Traggo da Paolo Ferrari una parte del saggio LA CONVENZIONE SULLO STATUS DEI RIFUGIATI(www.unhcr.it/news/download/117/632/91). Si capisce che ha diritto d'asilo solo colui che, rifugiatosi INDIVIDUALMENTE in altro Stato, non possa rientrare nel suo Stato di cittadinanza perché verrebbe perseguitato con il carcere o con la pena di morte a causa della sua opposizione al regime del suo Stato di appartenenza. SONO DUNQUE FROTTOLE tutto ciò che i politici coglioni senza coglioni (sia a destra che a sinistra) vanno dicendo sul diritto d'asilo di tutta questa massa di invasori. Con in più il pericolo dell'invasione islamica.
Ciò che la Convenzione del 1951 non dice/tratta espressamente21. –
Asilo. Convenzione del 1951 / Protocollo del 1967 non parlano di asilo, nontrattano specificamente le questioni inerenti alla concessione dell’asilo.
Visto che parliamo di asilo, ricordiamo anche che – fino ad oggi – nessun strumento internazionale contiene una definizione di asilo territoriale e nessun accordo universale tra i Governi sulla questione dell’asilo è stato concluso. In questa “terra di nessuno” giuridica, unico punto di riferimento resta ancora la Dichiarazione sull’asilo territoriale adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 14 dicembre 1967 che, oltre a riconoscere il carattere pacifico ed umanitario dell’atto (da non considerarsi ostile) anche nei confronti degli altri Stati, a tutti gli Stati raccomanda di applicare politiche liberali di asilo e soprattutto di “non rifiutare l’ammissione alla frontiera” delle persone provenienti direttamente dal Paese ove hanno subìto o temono di subìre persecuzioni(15).
22. – Procedure per la determinazione dello status di rifugiato. Convenzione del 1951 / Protocollo del 1967 danno una definizione delle persone da considerarsi rifugiate ai sensi di questi strumenti: non danno, però, indicazione alcuna delle procedure da seguire per la determinazione dello status di rifugiato, lasciando quindi ai Governi dei paesi membri il compito di stabilire le procedure ritenute più opportune, con o senza la partecipazione dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Non essendo la questione esplicitamente regolata dalla Convenzione del 1951, le procedure adottate dai diversi Stati parti della Convenzione e del Protocollo variano notevolmente.
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(15) Come detto poc’anzi, nessun strumento internazionale contiene una definizione di asilo territoriale. L’art. 14 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, ad esempio, stabilisce che “ogni individuo ha diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni”: diritto di cercare (“chercher” in francese, “seek” in inglese) e “godere” (“bénéficier” in francese, “enjoy” in inglese) asilo, non di “ottenere”. “Cercare” sottintende “qualcosa che non si è ancora trovato”, “godere” dovrebbe sottintendere “qualcosa che si è già trovato, ottenuto”, però il verbo “ottenere” non figura nel testo dell’art.14 e quindi l’ambiguità lessicale/interpretativa rimane: un’ambiguità forse non del tutto casuale in quanto i giuristi, nell’intento di ottenere il massimo dei consensi in favore di formule che potrebbero suscitare il massimo dei dissensi, ad essa fanno talvolta ricorso; ambiguità, peraltro, rafforzata dal fatto che l’art.14 nulla dice in merito al (a) tipo di persecuzioni che l’individuo potrebbe invocare a sostegno della propria richiesta e al (b) margine di tutela che dovrebbe essere garantito con la concessione dell’asilo. La Conferenza dei Plenipotenziari, promossa dalle Nazioni Unite nel 1977 (10 gennaio – 4 febbraio) per adottare una Convenzione sull’asilo territoriale avrebbe potuto essere una buona occasione per eliminare ogni ambiguità, ma così non è stato; la conferenza è fallita proprio per la difficoltà degli Stati di determinare con esattezza la natura ed i limiti di tale forma di asilo (a fronte dell’altra forma di asilo, l’asilo diplomatico, cioè accordato da uno Stato fuori dal proprio territorio); lo scontro verteva principalmente sulla concezione dell’asilo come “diritto dell’individuo” o come “diritto sovrano dello Stato”, scontro tuttora aperto in dottrina.
Ciò che la Convenzione del 1951 non dice/tratta espressamente21. –
Asilo. Convenzione del 1951 / Protocollo del 1967 non parlano di asilo, nontrattano specificamente le questioni inerenti alla concessione dell’asilo.
