venerdì 24 maggio 2019

APPELLO AI NON VOTANTI: COME ANDARE A VOTARE NON VOTANDO

A coloro che non abbiano la pazienza di leggere tutto l'articolo suggerisco di leggere le frasi riportate in grande. 
Piuttosto che starsene in casa per pigrizia o disinteresse è meglio andare al seggio elettorale per farsi registrare e poi rifiutare la scheda acquisendo il diritto (previsto dal Testo unico della legge elettorale) di fare mettere a verbale il motivo del rifiuto della scheda elettorale. Volendo si può pretendere che il presidente del seggio accluda al verbale un foglio in cui si possono dettagliatamente esprimere i motivi del rifiuto di votare. E' una occasione che l'elettore ha per sfogare la propria ragionata rabbia invece di rimanere passivamente nella percentuale silenziosa dei non votanti, evitando così di spiegare il motivo del suo non voto. 


1) Se l'elettore tocca la scheda e non entra in cabina rifiutando la scheda il presidente del seggio deve porre la scheda in una busta gialla e dichiarare nulla la scheda. Ciò però comporta la previa iscrizione al registro elettorale.

2) Se l'elettore non tocca la scheda il presidente del seggio deve mettere a verbale i motivi del rifiuto della scheda.

Il presidente del seggio abusa della sua veste rifiutando di porre a verbale il motivo del rifiuto della scheda elettorale. Egli non può limitarsi alla conoscenza delle norme che ha letto in cartaceo. Un presidente del seggio non può ignorare le normative del Viminale, cioè del Ministero dell'interno. La legge non ammette ignoranza.

Ho scelto solo alcuni articoli che riguardano l'argomento. Ma avrei potuto riportarne molti altri.   
Sotto ogni articolo (link) riporto le frasi che riguardano il rifiuto della scheda elettorale.

Astensione al voto. “Io non voto! Non mi sento rappresentato da ...


23 mag 2014 - Premetto che chi non va a votare fa il gioco di coloro che vuole ... Secondo alcuni questa norma vale solo per le elezioni e non per i ... Il segretario o il Presidente del Seggio sono tenuti ad ottemperare a questo articolo di legge, ma se si rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi le proteste o ...

Testo Unico delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n 361 e successive modifiche TITOLO VII Disposizioni penali Art. 104. Comma 5. che offre la facoltà di recarsi al Seggio, farsi registrare, rifiutare la scheda elettorale verbalizzare il rifiuto e l’eventuale motivazione.
Il segretario o il Presidente del Seggio sono tenuti ad ottemperare a questo articolo di legge, ma se si rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi le proteste o reclami di elettori che vogliono esercitare questo diritto degli elettori, è punito con la reclusione sino a 3 mesi e con la multa sino a 4.000 euro.

Il Comma 5 dell’Articolo 104 offre quindi, la grande opportunità di presentarvi al vostro Seggio elettorale, con in mano la Tessera elettorale e il documento d’identità. Giunto il vostro turno, vi farete registrare e solo al momento in cui vi stanno per dare le schede per recarsi nella cabina elettorale e quindi votare …chiedete al Presidente o al Segretario del Seggio di mettere a verbale la vostra dichiarazione d’intenti, dove farete scrivere quello che volete o vi suggeriamo testualmente: “Io non voto perché non mi sento rappresentato da nessuno”
Il Presidente o il Segretario ne prende atto e lo trascrive sul verbale. E il gioco è fatto.
Né il Presidente, né il Segretario potrà rifiutarsi – nel caso non esitate a chiamare le FF.OO – perché stanno compiendo una flagranza di reato, e sono passibili di multa sino a 4.000 euro e addirittura della reclusione fino a tre mesi.

Cosi facendo, è come aver votato, con la sostanziale differenza che il vostro voto non andrà a nessuno dei candidati che vi rifiutate di eleggere e in questo modo il vostro voto, farà ugualmente cumulo alle presenze e soprattutto il vostro voto non rientra nel meccanismo del premio di maggioranza. Ricapitolando:
1) E importante andare a votare, presentarsi con i documenti + tessera elettorale e farsi vidimare la scheda.
2) Non toccare la scheda elettorale (se si tocca la scheda viene contata come nulla e quindi rientra nel meccanismo del premio di maggioranza)
3) Esercitate il sacrosanto diritto di rifiutare la scheda (dopo vidimata), dicendo: ‘rifiuto la scheda per protesta, e chiedo che sia verbalizzato!’
4) pretendere che venga verbalizzato il rifiuto della scheda
5) esercitare, se si vuole, il proprio diritto di aggiungere, in calce al verbale, un commento che giustifichi il rifiuto (ad esempio: ‘nessuno dei politici inseriti nelle liste mi rappresenta’) (d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361 – art. 104, già citato) così facendo non voterete, ed eviterete che il voto, nullo o bianco, sia conteggiato come quota premio per il partito con più voti.

