venerdì 20 marzo 2026

ECCO GIUDICI DI CAGLIARI MERITEVOLI DI LICENZIAMENTO

Queste pagine riassumono il mio esposto di 64 pagine inviate al ministro Nordio e al CSM  

Vincenzo Aquaro, Mario Farina, Donatella Aru, Luca Varrone.        

Leggete quanto ho scritto nel precedente articolo. Sono incapaci o collusi? Una alta Corte di giustizia dovrebbe licenziarli. Ma l'alta Corte di giustizia prevista Nordio dovrebbe essere costituita da giuristi (studiosi del diritto) e non da giudici togati (manovali della giustizia). Più di 6000 giudizi contro giudici e solo 9 assoluzioni da parte del CSM (Corporazione di Stampo Mafioso). E' evidente che l'attuale sistema vede dei controllori nominati dai controllati. Questo sconcio deve finire. Un anno fa sono ricorso all'Alta Corte di giustizia di Strasburgo. Non so se ne vedrò la fine. Questa Corte prevede un codice assai diverso rispetto a quello italiano. Trattandosi di una Corte straniera sarebbe stato meglio istituire un'Alta Corte italiana costituita da giuristi perché solo così poteva essere garantita la terzietà. 

Le pagine che seguono sono state inviate alla giudice Donatella Aru tuttora in Corte d'Appello. donatella.aru@giustizia.it 

L'11 marzo 1996 viene nominato un liquidatore da parte del presidente del Tribunale Marco Onnis, defunto anni fa, che mi diede come consenziente alla nomina estrapolando una frase dal contesto della Memoria di costituzione e risposta del mio avvocato che concludeva comunque con la domanda di RIGETTO della domanda avversaria di nomina del liquidatore. Per 25 anni non sono mai riuscito a salvarmi dall'avermi fatto apparire come consenziente alla nomina del liquidatore. Nonostante il successivo presidente del Tribunale l'11 dicembre 1997 avesse revocato la nomina del liquidatore "Data la sua abnormità"  essendo documentata la mia opposizione. 

E ora espongo i gravi errori dei vari giudici per cui sono passato. Tutti i giudici hanno mancato di osservare che tutta la vicenda di 25 anni avrebbe dovuto essere dichiarata nulla sin dall'inizio perché la Cinecorallo risultava assente in giudizio e pertanto nessun provvedimento poteva essere dichiarato valido nei suoi confronti, risultando essa litisconsorte necessaria. Infatti già di fronte al presidente del Tribunale la Cinecorallo risultava assente pur essendo stato nominato il 29 gennaio il curatore speciale come rappresentante della società, che però risultò assente in giudizio. Il fatto che fossero presenti tutti i soci (Cfr. i Verbali di udienza da cui risulta anche che i due soci di minoranza rifiutarono di fare essi gli amministratori al mio posto come da me richiesto per rendere inesistenti gli asseriti dissidi tra i soci) non poteva significare che fosse presente la società Cinecorallo, perché la presenza in giudizio di tutti i soci vale come presenza della società solo se non vi sono dissidi tra i soci. Come affermato dalla sentenza della Corte d'Appello 34/2001 di Cagliari, che, riprendendo una sentenza della Cassazione, dichiarò nulla la sentenza 11 novembre 1997 che mi aveva revocato dalla nomina di amministratore. Con la conseguenza che anche per questo motivo doveva dichiararsi nulla la nomina del liquidatore, non potendo sussistere insieme amministratore e liquidatore. Motivo saltato completamente anche dal giudice relatore della Cassazione. E in effetti sin dall'atto di citazione 11 giugno 1998 con cui richiedevo l'annullamento della vendita i giudici avrebbero dovuto riconoscere la necessità della nomina di un curatore speciale perché, rimanendo io ancora revocato dalla nomina di amministratore alla data dell'atto di citazione 11 giugno 1998, la Cinecorallo risultava priva di amministratore. Paradossalmente proprio le parti avversarie avevano ragione nel richiedere che non io non potessi rappresentare la società in giudizio e che dunque non fosse proponibile l'atto di citazione in mancanza della nomina di un curatore . E tuttavia la vicenda giudiziaria proseguì per 25 anni in assenza in giudizio della Cinecorallo, pur essendo essa litisconsorte necessaria. Io ridivenni amministratore con la citata sentenza 34/2001 che dichiarò nulla la sentenza 11 novembre 1997 che mi aveva revocato dalla carica di amministratore.  E pertanto fui reintegrato nella carica di amministratore, ma solo nel 2001, quando ormai la vicenda giudiziaria aveva portato alla vendita tramite liquidatore il 13 novembre 1997.        

In Tribunale il giudice Mario Farina ritenne valida la notifica del bilancio finale del liquidatore in data 20 febbraio 1998 e il successivo decreto ingiuntivo del giugno 1998 nonostante il liquidatore l'11 dicembre 1997 fosse stato privato della sua nomina perché il liquidatore, secondo il Farina, dopo la revoca della sua nomina credeva "in buona fede" di essere ancora liquidatore. Incredibile ma vero. Come può esistere un giudice che, se in buona fede, sia capace di sragionare sino a tal punto?  

In Tribunale il giudice Vincenzo Aquaro (andato in pensione l’anno scorso) convalida la vendita messa in atto dal liquidatore il 13 novembre 1997 perché era "confortato" (sic!) dal fatto che io risultavo revocato dalla nomina di amministratore con sentenza 11 novembre 1997. Trasformando così una sentenza del Tribunale in una sentenza passata in giudicato. Non tenne conto che la Corte d'Appello dichiarò nulla tale sentenza. Con la conseguenza, ripeto, che io ero stato sempre amministratore e che era nulla anche la nomina del liquidatore. Tutta questa vicenda è segnata dalla trasformazione di 1) una ordinanza 7 novembre 1997 della giudice Tiziana Marogna risultata errata e di 2) una sentenza 11 novembre 1997 dichiarata poi nulla con la citata sentenza della Corte d’Appello 34/2001. 

