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Blog del prof. Pietro Melis

Questo è il blog del prof. Pietro Melis, autore del testo intitolato "Scontro tra culture e metacultura scientifica: l'occidente e il diritto naturale. Nelle sue radici greco-romano-cristiane. Non giudaiche e antislamiche".

lunedì 16 marzo 2026

BASTA LA LOGICA PER RENDERE NECESSARIA LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA

Inviato a donatella.aru@giustizia.it   

Vi è da domandarsi se quelli che sostengono il NO siano in buonafede o in malafede. Se sono in buona fede sono incapaci di ragionare. Se sono in malafede sono individui spregevoli. Questo dovrebbero dire nelle trasmissioni televisive coloro che sostengono il Sì. Molti di quelli che voteranno NO certamente saranno vittime della disonestà dei politici del NO che arrivano a dire  che i magistrati (giudici e P.M.) sarebbero sottoposti alla politica di destra. E' tutto il contrario. Sono i politici del NO che vorrebbero la continuità di un CSM diviso secondo le correnti politiche. Bisognerebbe rilevare che basta la stessa divisione esistente nella Associazione Nazionale della Magistratura (ANM). Vi è una corrente più dichiaratamente di sinistra che sta sotto l'etichetta MAGISTRATURA DEMOCRATICA (accreditata nella sinistra). Basterebbe questo per capire l'ossimoro che si sono dati. Che cosa significa aggiungere DEMOCRATICA?  Può esistere una magistratura che per differenziarsi si definisce democratica lasciando intendere che gli altri sono antidemocratici? Un'altra corrente sta sotto il titolo UNITA' PER LA COSTITUZIONE. Vi sono forse magistrati che sono contro la Costituzione? E poi quale Costituzione? Forse non vogliono che questa Costituzione possa essere modificata? Una quarta corrente si definisce MAGISTRATURA INDIPENDENTE Questa etichetta, anche se non accreditata con la sinistra, è il massimo dell'idiozia. Se in buona fede sono incapaci di accorgersi della loro idiozia giacché danno ad intendere, magari involontariamente, che essi si battono contro una magistratura che non sarebbe indipendente. Indipendente da che cosa? Una quarta corrente si chiama MOVIMENTO PER LA GIUSTIZIA. Roba da matti. Per che cosa dovrebbero battersi se non per la giustizia. Dando ad intendere involontariamente  mentre gli altri non si battono per essa? Ecco lo spazio che dimostra che l'ANM è composta da deficienti che non si accorgono di esserlo. In che mani si trova la giustizia, incapace di ragionare. 