Seguendo questa procedura di legge, la scheda non risulterà nulla, e non potrà essere attribuita a nessun partito. Come abbiamo già ricordato, il segretario di sezione è obbligato a verbalizzare qualsiasi reclamo provenga dagli elettori, ma benché forti di questa norma, evitare in ogni caso di passare dalla ragione al torto ed incorrere nelle sanzioni previste per chi turba il regolare svolgimento delle operazioni di voto. Di fronte all’eventuale ostinazione dei presidenti e alla riluttanza dei segretari a non verbalizzare, e laddove non ci si senta in grado di sostenere il confronto, mantenete la calma, evitare di farvi coinvolgere in inutili discussioni (potrebbero farlo anche solo per provocarvi) e rivolgetevi alla forza pubblica per richiedere l’intervento dell’ufficiale giudiziario che può avere accesso nella sezione per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione (art. 44 comma 4 D.P.R. 30 marzo 1957, n° 361 e successive modifiche).

Armando Manocchia
Testo Unico delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n 361 e successive modifiche TITOLO VII Disposizioni penali Art. 104. Comma 5. che offre la facoltà di recarsi al Seggio, farsi registrare, rifiutare la scheda elettorale verbalizzare il rifiuto e l’eventuale motivazione. Il segretario o il Presidente del Seggio sono tenuti ad ottemperare a questo articolo di legge, ma se si rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi le proteste o reclami di elettori che vogliono esercitare questo diritto degli elettori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a 4.000 euro.
Il Comma 5 dell’Articolo 104 offre quindi, la grande opportunità di presentarvi al vostro Seggio elettorale, con in mano la Tessera elettorale e il documento d’identità. Giunto il vostro turno, vi farete registrare e solo al momento in cui vi stanno per dare le schede per recarsi nella cabina elettorale e quindi votare …chiedete al Presidente o al Segretario del Seggio di mettere a verbale la vostra dichiarazione d’intenti, dove farete scrivere quello che volete o vi suggeriamo testualmente: “Io non voto perché non mi sento rappresentato da nessuno”
Il Presidente o il Segretario ne prende atto e lo trascrive sul verbale. E il gioco è fatto.
Né il Presidente, né il Segretario potrà rifiutarsi – nel caso non esitate a chiamare le FF.OO – perché stanno compiendo una flagranza di reato, e sono passibile di multa sino a 4.000 euro e addirittura della reclusione fino a tre mesi.

Cosi facendo, è come aver votato, con la sostanziale differenza che il vostro voto non andrà a nessuno dei parassiti che vi rifiutate di eleggere e in questo modo il vostro voto, farà ugualmente cumulo alle presenze e soprattutto il vostro voto non rientra nel meccanismo del premio di maggioranza.
Ricapitolando:
1) E importante andare a votare, presentarsi con i documenti + tessera elettorale e farsi vidimare la scheda.
2) Non toccare la scheda elettorale (se si tocca la scheda viene contata come nulla e quindi rientra nel meccanismo del premio di maggioranza)
3) Esercitate il sacrosanto diritto di rifiutare la scheda (dopo vidimata), dicendo: ‘rifiuto la scheda per protesta, e chiedo che sia verbalizzato!’
4) pretendere che venga verbalizzato il rifiuto della scheda
5) esercitare, se si vuole, il proprio diritto di aggiungere, in calce al verbale, un commento che giustifichi il rifiuto (ad esempio: ‘nessuno dei politici inseriti nelle liste mi rappresenta’) (d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361 – art. 104, già citato) così facendo non voterete, ed eviterete che il voto, nullo o bianco, sia conteggiato come quota premio per il partito con più voti.

