(16) Risposta di Pietro Melis a Abolireste i senatori a vita? - Quora
La riforma della giustizia è insufficiente perché non prevede una Corte Suprema che abbia il potere di giudicare i giudici anche della Cassazione. Io nel campo della giustizia civile sono rimasto vittima di sentenze contraddittorie tremende. A tal punto che nel mio caso vi fosse una collusione dei giudici con il liquidatore. Faccio pochi esempi. Nel mese di dicembre del 1997 il presidente del Tribunale Antonio Porcella revocò la nomina del liquidatore perché io, per di più socio di maggioranza con il 66%, mi ero opposto alla sua nomina. Per legge il liquidatore può essere nominato solo se la sua nomina è voluta da TUTTI i soci, in disaccordo solo sulla persona da nominare come liquidatore. Nel mese di febbraio dell'anno successivo il liquidatore notificò il bilancio conclusivo comprendente la sua parcella, giustificata dal giudice Mario Farina che scrisse che il liquidatore doveva essere pagato perché nonostante la revoca della sua nomina poteva pensare in buona fede di essere ancora liquidatore. Pazzesco. In Corte d'Appello ancora peggio. Trovai una donna, Donatella Aru, che riempì due sentenze (quando ne bastava una) citando contro di me sentenze della Cassazione nonostante che queste fossero tutte favorevoli a me. A p. 6 di una prima sentenza scrisse che avevo aperto un giudizio ordinario per chiedere la revoca della nomina del liquidatore. Dopo alcune pagine, dimenticandosi di ciò che aveva scritto prima, scrisse che per ottenere la revoca della nomina del liquidatore avrei dovuto aprire un giudizio ordinario. Proprio ciò che avevo fatto. Una sua collega, Tiziana Marogna, con ordinanza dell'11 novembre 1997 scrisse che mi sarei dovuto rivolgere alla Cassazione e non al Tribunale per chiedere la revoca della nomina del liquidatore. Ma la sentenza della Cassazione a Sezione Unite aveva scritto che mi sarei dovuto rivolgere al Tribunale e non alla Cassazione, cancellando così la giurisprudenza minoritaria a cui aveva fatto riferimento la M(C)arogna. Vi è anche da considerare che la nomina del liquidatore non rientrava nemmeno in uno dei 5 casi previsti dall'art. 2272 del Codice Civile. Vado avanti per descrivere la pazzia o disonestà di questa donna. Per giustificare la nomina del liquidatore la Aru fece valere questa ordinanza come se fosse una sentenza passata in giudicato. La Aru citò contro di me la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite che dava ragione a me ma senza tenerne conto. INCREDIBILE! Il liquidatore approfittò dell'ordinanza della M(C)arogna per anticipare la vendita del locale del cinema il 13 novembre 1997, cioè due giorni dopo l'ordinanza senza nemmeno attenderne la notifica per mettermi di fronte al fatto compiuto. La Aru fece propria l'ordinanza della M(C)arogna aggiungendo che non potevo ostacolare l'operato del liquidatore voluto dai due soci di minoranza che volevano costringermi a vendere per sanare i loro debiti PERSONALI, nonostante che la società fosse da sempre in attivo perché il locale del cinema era stato affittato ad una società che pagava puntualmente il canone di affitto. Roba da matti. Valeva di più il 34% dei 2 soci di minoranza. Arrivò persino a scrivere che la nomina del liquidatore da parte del precedente presidente del Tribunale era valida perché risultavo anch'io favorevole alla nomina del liquidatore. FALSO! Il presidente del Tribunale, Marco Onnis, che aveva nominato il liquidatore aveva estrapolato un frase da tutto il contesto per farmi apparire favorevole. Non tenne conto che, comunque, il mio avvocato aveva concluso chiedendo il rigetto della domanda di nomina del liquidatore. E infatti il presidente del Tribunale successivo, Antonio Porcella, riconobbe che io ero contrario alla nomina del liquidatore. INFINE: la Aru rigettò la domanda di nullità o annullamento della vendita perché doveva bastare l'art. 742 del Codice di Procedura civile. Ma l'art. 742 rientra nei procedimenti CAMERALI che non danno mai luogo ad una sentenza passata in giudicato. Con tale articolo il provvedimento può essere rimosso in ogni tempo salva la buonafede dei terzi.
Ecco perché ritengo sia necessario introdurre una Corte ITALIANA composta da giuristi e non da giudici togati, che debbono sentire sopra la loro testa una Corte che agisca in casi estremi contro sentenze, anche della Cassazione, che sono viziate o da ignoranza o, peggio ancora, da vizi logici inescusabili. Questa Corte, composta da professori universitari di materie giuridiche, si sottrarrebbero alla possibilità di formare delle correnti. Perché ricorrere alla Corte europea dei diritti dell'uomo se basterebbe una Corte italiana semplificando la complessa Istituzione della Corte Europea? In Cassazione ho trovato un giudice relatore, Luca Varrone, che si è appiattito sulle superficiali conclusioni del P.M. (presente in Cassazione anche nei procedimenti civili). Anche per questo motivo bisogna che vengano completamente separate le funzioni dei Pubblici Ministeri da quelle dei giudici. Questi, si sa, anche per evitare la fatica di giudicare le indagini fatte dai P.M. preferiscono apporre la firma concludendo così la prima fase del procedimento penale. Anche perché nel dibattimento saranno diversi sia il P.M. e sia il giudice delle indagini preliminari. E sarebbe conveniente che le sedi della magistratura inquirente siano spazialmente diverse da quelle dei giudici, separandoli in diversi palazzi perché non si abbia confidenza dei magistrati inquirenti con quelli giudicanti.
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