Ho da un anno pronto un esposto fatto a termini di legge. Ma non è stato ancora inviato perché bisogna che mi decida a fare fotocopia dei circa trenta documenti da cui chi sa ragionare dovrebbe trarre la conclusione che nella mia lunga traversia di 25 anni in una causa civile sono stato vittima di giudici o collusi o totalmente incapaci di ragionare. In Tribunale ho trovato un "giudice", Mario Farina, che ha scritto che, pur dopo la revoca della nomina del liquidatore ritenuta illegittima l'11 dicembre 1997 dal presidente del Tribunale, ha avuto il coraggio di scrivere che la parcella del liquidatore - notificata insieme con il bilancio finale nel mese di febbraio del 1998 - doveva essere pagata perché certamente il liquidatore aveva pensato in buona fede di essere ancora liquidatore. Un giudice capace di scrivere questa grossa e grave collerbelleria dovrebbe essere licenziato. Infatti una delle due: se ha scritto in buonafede è totalmente incapace di ragionare. Se l'ha scritto in malafede ancora peggio perché ha dato da pensare di essere colluso con il liquidatore. E qui si arriverebbe al grave reato di collusione con il liquidatore.Ma non basta. Il peggio l'ho incontrato in Corte d'Appello con la Donatella Aru che ha fatto due sentenze pur bastandone una. La causa aveva come oggetto la mia richiesta di nullità o annullamento della vendita perché risultava che io ero contrario alla nomina del liquidatore perché non vi era nemmeno uno dei cinque motivi previsti dall'art. 2272 del Codice Civile. Il liquidatore per legge può essere nominato solo se vi è l'unanimità dei soci (per di più avevo il 66% delle quote sociali) e vi è disaccordo solo sulla persona da nominare come liquidatore. La Aru è da ritenersi peggiore perché aveva il dovere di accorgersi che non vi era alcun motivo per porre in liquidazione una società (Cinecorallo)  che, avendo come oggetto sociale l'affitto a terzi (una società) di un grande locale cinematografico (platea e sopra di essa una galleria per un totale di 800 metri quadri) la Cinecorallo era da sempre in attivo, sin dalla sua nascita perché l'affittuario aveva sempre pagato, e regolarmente, l'affitto del locale. La Aru ha fatto due sentenze pur bastandone una. Con la prima mise subito al riparo la parcella del liquidatore partendo da una grave falsità. Che io fossi favorevole alla nomina di un liquidatore. FALSO! Risultava dagli atti del giudizio che io ero stato contrario. Risultava dalla memoria del mio avvocato, che concludeva chiedendo il RIGETTO della domanda avversaria (due fratelli) di nomina del liquidatore. Un presidente del Tribunale (Marco Onnis, a cui mancavano pochi mesi per andare in pensione) aveva nominato il liquidatore contro la mia volontà estrapolando una frase della memoria del mio avvocato, che, comunque, ho già detto, concludeva chiedendo il RIGETTO della domanda avversaria di nomina del liquidatore. Aspettai che l'Onnis (morto qualche anno dopo) dopo pochi mesi andasse in pensione perché il suo successore, Antonio Porcella, revocasse la nomina del liquidatore, che infatti fu revocata l'11 dicembre 1997 risultando la mia contrarietà. La Aru estrapolò anch'essa questa frase per confermare che io fossi favorevole alla nomina del liquidatore. Incredibile ma vero. Con la prima sentenza la Aru confermò la nomina del liquidatore. Così mise subito al riparo la nomina del liquidatore. Ma questo poteva dirlo anche con un'unica sentenza. Il prosieguo della causa verteva pertanto sulla validità o non della vendita. Si trattava dunque di stabilire con una seconda sentenza se l'acquirente avesse un valido titolo per acquistare il locale della Cinecorallo. Qui la Aru ha dimostrato ancora più chiaramente il suo essere dalla parte del liquidatore scrivendo che io risultavo favorevole alla nomina del liquidatore. Come potevo esserlo se lo stesso presidente del Tribunale Antonio Porcella aveva riconosciuto che ero contrario alla nomina del liquidatore e ne aveva dichiarato la revoca? Con la seconda sentenza la Aru attribuì al compratore uno stato di buonafe, che gli avrebbe garantito la validità dell'acquisto. La Aru scrisse che era inutile il fatto che io avessi per racc. A.R. diffidato il promissario acquirente dal comprare perché era in corso la causa con cui chiedevo la revoca della nomina del liquidatore. E gli spiegavo in 4 pagine il motivo per cui la nomina del liquidatore era illegittima. La Aru scrisse che io non avevo alcun titolo per diffidare il promissario acquirente dall'acquistare perché il promissario acquirente doveva attenersi soltanto a ciò che gli diceva il liquidatore. Quando aprii un giudizio ordinario per chiedere la revoca della nomina del liquidatore il promissario acquirente, istigato dal liquidatore che gli disse che la mia Racc. A.R. non aveva alcun valore, accettò che il liquidatore con un secondo preliminare di vendita anticipasse la data di compravendita e senza che io potessi venire a conoscenza del secondo preliminare per mettermi di fronte al fatto compiuto e  non potessi diffidare il notaio dallo stipulare essendovi una causa in corso vertende sulla richiesta di revoca della nomina del liquidatore. Qui non si tratta solo di errore da parte della Aru. Si tratta di ben altro. Infatti la Aru, per giustificare la richiesta di pagamento della parcella del liquidatore, scrisse che la notifica ai soci, invece che alla società, era valida perché la presenza dei tre soci in giudizio equivaleva alla presenza in giudizio della società. Era vero. Ma non considerò che questa verità valeva solo nel caso in cui non vi fossero dissidi tra i soci, altrimenti il giudice deve richiedere la nomina di un curatore speciale, che non fu mai nominato. Adesso debbo aggiungere un altro fatto a dimostrazione che la Aru ha agito contro di me con malanimo per favorire il liquidatore. Prima di rivolgermi al presidente del Tribunale Antonio Porcella che revocò la nomina del liquidatore avevo aperto un giudizio ordinario per chiedere la revoca della nomina del liquidatore.  Da notare che la Aru a p. 6 della prima sentenza aveva riconosciuto che avevo aperto un giudizio ordinario per chiedere urgentemente la sospensione e poi la revoca della nomina del liquidatore. Ma poi se ne dimentica e a p. 11 mi rimprovera di non avere aperto un giudizio ordinario. Anche questo particolare è incredibile. Può un giudice dire una cosa e poi dire il contrario non ricordando quanto scritto prima? Il suddetto giudizio ordinario (in forma di ricorso) diede luogo ad una ordinanza stesa da Tiziana Marogna che, morta l'anno scorso, era passata in Corte d'Appello, e irritualmente nello stesso Collegio della Aru, in violazione della norma che richiede che un giudice non possa giudicare nel grado superiore se aveva già giudicato in Tribunale la stessa vicenda. Andiamo avanti.  

