sabato 25 giugno 2022

IL DIRITTO DI NON NASCERE

E’ stato giustamente osservato che vi è anche Il diritto di non esistere. [1] Già nel XIX secolo Stuart Mill riteneva un crimine far nascere un individuo senza garantirgli una giusta nutrizione e una necessaria educazione. Ma il diritto a non esistere è stato limitato oggi al diritto di non nascere già predisposti a determinate malattie. L’etica si è subito presentata con i suoi laceri panni per difendere la sacralità della vita, come vi era da aspettarsi. L’autore del testo vorrebbe risolvere il paradosso affermando che in realtà non può esistere alcun diritto per chi ancora non esiste, altrimenti i genitori che trasmettano malattie ereditarie dovrebbero essere oggetto di sanzioni penali. A tale apparente paradosso si può rispondere che la legge non interviene normalmente soltanto per punire un reato quando esso sia stato già commesso, ma anche per mancanza di applicazione di quella normale prudenza che avrebbe potuto evitare che altri fossero vittime di un danno irreparabile. L’autore aggiunge che vi sarebbero dei danni dovuti alle imperfezioni della tecnica della clonazione, mentre non potrebbero ravvisarsi dei danni nel fatto che un individuo nasca eguale ad un altro. Si può rispondere osservando che nella prima fase di sperimentazione il danno derivante da eventuali imperfezioni della tecnica potrebbe essere superato impedendo con i dovuti accertamenti diagnostici nella fase fetale, anche avanzata, la prosecuzione della vita fetale. Pertanto il discorso si sposterebbe sul piano dell’aborto terapeutico. 



[1]  Fabio Bacchini, Il diritto di non esistere, McGraw-Hill, Milano 2002.

3 commenti:

  1. Caro Professore,
    condivido le Sue osservazioni. Cordiali saluti da Torino. GM

    RispondiElimina
  2. Ai miei lettori
    vi è un problema tecnico di cui solo adesso mi sono accorto. Qualche comentatore mi ha scritto nella posta di aver lasciato un commento che tuttavia non è apparso. Cercherò di rimediare ricolgendomi ad un tecnico

    RispondiElimina