Seguendo questa procedura di legge, la scheda non risulterà nulla, e non potrà essere attribuita a nessun partito. Come abbiamo già ricordato, il segretario di sezione è obbligato a verbalizzare qualsiasi reclamo provenga dagli elettori, ma benché forti di questa norma, evitare in ogni caso di passare dalla ragione al torto ed incorrere nelle sanzioni previste per chi turba il regolare svolgimento delle operazioni di voto. Di fronte all’eventuale ostinazione dei presidenti e alla riluttanza dei segretari a non verbalizzare, e laddove non ci si senta in grado di sostenere il confronto, mantenete la calma, evitare di farvi coinvolgere in inutili discussioni (potrebbero farlo anche solo per provocarvi) e rivolgetevi alla forza pubblica per richiedere l’intervento dell’ufficiale giudiziario che può avere accesso nella sezione per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione (art. 44 comma 4 D.P.R. 30 marzo 1957, n° 361 e successive modifiche).
Armando Manocchia
“Non voto” e “astensione attiva”: ai cittadini che vorranno manifestare il loro dissenso nei confronti dell’attuale politica l’Amministrazione risponde in modo netto e chiaro. La protesta potrebbe essere del tutto inutile.
Dopo la nota del Viminale diffusa lo scorso gennaio [1], sembrano ormai non profilarsi più dubbi sul significato che verrà attribuito al comportamento di quanti, per protesta, intendano astenersi dal voto rifiutando la scheda elettorale.
Come già chiarito in un precedente articolo (leggi: Elezioni: astensione attiva, ecco cosa succede col “non voto”), la singolare protesta consiste nel presentarsi al seggio, farsi registrare e, solo dopo, rifiutarsi di ritirare la scheda, chiedendo di mettere a verbale le ragioni della protesta (“Rifiuto la scheda per protesta e chiedo che sia verbalizzato!”. Oltre a ciò, l’elettore – o meglio, il non-elettore – potrebbe aggiungere ulteriori motivi personali quali, per esempio, “nessuno dei politici inseriti nelle liste mi rappresenta”).
Anche le prefetture si stanno organizzato nel recepire l’orientamento del Ministero degli Interni, diramando ai sindaci dei Comuni le istruzioni per le operazioni di voto da impartire all’ufficio elettorale di sezione.
Nelle note si chiarisce che il cosiddetto “non-voto con rifiuto della scheda” non è mai stato disciplinato da nessuna norma; la legge [2], infatti, prevede solo il caso in cui l’elettore, dopo essersi registrato e aver preso in mano la scheda, l’abbia riconsegnata senza neanche andare in cabina. In tal caso, la norma prevede che l’elettore debba essere conteggiato tra i votanti e la scheda considerata nulla.
Diverso discorso deve invece farsi nel caso in cui l’elettore, pur dopo essersi registrato, rifiuti la scheda elettorale. Come si diceva, tale ipotesi non è contemplata in nessuna norma. Tuttavia, a interpretare la lacuna legislativa sono ormai intervenuti il Ministero e le singole Prefetture.
Innanzitutto l’amministrazione chiarisce che tale comportamento di protesta è pienamente lecito. Pertanto, i Presidenti di seggio non potranno opporsi a che l’elettore si comporti in tale modo.
L’ipotesi del rifiuto della scheda viene considerata del tutto identica a quella in cui l’elettore chieda di votare solo per alcune – e non per tutte – le consultazioni di voto (per esempio: chiede di votare per le regionali e non per le politiche).
Ebbene, in questi casi, il Presidente di seggio può (ma non “deve”, dice il Ministero) prendere a verbale la protesta dell’elettore e il suo rifiuto di ricevere la scheda, purché la verbalizzazione sia fatta in maniera sintetica e veloce, con l’annotazione nel verbale stesso delle generalità dell’elettore, del motivo del reclamo o della protesta, “allegando anche gli eventuali scritti che l’elettore ritenesse di consegnare al seggio”. Da quest’ultimo passaggio, si comprende che – anche al fine di non intralciare la regolarità e il rapido svolgimento delle votazioni – gli elettori potranno scrivere a casa le ragioni della propria protesta, da consegnare poi al seggio e fa allegare al verbale stesso. 
[PDF]