La maggiore colpevole in questa vicenda è la giudice in Corte d'Appello Donatella Aru per sue aberranti due sentenze che contengono un cumulo di falsità materiali e di incredibili contraddizioni, giungendo a citare contro di me sentenze della Cassazione che invece erano favorevoli a me. Come, soprattutto, la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite 11104/2002 che mi aveva dato ragione dicendo che il Ricorso contenente la mia domanda di revoca della nomina del liquidatore doveva essere indirizzata al Tribunale e non alla Cassazione, come invece decise la giudice Tiziana Marogna in Tribunale con l'ordinanza 7 novembre 1997 di mero rito che rigettava la mia domanda di revoca della nomina del liquidatore scrivendo che mi sarei dovuto rivolgere alla Cassazione. La Marogna è morta l'anno scorso, quando era ancora giudice in Corte d'Appello. E la Aru - pur di salvare la sua collega (passata in Corte d'Appello e facente irritualmente parte dello stesso Collegio della Aru pur avendo già giudicato la vicenda in Tribunale, e in un punto determinante di essa) - ha scritto che il liquidatore era confortato anche da questa ordinanza (oltre che dalla citata sentenza 11 novembre 1997, ma poi dichiarata nulla dalla Corte d'Appello) e che pertanto era valida la vendita messa in atto 5 giorni dopo senza nemmeno attenderne la notifica del 20 novembre. La Aru recepì come vera l’ordinanza della Marogna scrivendo che all’epoca dell’ordinanza era stata superata la giurisprudenza che prevedeva il Ricorso al Tribunale. FALSO! Era vero tutto il contrario perché la citata sentenza della Cassazione a Sezioni Unite aveva cancellato la giurisprudenza minoritaria che prevedeva il Ricorso in Cassazione. Il colmo è che la Aru ha citato a lungo contro di me  tale sentenza mentre era favorevole a me. La Marogna ignorò l’ultima sentenza al riguardo prima della sua ordinanza del 7 novembre 1997. Si trattava della sentenza 2 dicembre 1996 n. 10718 appartenente alla giurisprudenza maggioritaria che prevedeva il Ricorso al Tribunale, e non alla Cassazione. Questo gravissimo errore della Marogna, recepito in Corte d’Appello dalla Aru, è il secondo gravissimo errore dopo quello della nomina del liquidatore.                     

La Aru ha invertito l'ordine logico-giuridico tra sentenza non definitiva e sentenza definitiva iniziando dal decreto ingiuntivo del liquidatore per mettere subito al riparo la nomina del liquidatore e la sua parcella di 166 milioni di lire. Faccio presente che il 1994 avevo rifiutato un miliardo e 800 milioni di lire da parte di Gesuino Fenu, che voleva trasformare il locale del cinema in un grande supermarket e oggi è titolare di una catena di supermarket chiamata GF. Il liquidatore vendette per una cifra assai inferiore, un miliardo e cinquecento milioni di lire. Come potevo essere favorevole alla nomina di un liquidatore che avrebbe diminuito il valore del locale anche ponendo a carico della Cinecorallo la sua stratosferica parcella di 166 milioni di lire? Ma tutto questo non aveva alcuna importanza per la Aru pur di affermare che io risultavo favorevole alla nomina del liquidatore. Pazzesco.  

1) A p. 6 della sentenza falsamente definitiva ha scritto che avevo promosso un giudizio ordinario per chiedere la revoca della nomna del liquidatore. A p. 16 mi rimprovera di non avere promosso un giudizio ordinario per chiedere la revoca della nomina del liquidatore.

2) Ha scritto che il liquidatore era confortato dal fatto che con l'ordinanza 7 novembre 1997 era sta rigettata la mia domanda di revoca del liquidatore. E 5 giorni dopo avvenne la vendita del 13 novembre. Più gravemente e paradossalmente la Aru ha citato contro di me la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite 11104/2002 che ha cancellato la giurisprudenza minoritaria dando ragione a me. La Aru non ha nemmeno considerato che l'ordinanza fu notificata il 20 novembre e che da quella data avevo 10 giorni di tempo per ricorrere al Collegio, così trasformando l'ordinanza in una sentenza passata in giudicato. La Aru non è voluta andare contro la collega (poi passata in Corte d'Appello e facente parte dello stesso Collegio a cui fu attribuita la mia causa, mentre la Marogna non avrebbe dovuto essere compresa in tale Collegio avendo giudicato la stessa causa in Tribunale). 

3) La Aru ha scritto che il liquidatore era confortato dal fatto che con sentenza 11 novembre 1997 ero stato revocato dalla carica di amministratore. Il liquidatore non attese nemmeno la notifica della sentenza in data 20 novembre e due giorni dopo avvenne la vendita. La Aru ha citato la sentenza della Corte d'Appello 34/2001 scrivendo che era stata dichiarata nulla la sentenza 11 novembre 1997 . Ma non ne ha mai tenuto conto. Anzi, scrisse che la sentenza del Tribunale 11 novembre 1997 era stata un motivo in più per giustificare la vendita il 13 novembre 1997. Anche in questo caso trasformando la sentenza del Tribunale in una sentenza passata in giudicato. Mentre passò in giudicato la sentenza della Corte d'Appello 34/2001 che aveva dichiarato nulla la sentenza 11 novembre 1997 che mi aveva revocato dalla carica di amministratore. Con la conseguenza che io ero stato sempre amministratore (reintegrato infatti dal giudice del Registro Vincenzo Amato). E non potevano coesistere insieme amministratore e liquidatore. In sostanza, la Aru ha colpevolmente trasformato un'ordinanza (errata) e una sentenza (dichiarata poi nulla) in due sentenze passate in giudicato. Così favorendo illecitamente la nomina e l'operato del liquidatore. 

