Derivante da una tradizione religiosa ebraica la circoncisione è stata poi fatta propria dagli islamici. Immaginiamo che un ebreo o un islamico (caso questo più raro) crescendo non si riconosca nelle bufale dell'Antico Testamento e del Corano. Perché per il resto della vita deve sopportare questo marchio inflittogli vigliaccamente quando da neonato (nel caso degli ebrei) ed entro gli 8 anni (nel caso degli islamici) non poteva ribellarsi? Perché deve essere costretto a portare il marchio di appartenenza alla religione ebraica o islamica anche se diventa ateo? Qualcuno dirà che anche il battesimo viene imposto ai neonati da genitori cristiani. NO. Il paragone non regge. Un po' d'acqua sulla testa non lascia tracce. La circoncisione è una mutilazione vigliacca che dura per tutta la vita. Riporto qui quanto mi ha inviato il corrispondente Giancarlo Matta (che ha il blog intitolato Il polemista polemologo nel blog di Magdi Allam.
Magdi Cristiano Allam
https://www.magdicristianoallam.it/
RIFERIMENTI e
RICHIAMI a NORME VIGENTI (SALVO ALTRE)
I fatti segnalati, offrono con evidenza
alcuni profili giuridici di interesse per codesta Procura. Si allegano i
seguenti, salvo altri, a sostegno di fondatezza della presente.
1) violazione della parità
giuridica dei cittadini, attuandosi discriminazione soggettiva tra cittadini
(atei, buddhisti, ebrei, di altre religioni…) siccome consentendo - di fatto-
soltanto a sedicenti appartenenti a UNA religione di godere di un inammissibile
trattamento speciale o “privilegio” da parte di Ente Pubblico.
Non si comprende, infatti e
tra l’altro, come mai si stabilisca il limite di età di “otto anni” per
effettuare sul soggetto la mutilazione rituale, quando, a mero titolo di
esempio, la similare mutilazione rituale secondo la “religione ebraica” deve
avvenire esattamente l’ottavo giorno di vita del soggetto mutilando (e senza anestesia,
con le immaginabili traumatiche conseguenze per la vittima…). Dunque, tanto per
citare un solo esempio, gli “ebrei-osservanti” qui sono già discriminati.
Discriminazione inammissibile; per non dire di altre “mutilazioni religiose”
praticabili;
2) violazione della Carta dei
Diritti dell’Uomo O.N.U. anno 1948 Articolo 3;
3) violazione della Carta
dei Diritti del Cittadino U.E. anno 1950 Articolo 8, Articolo 9;
4) violazione della Carta
dei Diritti Fondamentali della Unione Europea anno 2000 ( 2012/C 326/02 )
Articolo 3 comma 1., comma 2.a); Articolo 10., comma 1.); Articolo 21 comma 1.,
Articolo 24 comma 1., comma 2.;
5) violazione del diritto
alla vita e alla integrità fisica: tutelato in sede penale e civile, oltre ad
essere oggetto di previsione costituzionale (Articoli 2 e 32 Costituzione); in
materia penale si ricorda l’Articolo 590 C.P. (lesioni personali); in sede
civile si ricorda la generale tutela prevista dall’Articolo 5 e dall'Articolo
2043 C.C.;
6) contrasto con la Legge
istitutiva dell’Ordine Professionale dei Medici D.Lgs.C.P.S. 13.09.1946, n. 233,
e con leNorme cogenti del derivante Codice Deontologico (articoli 3, 6 et 16.)
vigenti, incluso il relativo Giuramento Ippocratico, nel suo enunciato classico
e moderno;
7) sperpero di risorse
pubbliche, sia economiche (se la spesa indicata pubblicamente per la
mutilazione costituisce solo un “ticket” ovvero una sorta di “prezzo politico”,
e la differenza vada posta a carico del Servizio Sanitario Pubblico),sia di
tempo, di personale e di mezzi della Pubblica Sanità, a fini esclusivamente futili,
soggettivi, e forse pure favoreggiatori.