Il mio avvocato concludeva chiedendo il RIGETTO della domanda avversaria di nomina del liquidatore. Aspettai che l'Onnis (morto qualche anno dopo) dopo pochi mesi andasse in pensione perché il suo successore, Antonio Porcella, revocasse la nomina del liquidatore, che infatti fu revocata l'11 dicembre 1997 risultando la mia contrarietà. La Aru estrapolò anch'essa una frase per confermare che io fossi favorevole alla nomina del liquidatore. Incredibile ma vero. Con la prima sentenza la Aru confermò la nomina del liquidatore. Così mise subito al riparo la nomina del liquidatore. Ma questo poteva dirlo anche con un'unica sentenza. Il prosieguo della causa verteva pertanto sulla validità o non della vendita. Si trattava dunque di stabilire con una seconda sentenza se l'acquirente avesse un valido titolo per acquistare il locale della Cinecorallo. Qui la Aru ha dimostrato ancora più chiaramente il suo essere dalla parte del liquidatore scrivendo che io risultavo favorevole alla nomina del liquidatore. Come potevo esserlo se lo stesso presidente del Tribunale Antonio Porcella aveva riconosciuto che ero contrario alla nomina del liquidatore e ne aveva dichiarato la revoca? Con la seconda sentenza la Aru attribuì al compratore uno stato di buonafe, che gli avrebbe garantito la validità dell'acquisto. La Aru scrisse che era inutile il fatto che io avessi per racc. A.R. diffidato il promissario acquirente dal comprare perché era in corso la causa con cui chiedevo la revoca della nomina del liquidatore. E gli spiegavo in 4 pagine il motivo per cui la nomina del liquidatore era illegittima. La Aru scrisse che io non avevo alcun titolo per diffidare il promissario acquirente dall'acquistare perché il promissario acquirente doveva attenersi soltanto a ciò che gli diceva il liquidatore. Quando aprii un giudizio ordinario per chiedere la revoca della nomina del liquidatore il promissario acquirente, istigato dal liquidatore che gli disse che la mia Racc. A.R. non aveva alcun valore, accettò che il liquidatore con un secondo preliminare di vendita anticipasse la data di compravendita e senza che io potessi venire a conoscenza del secondo preliminare per mettermi di fronte al fatto compiuto e  non potessi diffidare il notaio dallo stipulare essendovi una causa in corso vertende sulla richiesta di revoca della nomina del liquidatore. Qui non si tratta solo di errore da parte della Aru. Si tratta di ben altro. Infatti la Aru, per giustificare la richiesta di pagamento della parcella del liquidatore, scrisse che la notifica ai soci, invece che alla società, era valida perché la presenza dei tre soci in giudizio equivaleva alla presenza in giudizio della società. Era vero. Ma non considerò che questa verità valeva solo nel caso in cui non vi fossero dissidi tra i soci, altrimenti il giudice deve richiedere la nomina di un curatore speciale, che non fu mai nominato. Adesso debbo aggiungere un altro fatto a dimostrazione che la Aru ha agito contro di me con malanimo per favorire il liquidatore. Prima di rivolgermi al presidente del Tribunale Antonio Porcella che revocò la nomina del liquidatore avevo aperto un giudizio ordinario per chiedere la revoca della nomina del liquidatore.  Da notare che la Aru a p. 6 della prima sentenza aveva riconosciuto che avevo aperto un giudizio ordinario per chiedere urgentemente la sospensione e poi la revoca della nomina del liquidatore. Ma poi se ne dimentica e a p. 11 mi rimprovera di non avere aperto un giudizio ordinario. Anche questo particolare è incredibile. Può un giudice dire una cosa e poi dire il contrario non ricordando quanto scritto prima? Il suddetto giudizio ordinario (in forma di ricorso) diede luogo ad una ordinanza stesa da Tiziana Marogna che, morta l'anno scorso, era passata in Corte d'Appello, e irritualmente nello stesso Collegio della Aru, in violazione della norma che richiede che un giudice non possa giudicare nel grado superiore se aveva già giudicato in Tribunale la stessa vicenda. Andiamo avanti.  


Con la prima sentenza la Aru confermò la nomina del liquidatore. Così mise subito al riparo la nomina del liquidatore. Ma questo poteva dirlo anche con un'unica sentenza. Il prosieguo della causa verteva pertanto sulla validità o non della vendita. Si trattava dunque di stabilire con una seconda sentenza se l'acquirente avesse un valido titolo per acquistare il locale della Cinecorallo. Qui la Aru ha dimostrato ancora più chiaramente il suo essere dalla parte del liquidatore scrivendo che io risultavo favorevole alla nomina del liquidatore. Come potevo esserlo se lo stesso presidente del Tribunale Antonio Porcella aveva riconosciuto che ero contrario alla nomina del liquidatore e ne aveva dichiarato la revoca? Con la seconda sentenza la Aru attribuì al compratore uno stato di buonafe, che gli avrebbe garantito la validità dell'acquisto. La Aru scrisse che era inutile il fatto che io avessi per racc. A.R. diffidato il promissario acquirente dal comprare perché era in corso la causa con cui chiedevo la revoca della nomina del liquidatore. E gli spiegavo in 4 pagine il motivo per cui la nomina del liquidatore era illegittima. La Aru scrisse che io non avevo alcun titolo per diffidare il promissario acquirente dall'acquistare perché il promissario acquirente doveva attenersi soltanto a ciò che gli diceva il liquidatore. Quando aprii un giudizio ordinario per chiedere la revoca della nomina del liquidatore il promissario acquirente, istigato dal liquidatore che gli disse che la mia Racc. A.R. non aveva alcun valore, accettò che il liquidatore con un secondo preliminare di vendita anticipasse la data di compravendita e senza che io potessi venire a conoscenza del secondo preliminare per mettermi di fronte al fatto compiuto e  non potessi diffidare il notaio dallo stipulare essendovi una causa in corso vertende sulla richiesta di revoca della nomina del liquidatore. Qui non si tratta solo di errore da parte della Aru. Si tratta di ben altro. Infatti la Aru, per giustificare la richiesta di pagamento della parcella del liquidatore, scrisse che la notifica ai soci, invece che alla società, era valida perché la presenza dei tre soci in giudizio equivaleva alla presenza in giudizio della società. Era vero. Ma non considerò che questa verità valeva solo nel caso in cui non vi fossero dissidi tra i soci, altrimenti il giudice deve richiedere la nomina di un curatore speciale, che non fu mai nominato. Adesso debbo aggiungere un altro fatto a dimostrazione che la Aru ha agito contro di me con malanimo per favorire il liquidatore. Prima di rivolgermi al presidente del Tribunale Antonio Porcella che revocò la nomina del liquidatore avevo aperto un giudizio ordinario per chiedere la revoca della nomina del liquidatore.  Da notare che la Aru a p. 6 della prima sentenza aveva riconosciuto che avevo aperto un giudizio ordinario per chiedere urgentemente la sospensione e poi la revoca della nomina del liquidatore. Ma poi se ne dimentica e a p. 11 mi rimprovera di non avere aperto un giudizio ordinario. Anche questo particolare è incredibile. Può un giudice dire una cosa e poi dire il contrario non ricordando quanto scritto prima? Il suddetto giudizio ordinario (in forma di ricorso) diede luogo ad una ordinanza stesa da Tiziana Marogna che, morta l'anno scorso, era passata in Corte d'Appello, e irritualmente nello stesso Collegio della Aru, in violazione della norma che richiede che un giudice non possa giudicare nel grado superiore se aveva già giudicato in Tribunale la stessa vicenda. Andiamo avanti.  