4) La Aru ha scritto che io, pur avendo il 66% delle quote sociali, non potevo ostacolare l'operato del liquidatore. 

5) La Aru ha creduto di poter giudicare la vicenda sulla base dell'art. 742 cpc respingendo l'actio nullitatis pur dovendo sapere che la causa non poteva essere conclusa con un articolo che appartiene alla volontaria giurisdizione, che non dà mai luogo a un giudicato perché tale articolo dice che il provvedimento può essere REVOCATO IN OGNI TEMPO. Occorreva dunque fare riferimento all'actio nullitatis per avere una sentenza passata in giudicato. 

6) La Aru, con lo scopo di rendere inefficace la revoca della nomina del liquidatore decisa con decreto del presidente del Tribunale in data 11 dicembre 1997 “data la sua abnormità” essendo documentata la mia opposizione alla nomina del liquidatore, ha scritto incredibilmente che “abnorme” non significa illegittimo e che fosse soltanto “un vizio nel merito” (p.32 della sentenza definitiva).

7) La Aru ha voluto difendere capra e cavolo, cioè la validità della nomina del liquidatore e la buona fede dell’acquirente non accorgendosi della enorme contraddizione. Infatti in base all’art. 742 cpc la verifica della buona fede presuppone l’illegittimità del provvedimento di nomina del liquidatore altrimenti non avrebbe senso la ricerca della buona fede dei terzi. E tuttavia la Aru ha sempre ritenuto valida la nomina del liquidatore.         

8) In base all’art. 2272 C.C. non vi era alcun motivo per giustificare lo scioglimento della società.  Infatti la Cinecorallo conseguiva pacificamente il suo oggetto sociale al di là degli asseriti dissidi sociali perché la proprietà era distinta dalla gestione, che pagava regolarmente l’affitto con pagamento trimestrale. I giudici non hanno voluto percepire che i dissidi sociali erano di natura extra societaria, come dimostrato dalla sentenza penale del 2001, che mandava assolto Pietro Melis dall’accusa di calunnia “perché il fatto non sussiste”. Con tale sentenza veniva riconosciuta l’estorsione di una scrittura privata con cui io, socio di maggioranza al 66%, mi obbligavo a cedere anch'io la mia quota a fronte di una offerta di un miliardo e 800 milioni (fatta da Gesuino Fenu, pur non nominato nella sentenza perché dovevasi giudicare se fosse vera o falsa l’estorsione della scrittura privata). E dalla sentenza penale è risultava vera l’estorsione. Questa sentenza penale documentava la mia opposizione alla cessione della mia quota di maggioranza (66%). E tuttavia la Aru ha ritenuto che fosse “inconferente” tale opposizione valendo la nomina del liquidatore. Pertanto si evidenzia una gravissima contraddizione per avere la Aru ritenuto valida la nomina del liquidatore, che presumeva l’acquiescenza del Pietro Melis alla nomina del liquidatore, mentre dai verbali di udienza e dalla Memoria di costituzione in giudizio risultava l’opposizione di Pietro Melis alla nomina del liquidatore. E nonostante che anche in sede penale risultasse la mia avversione alla cessione ad altri della mia quota del 66%. Ne conseguiva che ancor meno potevo essere acquiescente alla cessione della sua quota tramite liquidatore, che avrebbe comportato comunque un ricavo inferiore a causa della parcella del liquidatore, a parte il fatto che con il liquidatore avveniva la vendita del locale e non la cessione della quota con fiscalità ridotta. E per di più avveniva una vendita per il prezzo di un miliardo e 500 milioni di lire, assai inferiore all’offerta di un miliardo e 800 milioni tramite cessione delle quote con fiscalità ridotta. Che la parcella del liquidatore sia stata del tutto gonfiata risulta anche dal fatto che la Aru in Corte d'Appello ha persino attribuito al liquidatore 37 milioni di lire per asserita mediazione nella vendita pur essendo documentato che la mediazione fu condotta da una agenzia immobiliare chiamata STELUMA a cui si erano rivolti i soci di minoranza, come risulta da ricevuta fiscale da cui risulta che l'acquirente pagò a detta agenzia 34 milioni di lire. Persino meno di quanto il liquidatore si attribuì per asserita, ma del tutto falsa, mediazione da lui condotta con detta agenzia nella trattativa di vendita.          Data la descrizione della vicenda io domando al CSM in che modo poteva essere esclusa la collusione dei giudici di Cagliari con il liquidatore, che, rivestendo tale carica, risultava essere collaboratore dei giudici che passavano per la direzione della Sezione fallimentare del Tribunale. Sfido questo CSM a dimostrare che ho torto.      

 

   

    


lunedì 16 marzo 2026

BASTA LA LOGICA PER RENDERE NECESSARIA LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA

Inviato a donatella.aru@giustizia.it   

Vi è da domandarsi se quelli che sostengono il NO siano in buonafede o in malafede. Se sono in buona fede sono incapaci di ragionare. Se sono in malafede sono individui spregevoli. Questo dovrebbero dire nelle trasmissioni televisive coloro che sostengono il Sì. Molti di quelli che voteranno NO certamente saranno vittime della disonestà dei politici del NO che arrivano a dire  che i magistrati (giudici e P.M.) sarebbero sottoposti alla politica di destra. E' tutto il contrario. Sono i politici del NO che vorrebbero la continuità di un CSM diviso secondo le correnti politiche. Bisognerebbe rilevare che basta la stessa divisione esistente nella Associazione Nazionale della Magistratura (ANM). Vi è una corrente più dichiaratamente di sinistra che sta sotto l'etichetta MAGISTRATURA DEMOCRATICA (accreditata nella sinistra). Basterebbe questo per capire l'ossimoro che si sono dati. Che cosa significa aggiungere DEMOCRATICA?  Può esistere una magistratura che per differenziarsi si definisce democratica lasciando intendere che gli altri sono antidemocratici? Un'altra corrente sta sotto il titolo UNITA' PER LA COSTITUZIONE. Vi sono forse magistrati che sono contro la Costituzione? E poi quale Costituzione? Forse non vogliono che questa Costituzione possa essere modificata? Una quarta corrente si definisce MAGISTRATURA INDIPENDENTE Questa etichetta, anche se non accreditata con la sinistra, è il massimo dell'idiozia. Se in buona fede sono incapaci di accorgersi della loro idiozia giacché danno ad intendere, magari involontariamente, che essi si battono contro una magistratura che non sarebbe indipendente. Indipendente da che cosa? Una quarta corrente si chiama MOVIMENTO PER LA GIUSTIZIA. Roba da matti. Per che cosa dovrebbero battersi se non per la giustizia. Dando ad intendere involontariamente  mentre gli altri non si battono per essa? Ecco lo spazio che dimostra che l'ANM è composta da deficienti che non si accorgono di esserlo. In che mani si trova la giustizia, incapace di ragionare. 


Ho da un anno pronto un esposto fatto a termini di legge. Ma non è stato ancora inviato perché bisogna che mi decida a fare fotocopia dei circa trenta documenti da cui chi sa ragionare dovrebbe trarre la conclusione che nella mia lunga traversia di 25 anni in una causa civile sono stato vittima di giudici o collusi o totalmente incapaci di ragionare. In Tribunale ho trovato un "giudice", Mario Farina, che ha scritto che, pur dopo la revoca della nomina del liquidatore ritenuta illegittima l'11 dicembre 1997 dal presidente del Tribunale, ha avuto il coraggio di scrivere che la parcella del liquidatore - notificata insieme con il bilancio finale nel mese di febbraio del 1998 - doveva essere pagata perché certamente il liquidatore aveva pensato in buona fede di essere ancora liquidatore. Un giudice capace di scrivere questa grossa e grave collerbelleria dovrebbe essere licenziato. Infatti una delle due: se ha scritto in buonafede è totalmente incapace di ragionare. Se l'ha scritto in malafede ancora peggio perché ha dato da pensare di essere colluso con il liquidatore. E qui si arriverebbe al grave reato di collusione con il liquidatore.Ma non basta. Il peggio l'ho incontrato in Corte d'Appello con la Donatella Aru che ha fatto due sentenze pur bastandone una. La causa aveva come oggetto la mia richiesta di nullità o annullamento della vendita perché risultava che io ero contrario alla nomina del liquidatore perché non vi era nemmeno uno dei cinque motivi previsti dall'art. 2272 del Codice Civile. Il liquidatore per legge può essere nominato solo se vi è l'unanimità dei soci (per di più avevo il 66% delle quote sociali) e vi è disaccordo solo sulla persona da nominare come liquidatore. La Aru è da ritenersi peggiore perché aveva il dovere di accorgersi che non vi era alcun motivo per porre in liquidazione una società (Cinecorallo)  che, avendo come oggetto sociale l'affitto a terzi (una società) di un grande locale cinematografico (platea e sopra di essa una galleria per un totale di 800 metri quadri) la Cinecorallo era da sempre in attivo, sin dalla sua nascita perché l'affittuario aveva sempre pagato, e regolarmente, l'affitto del locale. La Aru ha fatto due sentenze pur bastandone una. Con la prima mise subito al riparo la parcella del liquidatore partendo da una grave falsità. Che io fossi favorevole alla nomina di un liquidatore. FALSO! Risultava dagli atti del giudizio che io ero stato contrario. Risultava dalla memoria del mio avvocato, che concludeva chiedendo il RIGETTO della domanda avversaria (due fratelli) di nomina del liquidatore. Un presidente del Tribunale (Marco Onnis, a cui mancavano pochi mesi per andare in pensione) aveva nominato il liquidatore contro la mia volontà estrapolando una frase della memoria del mio avvocato, che, comunque, ho già detto, concludeva chiedendo il RIGETTO della domanda avversaria di nomina del liquidatore. Aspettai che l'Onnis (morto qualche anno dopo) dopo pochi mesi andasse in pensione perché il suo successore, Antonio Porcella, revocasse la nomina del liquidatore, che infatti fu revocata l'11 dicembre 1997 risultando la mia contrarietà. La Aru estrapolò anch'essa questa frase per confermare che io fossi favorevole alla nomina del liquidatore. Incredibile ma vero. Con la prima sentenza la Aru confermò la nomina del liquidatore. Così mise subito al riparo la nomina del liquidatore. Ma questo poteva dirlo anche con un'unica sentenza. Il prosieguo della causa verteva pertanto sulla validità o non della vendita. Si trattava dunque di stabilire con una seconda sentenza se l'acquirente avesse un valido titolo per acquistare il locale della Cinecorallo. Qui la Aru ha dimostrato ancora più chiaramente il suo essere dalla parte del liquidatore scrivendo che io risultavo favorevole alla nomina del liquidatore. Come potevo esserlo se lo stesso presidente del Tribunale Antonio Porcella aveva riconosciuto che ero contrario alla nomina del liquidatore e ne aveva dichiarato la revoca? Con la seconda sentenza la Aru attribuì al compratore uno stato di buonafe, che gli avrebbe garantito la validità dell'acquisto. La Aru scrisse che era inutile il fatto che io avessi per racc. A.R. diffidato il promissario acquirente dal comprare perché era in corso la causa con cui chiedevo la revoca della nomina del liquidatore. E gli spiegavo in 4 pagine il motivo per cui la nomina del liquidatore era illegittima. La Aru scrisse che io non avevo alcun titolo per diffidare il promissario acquirente dall'acquistare perché il promissario acquirente doveva attenersi soltanto a ciò che gli diceva il liquidatore. Quando aprii un giudizio ordinario per chiedere la revoca della nomina del liquidatore il promissario acquirente, istigato dal liquidatore che gli disse che la mia Racc. A.R. non aveva alcun valore, accettò che il liquidatore con un secondo preliminare di vendita anticipasse la data di compravendita e senza che io potessi venire a conoscenza del secondo preliminare per mettermi di fronte al fatto compiuto e  non potessi diffidare il notaio dallo stipulare essendovi una causa in corso vertende sulla richiesta di revoca della nomina del liquidatore. Qui non si tratta solo di errore da parte della Aru. Si tratta di ben altro. Infatti la Aru, per giustificare la richiesta di pagamento della parcella del liquidatore, scrisse che la notifica ai soci, invece che alla società, era valida perché la presenza dei tre soci in giudizio equivaleva alla presenza in giudizio della società. Era vero. Ma non considerò che questa verità valeva solo nel caso in cui non vi fossero dissidi tra i soci, altrimenti il giudice deve richiedere la nomina di un curatore speciale, che non fu mai nominato. Adesso debbo aggiungere un altro fatto a dimostrazione che la Aru ha agito contro di me con malanimo per favorire il liquidatore. Prima di rivolgermi al presidente del Tribunale Antonio Porcella che revocò la nomina del liquidatore avevo aperto un giudizio ordinario per chiedere la revoca della nomina del liquidatore.  Da notare che la Aru a p. 6 della prima sentenza aveva riconosciuto che avevo aperto un giudizio ordinario per chiedere urgentemente la sospensione e poi la revoca della nomina del liquidatore. Ma poi se ne dimentica e a p. 11 mi rimprovera di non avere aperto un giudizio ordinario. Anche questo particolare è incredibile. Può un giudice dire una cosa e poi dire il contrario non ricordando quanto scritto prima? Il suddetto giudizio ordinario (in forma di ricorso) diede luogo ad una ordinanza stesa da Tiziana Marogna che, morta l'anno scorso, era passata in Corte d'Appello, e irritualmente nello stesso Collegio della Aru, in violazione della norma che richiede che un giudice non possa giudicare nel grado superiore se aveva già giudicato in Tribunale la stessa vicenda. Andiamo avanti.  

