La magistratura è l'istituzione più squalificata in Italia. Ma la colpa risale persino alla Costituzione che rende i giudici sempre incolpevoli anche quando facciano sentenze palesemente aberranti. Fanno carriera con aumento
di stipendio per sola anzianità senza alcun controllo di merito. Si pensi che un giudice del tribunale può anche passare tutta la vita in tribunale e tuttavia avere ogni 4 anni uno scatto di stipendio per andare in pensione con il titolo di consigliere di Cassazione con relativa retribuzione. La legge lo induce a fregarsene di una promozione in Corte d'Appello. Può continuare a fare sentenze in tribunale senza alcun controllo di merito anche se le sue sentenze vengono riformate.
L'art. 101 della Costituzione dice che "La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge". Ma i costituenti dove avevano la testa quando scrissero questa cazzata di ossimoro? Ogni sentenza porta in alto "In nome del popolo italiano". Ma dove sta il popolo italiano in una sentenza partorita dalla testa di giudici spesso ignoranti che hanno smesso di studiare dal momento in cui, superato spesso fortunosamente un concorso, mettono piede nei palazzacci? Sarebbe logico dire: in nome di questo tribunale (o Corte d'appello o Cassazione). Si assumano i giudici le loro responsabilità, senza coinvolgere nelle loro sentenze il popolo, dietro cui credono di potersi riparare come se tutto il popolo fosse responsabile anche delle loro più pazzesche sentenze. L'art. 104 dice che "La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere". E allora perché prima è stato scritto che la giustizia è amministrata in nome del popolo se il popolo è completamente assente non avendo il potere di rivalersi contro i giudici che facciano sentenze aberranti, tali quando esse siano dettate da ignoranza o vizi logici inescusabili? Sono l'unica categoria che non paga mai di persona per i danni che essa causa con la scusa che altrimenti non sarebbe un ordine autonomo. Della ragionevole durata dei processi se ne fregano. Per essi i termini sono sempre ordinatori e mai perentori. Vi è un rimedio contro questa mafia di magistrati? Esiste ma questi mafiosi, divisi in correnti nell'Assemblea Nazionale dei Magistrati (ANM), hanno sempre trovato come alleati i partiti timorosi della rivolta dei mafiosi che rivendicano la loro autonomia nel delinquere. E la soluzione consisterebbe nel porre sotto processo i magistrati (manovali del diritto) che si siano resi colpevoli di sentenze aberranti tramite l'istituzione di un tribunale formato da giuristi (studiosi del diritto) nominati per sorteggio tra i professori universitari di materie giuridiche. Qualunque professore universitario esperto in una determinata materia giuridica ne sa sempre di più rispetto ad un giudice a cui la legge attribuisce la patente di tuttologo, cioè di ignorante. Così finalmente cesserebbe l'arroganza della mafia dei giudici che si sottraggono sempre alla legge nonostante l'aberrante Costituzione dica che essi sono soggetti alla legge.
L'art. 111 della Costituzione dice che "Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata". Notare la precisazione inutile del "giudice terzo e imparziale". Come se un giudice potesse non essere imparziale. Solo il 24 aprile 2001 in Italia, a causa delle ripetute condanne subite dall'Italia da parte della CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo) è entrata in vigore la legge Pinto che stabilisce una miseria che va da un minimo di 400 euro a un massimo di 800 euro per la violazione della ragionevole durata del processo. La legge Pinto prevede che il primo grado del giudizio non debba superare i 3 anni, il secondo grado deve svolgersi in 2 anni e il giudizio in Cassazione non deve superare 1 anno. Parole al vento visto che i processi civili superano quasi sempre i termini previsti. E poi perché dovrebbe pagare lo Stato e non dovrebbero pagare invece i giudici che non hanno rispettato il dettato costituzionale della ragionevole durata del processo? In Cassazione non è previsto alcun corridoio privilegiato per le cause che abbiano già superato di gran lunga i termini previsti nei primi 2 gradi del giudizio.