La Marogna scrisse con ordinanza che mi sarei dovuto rivolgere alla Cassazione e non a lei in Tribunale. Rigettò dunque la mia domanda di revoca della nomina del liquidatore con una sentenza di mero rito. La Marogna aveva fatto riferimento ad una giurisprudenza minoritaria che richiedeva nel mio caso il ricorso in Cassazione e non il ricorso in Tribunale. Ignorò completamente la giurisprudenza maggioritaria che richiedeva il ricorso in Tribunale, come avevo fatto io. E l'ultima sentenza della Cassazione su questo argomento era a ridosso dell'ordinanza, che uscì l'11 novembre 1997. Senza nemmeno attendere la notifica in data 20 novembre dell'ordinanza il liquidatore procedette alla vendita il 13 novembre rendendo inutile un mio ricorso al Collegio, sempre per mettermi di fronte al fatto compiuto.   E' per questo motivo che ricorsi allora al nuovo presidente del Tribunale Antonio Porcella, che in data 11 dicembre 1997 revocò la nomina del liquidatore. Ebbene, la Aru scrisse che la nomina del liquidatore era giustificata anche dal fatto che con l'ordinanza della Marogna era stata rigettata la mia domanda di revoca della nomina del liquidatore. La Aru considerò l'ordinanza alla stregua di una sentenza passata in giudicato. La Aru scrisse infatti nella sentenza che il liquidatore era confortato dal fatto che la Marogna aveva rigettato il mio ricorso per ottenere la sospensione della nomina del liquidatore. Se da un giudizio in corso dipende l'esito di un'altro giudizio è evidente che bisogna attendere la conclusione di un precedente giudizio per evitare due possibili sentenze contrastanti. La Aru aggiunse un'altra perla alle sue due scriteriate sentenze. Infatti la Aru arrivò persino a citare la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite  11104/2002 che aveva cancellato la giurisprudenza minoritaria di cui la Marogna si era servita per rigettare il mio ricorso per lasciare valida la giurisprudenza maggioritaria, che la Marogna aveva del tutto ignorato. E penso volutamente per favorire la conferma della nomina del liquidatore. Ma la Aru avrebbe dovuto tener conto di questa sentenza della Cassazione per dare ragione a me. E invece, paradossalmente, non ne tenne conto, come d'altronde non tenne conto di altre sentenze della Cassazione citate contro di me mentre invece erano favorevoli a me. Un giudice come la Aru meriterebbe di essere licenziata. O perché incapace di ragionare non avvedensodi che le sentenze della Cassazione riportate dalla Aru contro di me erano tutte favorevoli a me. O perché era anche lei in collusione con il liquidatore, che viene a trovarsi in confidenza personale con i giudici nella sua qualità di collaboratore dei giudici che dirigono la Sezione fallimentare del Tribunale. 