Il mio avvocato concludeva chiedendo il RIGETTO della domanda avversaria di nomina del liquidatore. Aspettai che l'Onnis (morto qualche anno dopo) dopo pochi mesi andasse in pensione perché il suo successore, Antonio Porcella, revocasse la nomina del liquidatore, che infatti fu revocata l'11 dicembre 1997 risultando la mia contrarietà. La Aru estrapolò anch'essa una frase per confermare che io fossi favorevole alla nomina del liquidatore. Incredibile ma vero. Con la prima sentenza la Aru confermò la nomina del liquidatore. Così mise subito al riparo la nomina del liquidatore. Ma questo poteva dirlo anche con un'unica sentenza. Il prosieguo della causa verteva pertanto sulla validità o non della vendita. Si trattava dunque di stabilire con una seconda sentenza se l'acquirente avesse un valido titolo per acquistare il locale della Cinecorallo. Qui la Aru ha dimostrato ancora più chiaramente il suo essere dalla parte del liquidatore scrivendo che io risultavo favorevole alla nomina del liquidatore. Come potevo esserlo se lo stesso presidente del Tribunale Antonio Porcella aveva riconosciuto che ero contrario alla nomina del liquidatore e ne aveva dichiarato la revoca? Con la seconda sentenza la Aru attribuì al compratore uno stato di buonafe, che gli avrebbe garantito la validità dell'acquisto. La Aru scrisse che era inutile il fatto che io avessi per racc. A.R. diffidato il promissario acquirente dal comprare perché era in corso la causa con cui chiedevo la revoca della nomina del liquidatore. E gli spiegavo in 4 pagine il motivo per cui la nomina del liquidatore era illegittima. La Aru scrisse che io non avevo alcun titolo per diffidare il promissario acquirente dall'acquistare perché il promissario acquirente doveva attenersi soltanto a ciò che gli diceva il liquidatore. Quando aprii un giudizio ordinario per chiedere la revoca della nomina del liquidatore il promissario acquirente, istigato dal liquidatore che gli disse che la mia Racc. A.R. non aveva alcun valore, accettò che il liquidatore con un secondo preliminare di vendita anticipasse la data di compravendita e senza che io potessi venire a conoscenza del secondo preliminare per mettermi di fronte al fatto compiuto e  non potessi diffidare il notaio dallo stipulare essendovi una causa in corso vertende sulla richiesta di revoca della nomina del liquidatore. Qui non si tratta solo di errore da parte della Aru. Si tratta di ben altro. Infatti la Aru, per giustificare la richiesta di pagamento della parcella del liquidatore, scrisse che la notifica ai soci, invece che alla società, era valida perché la presenza dei tre soci in giudizio equivaleva alla presenza in giudizio della società. Era vero. Ma non considerò che questa verità valeva solo nel caso in cui non vi fossero dissidi tra i soci, altrimenti il giudice deve richiedere la nomina di un curatore speciale, che non fu mai nominato. Adesso debbo aggiungere un altro fatto a dimostrazione che la Aru ha agito contro di me con malanimo per favorire il liquidatore. Prima di rivolgermi al presidente del Tribunale Antonio Porcella che revocò la nomina del liquidatore avevo aperto un giudizio ordinario per chiedere la revoca della nomina del liquidatore.  Da notare che la Aru a p. 6 della prima sentenza aveva riconosciuto che avevo aperto un giudizio ordinario per chiedere urgentemente la sospensione e poi la revoca della nomina del liquidatore. Ma poi se ne dimentica e a p. 11 mi rimprovera di non avere aperto un giudizio ordinario. Anche questo particolare è incredibile. Può un giudice dire una cosa e poi dire il contrario non ricordando quanto scritto prima? Il suddetto giudizio ordinario (in forma di ricorso) diede luogo ad una ordinanza stesa da Tiziana Marogna che, morta l'anno scorso, era passata in Corte d'Appello, e irritualmente nello stesso Collegio della Aru, in violazione della norma che richiede che un giudice non possa giudicare nel grado superiore se aveva già giudicato in Tribunale la stessa vicenda. Andiamo avanti.  