Per quanto attiene alla rilevazione del numero degli elettori che votano,  si rammenta che coloro che rifiutano la scheda non dovranno essere conteggiati tra i votanti della sezione elettorale, anche se il rifiuto venga esplicitato in un momento successivo alla "registrazione" presso il seggio (cioè in un momento successivo a uno o più dei seguenti adempimenti: annotazione degli estremi del documento personale di riconoscimento e firma dello scrutatore nell'apposita colonna della lista elettorale sezionale a fianco del nome dell'elettore; apposizione del timbro e della data nell'apposito spazio della tessera elettorale personale; annotazione del numero della tessera stessa nell'apposito registro in dotazione al seggio, con a fianco il numero di iscrizione nella lista sezionale dell'elettore medesimo). All'atto del rifiuto della scheda,ove si sia provveduto a una"registrazione"dell'elettore,nei sensi anzi detti,nella lista sezionale e nel registro per l'annotazione del numero delle tessere, occorrerà provvedere,nei relativi riquadri e colonne dei medesimi documenti, ad una ulteriore annotazione (ades., con la dicitura:"NONVOTANTE").Nel caso in cui il rifiuto sia precedente alle registrazioni di cui sopra non va apposto sulla tessera elettorale il bollo della sezione (che, ai sensi dell'art.2, comma3, del D.P.R.n.299/2000,certifica viceversa l'avvenuta partecipazione alla votazione).Su un diverso piano,ai fini degli adempimenti procedurali da attuare presso il seggio, si colloca la fattispecie di nullità delle schede di cui all'art.62 del D.P.R.n.361/1957.Tale norma,infatti, prevede l'ipotesi in cui l'elettore prenda la scheda ma non voti in cabina elettorale, facendone derivare la nullità della scheda stessa.Ciò accade quando l'elettore identificato dal seggio elettorale, al quale ha consegnato la tessera elettorale e il documento d'identità, abbia ritirato la scheda senza rifiutarla e, solo in un secondo tempo,l'abbia riconsegnata senza entrare prima in cabina. In tal caso, l'elettore dovrà essere conteggiato tra i votanti e la scheda dovrà essere dichiarata nulla e inserita nell'apposita busta secondo le istruzioni indotazione ai seggi.

I)Accertamento del numero degli elettori e dei votanti. Dichiarata chiusa la votazione, dopo aver sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non più necessari,ivi comprese le matite copiative,ognipresidente di seggio provvederà subito alle distinte operazioni di accertamento sia del numero degli elettori della sezione che del numero dei votanti presso la sezione medesima, dandone attestazione negli appositi paragrafi delverbale.In particolare:-il numero degli elettori sarà dato dal numero degli elettori iscritti nella lista sezionale, come autenticata dalla Commissione elettorale circondariale,più il numero dei cittadini dichiarati elettori in base a sentenza(ex art.47, secondo comma, D.P.R.n.361/1957) o ad attestazione del sindaco di ammissione al voto (ex art.32-bis D.P.R. n.223/1967). Da tale calcolo dovranno perciò essere escluse le categorie di elettori che, non iscritti nella lista della sezione, siano stati ammessi a votare presso la sezione stessa in base a particolari disposizioni di legge (componenti dell'ufficio disezione, rappresentanti di partiti e gruppi politici o promotori del referendum,ecc.):questiultimi elettori, infatti, saranno conteggiati dagli uffici delle sezioni nelle cui liste risultino rispettivamente iscritti;


Rifiutare la scheda è possibile. Ecco la circolare del Viminale ...

Insomma: se un elettore volesse, potrebbe andare al seggio, registrarsi e poi non ritirare una o tutte le schede, facendo verbalizzare i motivi che lo spingono ad astenersi.
Il presidente del seggio non potrebbe opporsi a una simile richiesta, nonostante l’articolo 48 della Costituzione spieghi in modo chiaro che «Il voto è personale ed eguale, libero e segreto». e che «Il suo esercizio è dovere civico». Fino a pochi anni fa, chi non andava a votare rischiava una segnalazione del sindaco. Qualcosa che con il tempo si è via via attenuato, fino a scomparire. E a lasciare spazio addirittura all’astensionismo attivo, ovvero alla rivendicazione della libera scelta di non dare il voto dichiarandolo al seggio.
Una sorta di rivoluzione, che il legislatore ha fatto sua probabilmente per un “vuoto” normativo. Il famoso decreto presidenziale 361/1957, la legge elettorale che da un cinquantennio regola in dettaglio il come si vota, prevede moltissimi casi specifici ma non quello dell’elettore determinato a non ritirare la scheda.