E ora un'altra osservazione. La Aru, come gli altri giudici che ebbero a che fare con la mia vicenda, è giunta a rimproverarmi paradossalmente che io avevo intralciato l'opera del liquidatore nominato su richiesta dei due soci di minoranza. Pertanto secondo la Aru io non dovevo ostacolare l'operato del liquidatore pur essendo socio di maggioranza nella misura del 66%. Anche per questo scellerata difesa del liquidatore la Aru dovrebbe essere censurata e trovare un giusto giudizio contro di lei. La Aru non ha tenuto conto della conseguenza di una sentenza della Corte d'Appello che dichiarava nulla la sentenza del Tribunale con cui era stata revocata la mia carica di amministratore. Veniva a cadere pertanto il motivo per cui i due soci di minoranza avevano chiesto la nomina del liquidatore rifiutando la mia richiesta di fare uno dei due l'amministratore con speciosi motivi. Se in Corte d'Appello era stata dichiarata nulla la sentenza con cui era stata revocata la mia nomina di amministratore ne conseguiva che io ero stato sempre amministratore. E pertanto anche per questo motivo non poteva essere giustificata la nomina di un liquidatore, in contrasto con il fatto che io ero stato sempre amministratore. La Aru avrebbe dovuto riconoscere le conseguenze a me favorevoli della sentenza della Corte d'Appello. Non potevano sussistere insieme liquidatore e amministratore. E' gravissimo il fatto che la Aru abbia voluto ignorare la sentenza della Corte d'Appello che demoliva tutto l'operato del liquidatore, risultando illegittima la sua nomina. Io avevo scritto al promissario acquirente che avrebbe dovuto evitare di comprare la Cinecorallo perché vi era un giudizio in corso riguardare la revoca della mia carica di amministratore. Al promissario acquirente avevo scritto spiegandogli tutto ciò, cioè che la nomina del liquidatore sarebbe risultata illegittima se fossi tornato ad essere amministratore. Ma per la Aru la mia racc. A.R. indirizzata al promissario acquirente non poteva avere alcuna importanza in difetto di un provvedimento giudiziario che riconoscesse la nullità della revoca mia dalla carica di amministratore. La Aru ha premiato l'operato del liquidatore senza tener conto degli sviluppi successivi che portarono alla nullità della nomina del liquidatore. Tornato ad essere amministratore, come riconobbe il giudice del Registro, che mi riammise nella carica di amministratore, veniva demolita la nomina del liquidatore e dunque tutto il suo operato. E invece la Aru, per difendere ad ogni costo la nomina del liquidatore, si è resa colpevole della mancata considerazione che era nulla la nomina del liquidatore. Anzi, scrisse che rimaneva valida la nomina del liquidatore con tutto il suo operato. Giudici simili dovrebbero subire le conseguenze del loro operato a danno di chi ha dovuto sopportare ingiustamente le loro sentenze. Perché anche nel campo del civile le loro sentenze possono avere conseguenze gravemente ingiuste, a tal punto da segnare negativamente tutta l'esistenza. 

Un'ultima importante osservazione. In giudizio è stata fatta valere da parte mia l'actio nullitatis. Ebbenne, la Aru ha scritto che non si doveva far valere l'actio nullitatis perché tutta la vicenda doveva essere giudicata in base all'art. 742 del Codice di procedura civile. Vi è da domandarsi se la Aru abbia detto ciò per sua ignoranza o per altro grave motivo. La Aru non ha considerato che l'art. 742 appartiene ai provvedimenti assunti in sede di volontaria giurisdizione che non danno mai luogo ad un giudicato essendo i provvedimenti camerali rimovibili in ogni tempo salvo il diritto dei terzi in buonafede. Pertanto la vicenda trattata con due sentenze non poteva essere considerata in base all'art. 742. In questo caso vi è da domandarsi se la Aru abbia detto ciò solo per ignoranza o per altro motivo più grave dell'ignoranza.     

Pubblicato da Pietro Melis alle 23:17 Nessun commento:

sabato 7 marzo 2026

PERCHE' SI HA PAURA DELLA MORTE

Ludwig Büchner in Forza e materia ha scritto: è più tremendo il pensiero che dopo morti vi è il nulla o non è più tremendo il pensiero che dopo morti, divenendo immortali, non possiamo più morire? Che cosa si fa in una vita immortale eterna? Anche se esistesse un Paradiso non riesco a immaginare una eternità di noia, una vita priva di progettualità. Vi è solo lo spirito o anche il corpo? Io mi ponevo già da ragazzo queste domande. Ciò che mi dà fastidio è il pensiero che non vi sarà più ricordo di me, nemmeno dei libri che ho scritto non avendo conseguito in vita una fama che mi sopravviva. Vi sono tanti libri pubblicati da prestigiosi editori che puntano solo ai quattrini pubblicando libri che cadranno nel dimenticatoio. Ultimamente sono riuscito a pubblicare il mio libro intitolato Scienza, filosofia e teologia. Che cos'è VERAMENTE il diritto naturale. E' stato pubblicato, ma con parziale pagamento, da un noto editore quale è RUBBETTINO. Sono stato professore di storia della filosofia. Avendo ritenuto sin da ragazzo che la filosofia debba accompagnarsi alle conoscenze scientifiche per evitare di scrivere libri nati da elucubrazioni metafisiche che danno luogo a romanzi filosofici partoriti dalla fantasia filosofica. Ultimamente ho pubblicato con Amazon (e verrà ripubblicato da altro editore) un libro di 206 pagine intitolato IL MONDO AL OICSEVOR  (ROVESCIO) ove, ma solo nella Prefazione, critico il noto libro di Vannacci intitolato IL MONDO AL OIRARTNOC (CONTRARIO) evidenziando la mancanza di conoscenze scientifiche da parte di Vannacci, che rimane entro una concezione antropocentrica, e perciò antiscientifica, della Natura, con gravi conseguenze riguardo all'ambientalismo e all'animalismo. Vannacci non si è accorto che anche lui cade nel criticato Mondo al contrario perché un mondo concepito antiscientificamente, prescindendo dall'evoluzione cosmologica e biologica rimane chiuso nel Mondo al contrario. Per lui gli animali sono da considerare in funzione della specie umana, di cui l'uomo ha il diritto di servirsi come vuole. Se si racchiude tutta l'evoluzione biologica in un anno solare la specie homo, derivante dall'Australopithecus, appare negli ultimi minuti del mese di dicembre. Vannacci non ha considerato che buona parte dell'inquinamento è causato dagli allevamenti intensivi (al meno per il 14%). Agli inizi del XX secolo la popolazione umana era di un miliardo e mezzo. Pertanto il carbone e il petrolio non potevano costituire ancora un pericolo per l'ambiente NATURALE. Il mio ultimo libro raccoglie per la maggiore parte pagine tratte da altri due libri, risultando una sintesi di tutti i temi precedentemente trattati. Avendo ignorato, come quasi tutti i maggiori filosofi del XX secolo, l'evoluzione cosmologica e biologica il libro di Vannacci non apporta alcun contributo ad una visione della Natura e conseguentemente ha ignorato su che cosa sia fondato il diritto della specie umana, che continuerà a credersi padrone della Terra. Solo Heidegger, pur accusato di non essere stato chiaramente antinazista, ha ritenuto che l'uomo debba considerarsi CUSTODE e non padrone della Natura. Rimane incredibile che il nazismo abbia considerato il dovere dell'uomo di conservare la Natura come paesaggio da difendere e concepito un insieme di leggi contro la crudeltà nei confronti degli animali. Appena diventato dittatore nel 1933 Hitler fece approvare una legge contro le crudeltà nei confronti degli animali. Disse: nel nuovo Reich non vi dovrà più essere crudeltà nei confronti degli animali. E vietò la "macellazione ebraica" che richiedeva che l'animale venisse ucciso in stato di coscienza e morisse lentamente per dissanguamento. Purtroppo la cosiddetta civile Europa dovrebbe imparare dal nazismo invece di permettere la macellazione ebraica (Kosher) che è comune a quella islamica (halal). E si permette l'orrido barbaro "spettacolo" della corrida in Spagna. Nel nazismo vi furono delle leggi atte a difendere l'ambiente ma non andò oltre perché al dovere di salvaguardare la Natura non corrispose il diritto degli animali all'autoconservazione. Ho sempre criticato famosi giuristi come Hans Kelsen e Norberto Bobbio, il primo per non avere trovato un fondamento ultimo del diritto per la sua concezione democratica e il secondo per avere criticato aspramente (in Giusnaturalismo e positivismo giuridico, 1965) scrivendo una corbelleria nel ritenere che il diritto naturale non può esistere perché in natura esiste solo il diritto del più forte, come dimostrato dal pesce grande che mangia il pesce piccolo. CRETINO! Non ha considerato che il pesce grande mangia il pesce piccolo solo per far valere il suo diritto naturale perché se non mangiasse il pesce piccolo morirebbe di fame. L'uomo invece ha usato il diritto della forza oltre il suo diritto all'autoconservazione, facendo valere il diritto della forza come diritto alla sopraffazione del debole. Faccio anche il nome di Benedetto Croce, che non si avvide, a causa del suo idealismo storicistico, che non poteva fa valere la democrazia scrivendo che lo Stato non si differenzia da una organizzazione a delinquere, come la mafia, perché la differenza consiste nel fatto che lo Stato, per conservarsi, deve avere un forza superiore rispetto all'organizzazione criminale facendo valere dei valori morali che il criminale non ha. CRETINO anche Croce. Non ha considerato una famosa frase di Max Weber, secondo cui vi sarà sempre "una lotta mortale tra valori morali". Se il nazismo avesse vinto la guerra avrebbe imposto i suoi valori morali. Le morali portano sempre ad un relativismo, come quello delle religioni. Non potevo trascurare il noto Gustavo Zagrebelsky che, presidente della Corte Costituzionale nel 2000, contro il suo laicismo, fu autore di una sentenza pazzesca nel ritenere che non si poteva tutelare solo la religione cristiana discriminando le altre religioni, con la conseguenza che si sarebbe dovuto tutelare anche l'islamismo, senza tener conto che il Corano è la più grande disgrazia della storia e che la sua propaganda dovrebbe essere posta fuori legge a causa di tutte quelle frasi che invitano alla guerra contro gli infedeli, ivi compresi gli ebrei credenti e i cristiani. Ho riportato ancora una volta tutte le frasi che sono contrarie anche ai principi della Costituzione italiana. Il diritto naturale, inteso come diritto all'autoconservazione, si sottrae al relativismo dei valori morali. Hanno gli uomini il diritto di ammazzare animali per nutrirsene? Io dico no. Bisognerebbe dimostrare che sia necessario mangiare carne per necessità dell'organismo. Io sono diventato vegetariano quando ero un bambino di 10 anni quando vidi dei buoi correre impazziti per una strada centrale di Cagliari prima che i mattatoi venissero posti fuori dai centri abitati per non turbare l'ipocrisia e l'impostura di chi si nutre di cadaveri ma non sarebbe capace una volta nella vita di ricavarsi da sé la bistecca uccidendo, dissanguando il cadavere appeso ad un gancio con la testa in giù, spellando e squartando il cadavere. Il grande Plutarco in De esu carnium ha scritto che i cuochi sono pasticceri di cadaveri. S. Paolo cercò inutilmente di convertire il pitagorico Apollonio di Tiana. Ho lasciato per ultimo la frase di Vannacci che ha suscitato, fortunatamente per lui, dei duri attacchi: "cari omosessuali, normali non lo siete. Fatevene una ragione". Secondo Vannacci gli omosessuali sono anormali perché sono una minoranza. Questa è una grossa cretinata. Anche in questo caso Vannacci ha ignorato la biologia. Io ho fatto propria la frase di Vannacci ma aggiungendo un aggettivo: cari omosessuali, normali non lo siete. fatevene una ragione scientifica. Perché l'omosessualità è causata da errori di duplicazione del DNA e da disfunzioni ormonali. Come è stato spiegato dal biologo francese Jean-Didier Vincent (recentemente scomparso) nel suo libro Che cos'è l'uomo, di cui ho riportato alcune pagine. Un'altra grave mancanza nel libro di Vannacci è consistita nell'avere ignorato la più grande disgrazia della storia che è il Corano, di cui riporto tutte le terribili frasi che predicano la violenza come strumento di conversione. Il grande papa Benedetto XVI ebbe il coraggio di riportare nella sua Lectio magistralis a Ratisbona una frase di un imperatore bizantino Manuele II Paleologo che, rivolgendosi ad un persiano colto, diceva: dimmi qualcosa di buono nel Corano, e vi vedrai cose cattive, come il voler ottenere la conversione con le armi. Diceva una pura verità. E invece l'impostura islamica non ammetteva che si dicesse la verità. Tanto più che il Corano, al contrario dell'Antico Testamento, ispirato da Jaweh (dio originariamente pagano, come dimostra l'esegesi dei maggiori studiosi mondiali, riportata da me nel mio libro Scontro tra culture e metacultura scientifica. L'Occidente e il diritto naturale. Nelle sue radici greco-romano-cristiane. Non giudaiche e antislamiche.