Con la prima sentenza la Aru confermò la nomina del liquidatore. Così mise subito al riparo la nomina del liquidatore. Ma questo poteva dirlo anche con un'unica sentenza. Il prosieguo della causa verteva pertanto sulla validità o non della vendita. Si trattava dunque di stabilire con una seconda sentenza se l'acquirente avesse un valido titolo per acquistare il locale della Cinecorallo. Qui la Aru ha dimostrato ancora più chiaramente il suo essere dalla parte del liquidatore scrivendo che io risultavo favorevole alla nomina del liquidatore. Come potevo esserlo se lo stesso presidente del Tribunale Antonio Porcella aveva riconosciuto che ero contrario alla nomina del liquidatore e ne aveva dichiarato la revoca? Con la seconda sentenza la Aru attribuì al compratore uno stato di buonafe, che gli avrebbe garantito la validità dell'acquisto. La Aru scrisse che era inutile il fatto che io avessi per racc. A.R. diffidato il promissario acquirente dal comprare perché era in corso la causa con cui chiedevo la revoca della nomina del liquidatore. E gli spiegavo in 4 pagine il motivo per cui la nomina del liquidatore era illegittima. La Aru scrisse che io non avevo alcun titolo per diffidare il promissario acquirente dall'acquistare perché il promissario acquirente doveva attenersi soltanto a ciò che gli diceva il liquidatore. Quando aprii un giudizio ordinario per chiedere la revoca della nomina del liquidatore il promissario acquirente, istigato dal liquidatore che gli disse che la mia Racc. A.R. non aveva alcun valore, accettò che il liquidatore con un secondo preliminare di vendita anticipasse la data di compravendita e senza che io potessi venire a conoscenza del secondo preliminare per mettermi di fronte al fatto compiuto e  non potessi diffidare il notaio dallo stipulare essendovi una causa in corso vertende sulla richiesta di revoca della nomina del liquidatore. Qui non si tratta solo di errore da parte della Aru. Si tratta di ben altro. Infatti la Aru, per giustificare la richiesta di pagamento della parcella del liquidatore, scrisse che la notifica ai soci, invece che alla società, era valida perché la presenza dei tre soci in giudizio equivaleva alla presenza in giudizio della società. Era vero. Ma non considerò che questa verità valeva solo nel caso in cui non vi fossero dissidi tra i soci, altrimenti il giudice deve richiedere la nomina di un curatore speciale, che non fu mai nominato. Adesso debbo aggiungere un altro fatto a dimostrazione che la Aru ha agito contro di me con malanimo per favorire il liquidatore. Prima di rivolgermi al presidente del Tribunale Antonio Porcella che revocò la nomina del liquidatore avevo aperto un giudizio ordinario per chiedere la revoca della nomina del liquidatore.  Da notare che la Aru a p. 6 della prima sentenza aveva riconosciuto che avevo aperto un giudizio ordinario per chiedere urgentemente la sospensione e poi la revoca della nomina del liquidatore. Ma poi se ne dimentica e a p. 11 mi rimprovera di non avere aperto un giudizio ordinario. Anche questo particolare è incredibile. Può un giudice dire una cosa e poi dire il contrario non ricordando quanto scritto prima? Il suddetto giudizio ordinario (in forma di ricorso) diede luogo ad una ordinanza stesa da Tiziana Marogna che, morta l'anno scorso, era passata in Corte d'Appello, e irritualmente nello stesso Collegio della Aru, in violazione della norma che richiede che un giudice non possa giudicare nel grado superiore se aveva già giudicato in Tribunale la stessa vicenda. Andiamo avanti.  

La Marogna scrisse con ordinanza che mi sarei dovuto rivolgere alla Cassazione e non a lei in Tribunale. Rigettò dunque la mia domanda di revoca della nomina del liquidatore con una sentenza di mero rito. La Marogna aveva fatto riferimento ad una giurisprudenza minoritaria che richiedeva nel mio caso il ricorso in Cassazione e non il ricorso in Tribunale. Ignorò completamente la giurisprudenza maggioritaria che richiedeva il ricorso in Tribunale, come avevo fatto io. E l'ultima sentenza della Cassazione su questo argomento era a ridosso dell'ordinanza, che uscì l'11 novembre 1997. Senza nemmeno attendere la notifica in data 20 novembre dell'ordinanza il liquidatore procedette alla vendita il 13 novembre rendendo inutile un mio ricorso al Collegio, sempre per mettermi di fronte al fatto compiuto.   E' per questo motivo che ricorsi allora al nuovo presidente del Tribunale Antonio Porcella, che in data 11 dicembre 1997 revocò la nomina del liquidatore. Ebbene, la Aru scrisse che la nomina del liquidatore era giustificata anche dal fatto che con l'ordinanza della Marogna era stata rigettata la mia domanda di revoca della nomina del liquidatore. La Aru considerò l'ordinanza alla stregua di una sentenza passata in giudicato. La Aru scrisse infatti nella sentenza che il liquidatore era confortato dal fatto che la Marogna aveva rigettato il mio ricorso per ottenere la sospensione della nomina del liquidatore. Se da un giudizio in corso dipende l'esito di un'altro giudizio è evidente che bisogna attendere la conclusione di un precedente giudizio per evitare due possibili sentenze contrastanti. La Aru aggiunse un'altra perla alle sue due scriteriate sentenze. Infatti la Aru arrivò persino a citare la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite  11104/2002 che aveva cancellato la giurisprudenza minoritaria di cui la Marogna si era servita per rigettare il mio ricorso per lasciare valida la giurisprudenza maggioritaria, che la Marogna aveva del tutto ignorato. E penso volutamente per favorire la conferma della nomina del liquidatore. Ma la Aru avrebbe dovuto tener conto di questa sentenza della Cassazione per dare ragione a me. E invece, paradossalmente, non ne tenne conto, come d'altronde non tenne conto di altre sentenze della Cassazione citate contro di me mentre invece erano favorevoli a me. Un giudice come la Aru meriterebbe di essere licenziata. O perché incapace di ragionare non avvedensodi che le sentenze della Cassazione riportate dalla Aru contro di me erano tutte favorevoli a me. O perché era anche lei in collusione con il liquidatore, che viene a trovarsi in confidenza personale con i giudici nella sua qualità di collaboratore dei giudici che dirigono la Sezione fallimentare del Tribunale. 