Ora la direzione centrale dei Servizi elettorali dell'Interno ha diffuso l'attesa istruzione (n. 43/2013), che le prefetture interessate badano a diffondere ai sindaci dei comuni interessati, affinché «sensibilizzino i presidenti di seggio». Le disposizioni riprendono quanto già diramato con la circolare n. 19/2013, uscita in gennaio in vista delle politiche. Quindi, l'elettore che rifiuta la scheda ha diritto di farlo, dettando a verbale «l'eventuale protesta», col solo limite di determinare una «verbalizzazione in maniera sintetica e veloce», ma potendo allegare «eventuali scritti». Quest'ultimo particolare si spiega con la circostanza che in rete circolano, non da oggi, modelli di protesta, da verbalizzare o depositare al seggio. Una novità è rappresentata da una disposizione in precedenza non esplicita. Posto che chi rifiuta la scheda non va valutato come votante, si chiarisce che «non va apposto sulla tessera elettorale il bollo della sezione». Infatti, l'art. 2, comma 3, del dpr n. 299 del 2000, regolante la tessera elettorale, specifica che negli spazi appositi viene certificata (con «apposizione, da parte di uno scrutatore, della data della elezione e del bollo della sezione») «l'avvenuta partecipazione alla elezione». Poiché chi respinge la scheda non partecipa all'elezione, ecco che non si deve apporre il bollo (che attesterebbe una partecipazione inesistente).
A questo punto, però, sorge un problema. Siccome il manuale delle «istruzioni per le operazioni» dei seggi prevede che siano apposti «sulla tessera elettorale la data della votazione ed il timbro della sezione» non appena riconosciuto l'elettore (quindi prima che egli eserciti l'eventuale rifiuto di scheda), non ci sarebbe possibilità di attuare la disposizione della circolare, cioè di non timbrare la tessera. Infatti il rifiuto della scheda verrebbe espresso al momento della consegna (dal presidente), quindi dopo che il timbro è già stato apposto (dallo scrutatore).

A questo proposito, il Ministero nella circolare 19/2013 ha sottolineato come le norme a disciplina della procedura di voto contemplino anche le specifiche di nullità delle schede, secondo gli articoli dal 57 al 63 del Dpr 361/1957.

In particolare, è l’articolo 62 a introdurre nel diritto l’ipotesi che il cittadino registrato nel seggio elettorale scelga di non apporre alcuna preferenza sulla scheda. Si tratta, spiega quindi il Ministero, dell’eventualità per cui “l’elettore registrato dal seggio elettorale, al quale ha consegnato la tessera elettorale e il documento d’identità, abbia ritirato la scheda e poi l’abbia riconsegnata senza entrare prima in cabina”.
Così, spiega il Viminale, l’elettore che pone in essere questa condotta andrà di diritto inserito nell’elenco degli elettori votanti, con dichiarazione della scheda “nulla” e l’inserimento nell’apposita busta secondo quando ordinato ai seggi.
Diverso, invece, il rifiuto della scheda: per questa pratica abbastanza ricorrente, spiega il Ministero, non esiste una “specifica disciplina normativa ma non può certamente ritenersi vietato”. Così, è ammissibile, in linea ipotetica, che l’elettore chieda di votare solo per una Camera o – laddove si tengono le elezioni regionali – per le consultazioni nazionali e non per quelle locali, o viceversa.
Infine, riguardo l’astensione completa al seggio, il Ministero invita i presidenti a registrare la protesta del cittadino “purché la verbalizzazione sia fatta in  maniera sintetica e veloce, con l’annotazione nel verbale stesso delle generalità  dell’elettore, del motivo del reclamo o della protesta, allegando anche gli eventuali scritti che l’elettore medesimo ritenesse di voler consegnare al seggio”.
Infine, specifica il Ministero nella circolare sull’astensione, va ricordato che tutti coloro che opteranno per la pratica del rifiuto della scheda dentro la sezione elettorale non siano da annoverare tra i votanti.
Vai al testo della circolare del Ministero sull’astensione