Convenzione e Protocollo non impongono agli Stati contraenti l’obbligo di ammettere nel loro territorio richiedenti asilo e rifugiati. In altre parole, Convenzione e Protocollo sanciscono diritti e doveri dei rifugiati che – legalmente o illegalmente – già risiedono nel paese di asilo, ma non sanciscono la loro ammissione nel paese. L’unico obbligo incombente sugli Stati contraenti è quello di “non espellere o respingere (refouler) un rifugiato verso le frontiere di Paesi ove la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale, o delle sue opinioni politiche” (art. 33 Convenzione del 1951).
A dire il vero, tanto la Convenzione del 1951 nel Preambolo (4° capoverso “considerando che dalla concessione del diritto di asilo possono derivare obblighi eccezionalmente gravosi per determinati Paesi ...”) quanto l’Atto Finale della Conferenza dei Plenipotenziari (lettera D: raccomandazione ai Governi di “continuare ad accogliere i rifugiati ... ed agire di concerto con vero spirito di solidarietà internazionale, affinché i rifugiati possano trovare asilo ...) menzionano – sia pure di sfuggita – l’asilo: però, è bene ricordarlo, né la Convenzione del 1951 né il Protocollo del 1967 trattano specificamente la concessione dell’asilo.Visto che parliamo di asilo, ricordiamo anche che – fino ad oggi – nessun strumento internazionale contiene una definizione di asilo territoriale e nessun accordo universale tra i Governi sulla questione dell’asilo è stato concluso. In questa “terra di nessuno” giuridica, unico punto di riferimento resta ancora la Dichiarazione sull’asilo territoriale adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 14 dicembre 1967 che, oltre a riconoscere il carattere pacifico ed umanitario dell’atto (da non considerarsi ostile) anche nei confronti degli altri Stati, a tutti gli Stati raccomanda di applicare politiche liberali di asilo e soprattutto di “non rifiutare l’ammissione alla frontiera” delle persone provenienti direttamente dal Paese ove hanno subìto o temono di subìre persecuzioni(15).
22. – Procedure per la determinazione dello status di rifugiato. Convenzione del 1951 / Protocollo del 1967 danno una definizione delle persone da considerarsi rifugiate ai sensi di questi strumenti: non danno, però, indicazione alcuna delle procedure da seguire per la determinazione dello status di rifugiato, lasciando quindi ai Governi dei paesi membri il compito di stabilire le procedure ritenute più opportune, con o senza la partecipazione dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Non essendo la questione esplicitamente regolata dalla Convenzione del 1951, le procedure adottate dai diversi Stati parti della Convenzione e del Protocollo variano notevolmente.
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(15) Come detto poc’anzi, nessun strumento internazionale contiene una definizione di asilo territoriale. L’art. 14 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, ad esempio, stabilisce che “ogni individuo ha diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni”: diritto di cercare (“chercher” in francese, “seek” in inglese) e “godere” (“bénéficier” in francese, “enjoy” in inglese) asilo, non di “ottenere”. “Cercare” sottintende “qualcosa che non si è ancora trovato”, “godere” dovrebbe sottintendere “qualcosa che si è già trovato, ottenuto”, però il verbo “ottenere” non figura nel testo dell’art.14 e quindi l’ambiguità lessicale/interpretativa rimane: un’ambiguità forse non del tutto casuale in quanto i giuristi, nell’intento di ottenere il massimo dei consensi in favore di formule che potrebbero suscitare il massimo dei dissensi, ad essa fanno talvolta ricorso; ambiguità, peraltro, rafforzata dal fatto che l’art.14 nulla dice in merito al (a) tipo di persecuzioni che l’individuo potrebbe invocare a sostegno della propria richiesta e al (b) margine di tutela che dovrebbe essere garantito con la concessione dell’asilo. La Conferenza dei Plenipotenziari, promossa dalle Nazioni Unite nel 1977 (10 gennaio – 4 febbraio) per adottare una Convenzione sull’asilo territoriale avrebbe potuto essere una buona occasione per eliminare ogni ambiguità, ma così non è stato; la conferenza è fallita proprio per la difficoltà degli Stati di determinare con esattezza la natura ed i limiti di tale forma di asilo (a fronte dell’altra forma di asilo, l’asilo diplomatico, cioè accordato da uno Stato fuori dal proprio territorio); lo scontro verteva principalmente sulla concezione dell’asilo come “diritto dell’individuo” o come “diritto sovrano dello Stato”, scontro tuttora aperto in dottrina.
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