E ora un'altra osservazione. La Aru, come gli altri giudici che ebbero a che fare con la mia vicenda, è giunta a rimproverarmi paradossalmente che io avevo intralciato l'opera del liquidatore nominato su richiesta dei due soci di minoranza. Pertanto secondo la Aru io non dovevo ostacolare l'operato del liquidatore pur essendo socio di maggioranza nella misura del 66%. Anche per questo scellerata difesa del liquidatore la Aru dovrebbe essere censurata e trovare un giusto giudizio contro di lei. La Aru non ha tenuto conto della conseguenza di una sentenza della Corte d'Appello che dichiarava nulla la sentenza del Tribunale con cui era stata revocata la mia carica di amministratore. Veniva a cadere pertanto il motivo per cui i due soci di minoranza avevano chiesto la nomina del liquidatore rifiutando la mia richiesta di fare uno dei due l'amministratore con speciosi motivi. Se in Corte d'Appello era stata dichiarata nulla la sentenza con cui era stata revocata la mia nomina di amministratore ne conseguiva che io ero stato sempre amministratore. E pertanto anche per questo motivo non poteva essere giustificata la nomina di un liquidatore, in contrasto con il fatto che io ero stato sempre amministratore. La Aru avrebbe dovuto riconoscere le conseguenze a me favorevoli della sentenza della Corte d'Appello. Non potevano sussistere insieme liquidatore e amministratore. E' gravissimo il fatto che la Aru abbia voluto ignorare la sentenza della Corte d'Appello che demoliva tutto l'operato del liquidatore, risultando illegittima la sua nomina. Io avevo scritto al promissario acquirente che avrebbe dovuto evitare di comprare la Cinecorallo perché vi era un giudizio in corso riguardare la revoca della mia carica di amministratore. Al promissario acquirente avevo scritto spiegandogli tutto ciò, cioè che la nomina del liquidatore sarebbe risultata illegittima se fossi tornato ad essere amministratore. Ma per la Aru la mia racc. A.R. indirizzata al promissario acquirente non poteva avere alcuna importanza in difetto di un provvedimento giudiziario che riconoscesse la nullità della revoca mia dalla carica di amministratore. La Aru ha premiato l'operato del liquidatore senza tener conto degli sviluppi successivi che portarono alla nullità della nomina del liquidatore. Tornato ad essere amministratore, come riconobbe il giudice del Registro, che mi riammise nella carica di amministratore, veniva demolita la nomina del liquidatore e dunque tutto il suo operato. E invece la Aru, per difendere ad ogni costo la nomina del liquidatore, si è resa colpevole della mancata considerazione che era nulla la nomina del liquidatore. Anzi, scrisse che rimaneva valida la nomina del liquidatore con tutto il suo operato. Giudici simili dovrebbero subire le conseguenze del loro operato a danno di chi ha dovuto sopportare ingiustamente le loro sentenze. Perché anche nel campo del civile le loro sentenze possono avere conseguenze gravemente ingiuste, a tal punto da segnare negativamente tutta l'esistenza. 

Un'ultima importante osservazione. In giudizio è stata fatta valere da parte mia l'actio nullitatis. Ebbenne, la Aru ha scritto che non si doveva far valere l'actio nullitatis perché tutta la vicenda doveva essere giudicata in base all'art. 742 del Codice di procedura civile. Vi è da domandarsi se la Aru abbia detto ciò per sua ignoranza o per altro grave motivo. La Aru non ha considerato che l'art. 742 appartiene ai provvedimenti assunti in sede di volontaria giurisdizione che non danno mai luogo ad un giudicato essendo i provvedimenti camerali rimovibili in ogni tempo salvo il diritto dei terzi in buonafede. Pertanto la vicenda trattata con due sentenze non poteva essere considerata in base all'art. 742. In questo caso vi è da domandarsi se la Aru abbia detto ciò solo per ignoranza o per altro motivo più grave dell'ignoranza.     