28 feb 2018 - Si può rifiutare la scheda e far verbalizzare dal presidente di seggio le ... del 2013, tanto che il ministero dell'Interno ha diffuso una circolare ...
Un elettore può andare al seggio, farsi registrare e poi rifiutare la scheda (senza prenderla in mano), chiedendo di mettere a verbale le motivazioni del suo rifiuto. Nel caso in cui decida di prendere la scheda in mano e poi restituirla, verrà considerata nulla. Se si rifiuta di prenderla il suo voto non verrà conteggiato ma le proteste verranno verbalizzate dal presidente di seggio (anche se non è obbligato a farlo). L’elettore che decide di rifiutare la scheda può anche scrivere a casa le motivazioni e consegnarle al presidente in modo che le alleghi al verbale, facendo così risparmiare tempo durante le operazioni di voto e non creare alcun intralcio.
Le comunicazioni del ministero dell’Interno

La notizia della possibilità di rifiutare la scheda per protesta si è diffusa prima delle elezioni del febbraio del 2013, tanto che il ministero dell’Interno ha diffuso una circolare alle prefetture per spiegare come agire in questi casi. La prefettura di Palermo, per esempio, sulla base di quelle disposizioni ha pubblicato le spiegazioni per i presidenti di seggio. La prefettura parla del caso di rifiuto da parte dell’elettore di ritirare la scheda elettorale, definendo questa possibilità una “eventuale forma di astensione dal voto”.

Il rifiuto della scheda, spiega la prefettura, “non trova una specifica disciplina normativa, ma non può ritenersi vietato”. L’elettore può dichiarare di voler rifiutare la scheda e, in questo caso, il presidente del seggio può verbalizzare l’eventuale protesta dell’elettore e il suo rifiuto, “purché la verbalizzazione sia fatta in maniera sintetica e veloce”, non intralciando o rallentando eccessivamente le operazioni, e riportando le annotazioni nel verbale “delle generalità dell’elettore, del motivo del reclamo o della protesta, allegando contestualmente anche gli eventuali scritti che l’elettore medesimo ritenesse di voler consegnare al seggio”.

“Coloro che rifiutano la scheda non dovranno essere conteggiati tra i votanti della sezione elettorale. Pertanto, non va apposto sulla loro tessera elettorale il bollo della sezione”, spiega ancora la prefettura di Palermo. Nel caso in cui l’elettore prenda la scheda ma non vada all’interno della cabina elettorale, la scheda verrà considerata nulla.

Disposizioni simili sono state pubblicate, sempre nel 2013, anche dalla prefettura di Isernia. Il messaggio è lo stesso e si ricorda inoltre che l’elettore può decidere di votare “solo per alcune e non per tutte le consultazioni in corso (e di voler ricevere solo alcune schede)”. Per esempio, l’elettore il 4 marzo potrà votare per le politiche e rifiutare le schede delle regionali (o viceversa). La prefettura di Isernia ribadisce che “il presidente del seggio, al fine di non rallentare il regolare svolgimento delle operazioni, può prendere a verbale la protesta dell’elettore e il suo rifiuto di ricevere la scheda, purché la verbalizzazione sia fatta in maniera sintetica e veloce”.
Le proteste e le fake news

Negli scorsi anni, in occasione delle precedenti elezioni (politiche, ma anche amministrative e regionali), sono anche nati dei gruppi su Facebook o sono state pubblicate notizie in rete con le quali si cercava di convincere altri elettori ad attuare il rifiuto della scheda e la verbalizzazione della protesta. Spesso, però, vengono diffuse sull’argomento anche delle fake news. C’è, per esempio, chi scrive riferimenti a leggi che in realtà non disciplinano questo tema (come ricordato anche dal Viminale); c’è chi parla di multe fino a 4mila euro e reclusione (fino a 3 mesi o fino a 3 anni, dipende dai casi) per il presidente del seggio che si rifiuta di verbalizzare; c’è anche chi sostiene che sia importante procedere con questo metodo per essere conteggiati nel voto (cosa che non avviene).

Il punto, però, è che la verbalizzazione del rifiuto e delle motivazioni di protesta non influisce in alcun modo sull’esito elettorale. Ma c’è chi utilizza questo metodo per spiegare che “nessun partito lo rappresenta” o che “la legge elettorale in vigore non è idonea” o, ancora, per esprimere un dissenso verso alcuni punti specifici della vita democratica e politica del Paese.

https://www.fanpage.it/elezioni-politiche-come-fare-per-verbalizzare-la-propria-protesta-senza-votare/
http://www.fanpage.it/
   

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