Legge 86/1990;C.P. Articoli
323, 357, 358, 359;
8) verificata la violazione
di diritti innati, inalienabili ed imprescrittibili, il soggetto minorenne mutilato,
raggiunta la personale capacità giuridica di agire, potrà intentare causa di
risarcimento verso l’Ente Pubblico che ne ha favoreggiato la mutilazione,
esigendo -e verosimilmente ottenendo- ( in
bona o mala fides) cospicui indennizzi a danno del pubblico erario, dunque
a danno della collettività, a causa di una antecedente determinazione
politico/amministrativa scriteriata e - a parere del sottoscritto- illegittima, e
degli atti probabilmente illegittimi in sua conseguenza commessi;
9) l’Ordinamento Giuridico
italiano prevede (Articolo 344 C.C. e altri) a TUTELA dei SOGGETTI MINORENNI
che qualsiasi azione volta al loro “accrescimento” (in tutti i sensi)
ancorché decisa “a fin di bene” dai titolari della potestà genitoriale, vada
preventivamente sottoposta alla valutazione e al giudizio favorevole del
Giudice dei Minori; in questo caso invece siamo addirittura alla azione di “diminuzione
funzionale, voluttuaria e permanente inflitta per futili motivi” della
integrità fisica stessa dei soggetti minorenni, in quanto tali inabili al
preventivo indispensabile consenso: come valuta ciò il Tribunale dei Minori ?
10) non si comprende, poi,
infatti e ancora, come mai ora si stabilisca il limite minimo di età di “sei
mesi” per effettuare sul soggetto la mutilazione rituale, (nel
precedente Provvedimento regionale era di “otto anni” = forse perché un minore
più cresciuto soffre di più … o di meno?) quando, si ripete, la similare
mutilazione rituale secondo la “religione ebraica” deve avvenire esattamente l’ottavo
giorno di vita del soggetto mutilando. Dunque, tanto per riprendere l’esempio,
gli “ebrei-osservanti” qui permangono discriminati. Discriminazione soggettiva
inammissibile;
11) spreco di danaro
pubblico per soddisfare - senza contropartita- discutibili pretese
esclusivamente private. Si allega, a sostegno,il testo completo del parere
della Commissione Nazionale di Bioetica del 25.09.1998 sull’argomento (pur non
essendo la “C.N.B.” una Fonte Normativa, e quindi non paragonabile a quelle
indicate prima), che il Provvedimento della Sanità Regione Piemonte pare citi a
proprio comodo solo in parte. I responsabili della Pubblica Sanità Piemontese,
a sostegno del loro operato, invocano alcune “premesse” del Parere della C.N.B.
ma ne tacciono le conclusioni, che sono chiaramente contro il Provvedimento
stesso;
12) a sostegno inoltre si
cita e riporta il Decreto NUMERO 54 DEL 10.12.2012 REGIONE MOLISE, col quale il Commissario Governativo ad acta consta
che impose la esclusione di Provvedimento simile a questo denunciato
(s.e.&o.), siccome in contrasto col D.P.C.M. 29.11.2001 e successivi
aggiornamenti.
13) si riferisce infine in
merito alla possibilità (da verificare) -come parimenti riferita al
sottoscritto dalla Signora Deputata X Yin una conversazione telefonica delX ore
Ysu sua chiamata dal cel 00000000-che (“…le circoncisioni
rituali vengono tuttavia commesse giustificandole
mediante preventive diagnosi -false-
di “fimosi” da parte di medici “compiacenti…”), il che avvalora e conferma il
principio giuridico di inammissibilità delle “circoncisioni rituali” in base
allo ordinamento giuridico italiano.
Pienamente ed assolutamente concorde,si tratta di una "marchiatura" insensata.
RispondiElimina.....una "marchiatura insensata" e -soprattutto- chi la pratica su un soggetto minorenne commette un reato.
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