista giovè. Meglio una “lavata di testa” che la circoncisione e l'infibulazione, neh? Comunque lo stato deve essere non laico, proprio Ateo. E qui non ci piove. Sarebbe ora di aggiornare il codice penale detto codice rocco. E' fuori di testa mantenere leggi precedenti alla Costituzione della repubblica Italiana, che come sappiamo predica bene ai primi commi e razzola male ribaltandoli agli ultimi commi. Ma...la Logica vince sempre...anche quando l'agenzia delle entrate, società per AZIONI, mette nei parametri della rendita catastale [invariabile] il prezzo di mercato [aleatorio]: una membrata di Canide, degna di un'agenziuccia uccia uccia...

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