Pubblicato da Pietro Melis alle 23:02 Nessun commento:

martedì 3 marzo 2026

VOTARE SI'

 (16) Risposta di Pietro Melis a Abolireste i senatori a vita? - Quora

La riforma della giustizia è insufficiente perché non prevede una Corte Suprema che abbia il potere di giudicare i giudici anche della Cassazione. Io nel campo della giustizia civile sono rimasto vittima di sentenze contraddittorie tremende. A tal punto che nel mio caso vi fosse una collusione dei giudici con il liquidatore. Faccio pochi esempi. Nel mese di dicembre del 1997 il presidente del Tribunale Antonio Porcella revocò la nomina del liquidatore perché io, per di più socio di maggioranza con il 66%, mi ero opposto alla sua nomina. Per legge il liquidatore può essere nominato solo se la sua nomina è voluta da TUTTI i soci, in disaccordo solo sulla persona da nominare come liquidatore. Nel mese di febbraio dell'anno successivo il liquidatore notificò il bilancio conclusivo comprendente la sua parcella, giustificata dal giudice Mario Farina che scrisse che il liquidatore doveva essere pagato perché nonostante la revoca della sua nomina poteva pensare in buona fede di essere ancora liquidatore. Pazzesco. In Corte d'Appello ancora peggio. Trovai una donna, Donatella Aru, che riempì due sentenze (quando ne bastava una) citando contro di me sentenze della Cassazione nonostante che queste fossero tutte favorevoli a me. A p. 6 di una prima sentenza scrisse che avevo aperto un giudizio ordinario per chiedere la revoca della nomina del liquidatore. Dopo alcune pagine, dimenticandosi di ciò che aveva scritto prima,  scrisse che per ottenere la revoca della nomina del liquidatore avrei dovuto aprire un giudizio ordinario. Proprio ciò che avevo fatto. Una sua collega, Tiziana Marogna, con ordinanza dell'11 novembre 1997 scrisse che mi sarei dovuto rivolgere alla Cassazione e non al Tribunale per chiedere la revoca della nomina del liquidatore. Ma la sentenza della Cassazione a Sezione Unite aveva scritto che mi sarei dovuto rivolgere al Tribunale e non alla Cassazione, cancellando così la giurisprudenza minoritaria a cui aveva fatto riferimento la M(C)arogna. Vi è anche da considerare che la nomina del liquidatore non rientrava nemmeno in uno dei 5 casi previsti dall'art. 2272 del Codice Civile. Vado avanti per descrivere la pazzia o disonestà di questa donna. Per giustificare la nomina del liquidatore la Aru fece valere questa ordinanza come se fosse una sentenza passata in giudicato. La Aru citò contro di me la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite che dava ragione a me ma senza tenerne conto. INCREDIBILE! Il liquidatore approfittò dell'ordinanza della M(C)arogna per anticipare la vendita del locale del cinema il 13 novembre 1997, cioè due giorni dopo l'ordinanza senza nemmeno attenderne la notifica per mettermi di fronte al fatto compiuto. La Aru fece propria l'ordinanza della M(C)arogna aggiungendo che non potevo ostacolare l'operato del liquidatore voluto dai due soci di minoranza che volevano costringermi a vendere per sanare i loro debiti PERSONALI, nonostante che la società fosse da sempre in attivo perché il locale del cinema era stato affittato ad una società che pagava puntualmente il canone di affitto. Roba da matti. Valeva di più il 34% dei 2 soci di minoranza. Arrivò persino a scrivere che la nomina del liquidatore da parte del precedente presidente del Tribunale era valida perché risultavo anch'io favorevole alla nomina del liquidatore. FALSO! Il presidente del Tribunale, Marco Onnis, che aveva nominato il liquidatore aveva estrapolato un frase da tutto il contesto per farmi apparire favorevole. Non tenne conto che, comunque, il mio avvocato aveva concluso chiedendo il rigetto della domanda di nomina del liquidatore. E infatti il presidente del Tribunale successivo, Antonio Porcella, riconobbe che io ero contrario alla nomina del liquidatore. INFINE: la Aru rigettò la domanda di nullità o annullamento della vendita perché doveva bastare l'art. 742 del Codice di Procedura civile. Ma l'art. 742 rientra nei procedimenti CAMERALI che non danno mai luogo ad una sentenza passata in giudicato. Con tale articolo il provvedimento può essere rimosso in ogni tempo salva la buonafede dei terzi.

