martedì 14 settembre 2010

PAZZIA IN CASSAZIONE. MORALISMO CHE UCCIDE LA GIUSTIZIA

Vi è da domandarsi: e i danni prodotti dalla "ragazzata" chi li paga? Almeno i genitori dovrebbero pagare. Ma non se ne scrive.A questo punto non vi è più limite alle "ragazzate". Viene cancellata la responsabilità oggettiva. A questo punto basterebbe pagare un minorenne per commettere un reato su commissione per restare impuniti .Ma questi scellerati della Cassazione non si accorgono nemmeno delle conseguenze.

Corriere della sera 15 settembre 2010 (I tuoi diritti)

Le bravate occasionali non vanno punite

Le "ragazzate" cui si lasciano andare gli adolescenti se sono occasionali non possono essere punite. Lo rileva la Cassazione secondo la quale le bravate sporadiche sono il «frutto della superficialità adolescenziale» e non vanno punite perchè non possono essere trattate alla stregua di azioni che «destano particolare allarme sociale». Con questa motivazione, la Seconda sezione penale ha bocciato il ricorso della Procura di Potenza che si era opposta alla dichiarazione di «non luogo a procedere per irrilevanza del fatto» pronunciata dal gup presso il Tribunale per i minorenni di Potenza, nel maggio 2009, nei confronti di un ragazzo potentino, all’epoca dei fatti 16enne, che era uscito con un coltello di 15 centimetri e si era messo a bucare le ruote di una macchina parcheggiata sulla pubblica via.

Secondo l’accusa, la condotta del ragazzo «non poteva dirsi irrilevante» e quindi non doveva restare impunita. Piazza Cavour - sentenza 32692 - ha bocciato il ricorso della Procura e ha evidenziato che la decisione di non luogo a procedere è «corretta e immune da vizi di legittimità». Infatti, scrive la Suprema Corte, «il fatto, valutato nella sua globalità, deve ritenersi una vera e propria ragazzata, frutto di superficialità adolescenziale».

Che le cose stiano in questo modo, dice ancora la Cassazione, è confermato dalla circostanza che il ragazzo, che non era mai stato segnalato, «aveva appena compiuto sedici anni, ed il reato commesso in sè non pare che abbia provocato un particolare allarme sociale». Giusto, dunque, non punire la ’ragazzatà, «fatto di lieve entità».

Più in generale, gli ’ermellinì ricordano che le bravate che vanno ’graziatè devono avere come requisiti «la tenuità del fatto» e «il comportamento occasionale del minore». Inoltre, si deve tenere conto del fatto che la finalità del processo penale minorile è «improntata più al recupero della devianza minorile che alla repressione» e quindi va evitato «l’ulteriore corso del procedimento che pregiudichi le esigenze educative del minorenne».




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