Si prenda il mio caso allucinante che attende ancora che venga fissata l'udienza in Cassazione dopo il ricorso risalente al 2018 e dopo ben 23 anni (dico 23) dall'inizio della causa in tribunale. Sono stato espropriato del locale di un ex cinema di cui ero proprietario al 66%. Due fratelli (aventi ciascuno il 17%), volevano costringermi a vendere anch'io la mia quota per sanare i loro debiti PERSONALI e non societari perché il cinema, da sempre in attivo, era stato affittato ad un gestore che pagava regolarmente il canone d'affitto. Non vi era dunque alcuno dei motivi previsti dall'art. 2272 del Codice Civile per porre in liquidazione la società. Questi due farabutti (uno crepato nel 2003 e l'altro uscito dalla società solo nel 2007 con la liquidazione della sua quota) si rivolgono al presidente del tribunale che PAZZESCAMENTE mi dà come consenziente alla nomina di un liquidatore mentre dagli atti del giudizio figuravo contrario. Mi rivolgo al tribunale per fare dichiarare nulla la nomina del liquidatore. Infatti il presidente del tribunale può nominare un liquidatore solo se tutti i soci siano d'accordo e non siano d'accordo solo sulla persona da nominare come liquidatore. Il nominato liquidatore e l'acquirente, pur da me diffidati con racc. A.R. rispettivamente dal vendere e dall'acquistare in attesa che il tribunale decidesse sulla mia richiesta di nullità della nomina del liquidatore, procedettero disonestamente alla vendita il 13 novembre 1997. Dopo 25 giorni l'8 dicembre uscì la sentenza che dichiarava "ABNORME" la nomina del liquidatore. "
12 giu 2018 — Provvedimento abnorme e i rimedi secondo la Cassazione. Anomalia e abnormità nel processo civile. Che differenza c'è tra provvedimento ..
"Il provvedimento abnorme consiste in una decisione che va al di
là dei poteri attribuiti all’organo giudiziario emittente, in contrasto,
generalmente insanabile, con i principi generali del diritto. In
sostanza si tratta di provvedimento emesso da un giudice privo di
potere". Di fatto è un provvedimento inesistente, più grave della nullità quando questa sia sanabile.
- I provvedimenti abnormi
L’abnormità è un vizio più grave della semplice anomalia. Anche il provvedimento abnorme è il risultato di un procedimento illegittimo, ma è viziato non, o non solo, per la sua forma esteriore, quanto per il suo contenuto, esorbitante dai poteri attribuiti nella fattispecie all’organo giudiziario, e perciò, nella sua essenza contrario al diritto fondamentale di difesa oppure che si pone «(in) contrasto insanabile con i principi generali dell’ordinamento» (così Cass., sez. un., 1 marzo 1995, n. 2317, in Corr. giur., 1995, 444).
Secondo l’opinione prevalente il provvedimento abnorme provoca un vizio radicale da denunciare in ogni tempo, sia per mezzo delle impugnazioni, sia con autonoma azione (Cass. 19 luglio 2016, n. 14790; Cass. 14 gennaio 2015, n. 488) – non mancano peraltro pronunce che la considerano una patologia sanabile e da far valere con ricorso straordinario in cassazione: Cass. 30 settembre 2015, n 19498, in Guida al dir., 2015, 49-50, 63.
Ottenuta comunque la revoca della nomina del liquidatore in quanto dichiarata "abnorme", chiedo la nullità o annullamento della vendita e il risarcimento dei danni per indisponibilità giuridica del locale (nonostante sia riuscito sino ad oggi a conservarne, ma inutilmente, il possesso in attesa di una sentenza passata in giudicato in Cassazione che stabilisca la validità o non della vendita). Ebbene, in due gradi del giudizio (tribunale e Corte d'Appello) ho trovato giudici del tutto incapaci di ragionare (ma con sospetto di collusione con il liquidatore, curatore fallimentare e perciò stretto collaboratore dei giudici che passano per la direzione della Sezione fallimentare del tribunale) che hanno convalidato la vendita asserendo che il liquidatore aveva venduto in buona fede perché il giorno della vendita (13 novembre 1997) non era ancora uscito il provvedimento che dichiarava "ABNORME" la nomina del liquidatore. In Corte d'Appello un giudice donna è giunta a scrivere che "abnorme" non significa nullo. Pazzesco.
Una delle due: o i "giudici" che ho subito hanno dimostrato di essere totalmente incapci di ragionare oppure sono stati dei disonesti perché collusi con il liquidatore. In tuti e due casi dovrebbero essere espulsi dalla magistratura. La mancata riforma della giustizia civile costa ogni anno, è stato calcolato, circa 40 miliardi di euro per mancato investimento di imprese straniere a causa delle insostenibili lungaggini dei processi.
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