Ecco perché ritengo sia necessario introdurre una Corte ITALIANA composta da giuristi e non da giudici togati, che debbono sentire sopra la loro testa una Corte che agisca in casi estremi contro sentenze, anche della Cassazione, che sono viziate o da ignoranza o, peggio ancora, da vizi logici inescusabili. Questa Corte, composta da professori universitari di materie giuridiche, si sottrarrebbero alla possibilità di formare delle correnti. Perché ricorrere alla Corte europea dei diritti dell'uomo se basterebbe una Corte italiana semplificando la complessa Istituzione della Corte Europea? In Cassazione ho trovato un giudice relatore, Luca Varrone, che si è appiattito sulle superficiali conclusioni del P.M. (presente in Cassazione anche nei procedimenti civili). Anche per questo motivo bisogna che vengano completamente separate le funzioni dei Pubblici Ministeri da quelle dei giudici. Questi, si sa, anche per evitare la fatica di giudicare le indagini fatte dai P.M. preferiscono apporre la firma concludendo così la prima fase del procedimento penale. Anche perché nel dibattimento saranno diversi sia il P.M. e sia il giudice delle indagini preliminari. E sarebbe conveniente che le sedi della magistratura inquirente siano spazialmente diverse da quelle dei giudici, separandoli in diversi palazzi perché non si abbia confidenza dei magistrati inquirenti con quelli giudicanti.

 

 

 


Pietro Melis
Ex prof. Univ. di storia della filosofia
LAUREA nel 1962 in Filosofia Universita' di Cagliari
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Si è unito in data marzo 2023
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sabato 14 febbraio 2026

AL CORRISPONDENTE ANIMALISTA ROBERTO DURIA

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Roberto Duria


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Animalista. No mask. No vax. Anarchico. Agnostico. Negazionista dell'Olocausto e di altre bugie. Photos. See all. Others With a Similar Name.

Su Facebook sono sotto il nome di Roberto Ferrari 

Quei bambini, nati da genitori musulmani, da adulti crederanno in quel terribile libro chiamato Corano, la più grande disgrazia della storia in quanto predica la violenza armata contro gli infedeli. Mentre invece gli ebrei CREDENTI nelle favole dell'Antico Testamento, non fanno alcun proselitismo pur credendo anch'essi nell'unico vero dio che è Jaweh, un dio di sangue ispiratore di tutte gli stermini attuati non solo nei confronti di tutte le altre popolazioni palestinesi ma anche nei confronti degli ebrei non accettanti le norme mosaiche di sterminio delle genti non adoranti Jaweh come unico vero dio. E non dovevano essere risparmiati nemmeno i loro animali. Le donne potevano essere risparmiate ma condotte in stato di schiavitù per generare altri schiavi. Legga per esempio la terribile distruzione di Gerico attuata da Giosuè succeduto a Mosè, un individuo romanzesco secondo la più quotata esegesi dei maggiori studiosi mondiali dell'Antico Testamento. Io ritengo l'Antico Testamento peggiore del Mein Kampf di Hitler perché, ripeto, l'Antico Testamento non ordina agli ebrei CREDENTI di fare proselitismo, al contrario del Corano per la sua guerra comandata contro gli infedeli. Non si ha il coraggio di riconoscere che il Corano è la fonte del terrorismo islamico. Caro Roberto, lei tace sempre del fanatismo islamico, con la Tenga conto che più di un miliardo di individui sono nati con il cervello rovinato dal Corano. E una volta rovinato il loro cervello dal Corano sin dalla nascita non è ammessa una abiura, che giustifica la pena di morte. Mi faccia il nome di qualche musulmano che si sia reso benemerito nel campo della scienza e dell'arte. Non ne troverà nemmeno uno. Mentre è lunga la fila degli ebrei NON CREDENTI che sono rimasti famosi per il loro contributo nel campo scientifico. Gli ebrei CREDENTI sono una piccola minoranza dentro l'ebraismo. Einstein è solo uno dei tanti ebrei atei resisi famosi nel campo scientifico. La prima esegesi dell'Antico Testamento è quella del grande filosofo ebreo Spinoza, che ha ridotto l'Antico Testamento ad una serie di racconti contradditori demolendo così la veridicità di tuscuola tto l'Antico Testamento. Si ricordi che l'ateo Marx, al di la del giudizio che possa darsi del suo materialismo, era ebreo. Come lo fu il fondatore della fenomenologia Edmund Husserl, della psicanilisi Sigmund Freud, ed ebrei erano i filosofi fondatori della scuola sociologica di Francoforte Horkheimer e Adorno. Sono solo pochi esempi.

Pubblicato da Pietro Melis alle 20:05 Nessun commento:
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