sabato 7 marzo 2026

PERCHE' SI HA PAURA DELLA MORTE

Ludwig Büchner in Forza e materia ha scritto: è più tremendo il pensiero che dopo morti vi è il nulla o non è più tremendo il pensiero che dopo morti, divenendo immortali, non possiamo più morire? Che cosa si fa in una vita immortale eterna? Anche se esistesse un Paradiso non riesco a immaginare una eternità di noia, una vita priva di progettualità. Vi è solo lo spirito o anche il corpo? Io mi ponevo già da ragazzo queste domande. Ciò che mi dà fastidio è il pensiero che non vi sarà più ricordo di me, nemmeno dei libri che ho scritto non avendo conseguito in vita una fama che mi sopravviva. Vi sono tanti libri pubblicati da prestigiosi editori che puntano solo ai quattrini pubblicando libri che cadranno nel dimenticatoio. Ultimamente sono riuscito a pubblicare il mio libro intitolato Scienza, filosofia e teologia. Che cos'è VERAMENTE il diritto naturale. E' stato pubblicato, ma con parziale pagamento, da un noto editore quale è RUBBETTINO. Sono stato professore di storia della filosofia. Avendo ritenuto sin da ragazzo che la filosofia debba accompagnarsi alle conoscenze scientifiche per evitare di scrivere libri nati da elucubrazioni metafisiche che danno luogo a romanzi filosofici partoriti dalla fantasia filosofica. Ultimamente ho pubblicato con Amazon (e verrà ripubblicato da altro editore) un libro di 206 pagine intitolato IL MONDO AL OICSEVOR  (ROVESCIO) ove, ma solo nella Prefazione, critico il noto libro di Vannacci intitolato IL MONDO AL OIRARTNOC (CONTRARIO) evidenziando la mancanza di conoscenze scientifiche da parte di Vannacci, che rimane entro una concezione antropocentrica, e perciò antiscientifica, della Natura, con gravi conseguenze riguardo all'ambientalismo e all'animalismo. Vannacci non si è accorto che anche lui cade nel criticato Mondo al contrario perché un mondo concepito antiscientificamente, prescindendo dall'evoluzione cosmologica e biologica rimane chiuso nel Mondo al contrario. Per lui gli animali sono da considerare in funzione della specie umana, di cui l'uomo ha il diritto di servirsi come vuole. Se si racchiude tutta l'evoluzione biologica in un anno solare la specie homo, derivante dall'Australopithecus, appare negli ultimi minuti del mese di dicembre. Vannacci non ha considerato che buona parte dell'inquinamento è causato dagli allevamenti intensivi (al meno per il 14%). Agli inizi del XX secolo la popolazione umana era di un miliardo e mezzo. Pertanto il carbone e il petrolio non potevano costituire ancora un pericolo per l'ambiente NATURALE. Il mio ultimo libro raccoglie per la maggiore parte pagine tratte da altri due libri, risultando una sintesi di tutti i temi precedentemente trattati. Avendo ignorato, come quasi tutti i maggiori filosofi del XX secolo, l'evoluzione cosmologica e biologica il libro di Vannacci non apporta alcun contributo ad una visione della Natura e conseguentemente ha ignorato su che cosa sia fondato il diritto della specie umana, che continuerà a credersi padrone della Terra. Solo Heidegger, pur accusato di non essere stato chiaramente antinazista, ha ritenuto che l'uomo debba considerarsi CUSTODE e non padrone della Natura. Rimane incredibile che il nazismo abbia considerato il dovere dell'uomo di conservare la Natura come paesaggio da difendere e concepito un insieme di leggi contro la crudeltà nei confronti degli animali. Appena diventato dittatore nel 1933 Hitler fece approvare una legge contro le crudeltà nei confronti degli animali. Disse: nel nuovo Reich non vi dovrà più essere crudeltà nei confronti degli animali. E vietò la "macellazione ebraica" che richiedeva che l'animale venisse ucciso in stato di coscienza e morisse lentamente per dissanguamento. Purtroppo la cosiddetta civile Europa dovrebbe imparare dal nazismo invece di permettere la macellazione ebraica (Kosher) che è comune a quella islamica (halal). E si permette l'orrido barbaro "spettacolo" della corrida in Spagna. Nel nazismo vi furono delle leggi atte a difendere l'ambiente ma non andò oltre perché al dovere di salvaguardare la Natura non corrispose il diritto degli animali all'autoconservazione. Ho sempre criticato famosi giuristi come Hans Kelsen e Norberto Bobbio, il primo per non avere trovato un fondamento ultimo del diritto per la sua concezione democratica e il secondo per avere criticato aspramente (in Giusnaturalismo e positivismo giuridico, 1965) scrivendo una corbelleria nel ritenere che il diritto naturale non può esistere perché in natura esiste solo il diritto del più forte, come dimostrato dal pesce grande che mangia il pesce piccolo. CRETINO! Non ha considerato che il pesce grande mangia il pesce piccolo solo per far valere il suo diritto naturale perché se non mangiasse il pesce piccolo morirebbe di fame. L'uomo invece ha usato il diritto della forza oltre il suo diritto all'autoconservazione, facendo valere il diritto della forza come diritto alla sopraffazione del debole. Faccio anche il nome di Benedetto Croce, che non si avvide, a causa del suo idealismo storicistico, che non poteva fa valere la democrazia scrivendo che lo Stato non si differenzia da una organizzazione a delinquere, come la mafia, perché la differenza consiste nel fatto che lo Stato, per conservarsi, deve avere un forza superiore rispetto all'organizzazione criminale facendo valere dei valori morali che il criminale non ha. CRETINO anche Croce. Non ha considerato una famosa frase di Max Weber, secondo cui vi sarà sempre "una lotta mortale tra valori morali". Se il nazismo avesse vinto la guerra avrebbe imposto i suoi valori morali. Le morali portano sempre ad un relativismo, come quello delle religioni. Non potevo trascurare il noto Gustavo Zagrebelsky che, presidente della Corte Costituzionale nel 2000, contro il suo laicismo, fu autore di una sentenza pazzesca nel ritenere che non si poteva tutelare solo la religione cristiana discriminando le altre religioni, con la conseguenza che si sarebbe dovuto tutelare anche l'islamismo, senza tener conto che il Corano è la più grande disgrazia della storia e che la sua propaganda dovrebbe essere posta fuori legge a causa di tutte quelle frasi che invitano alla guerra contro gli infedeli, ivi compresi gli ebrei credenti e i cristiani. Ho riportato ancora una volta tutte le frasi che sono contrarie anche ai principi della Costituzione italiana. Il diritto naturale, inteso come diritto all'autoconservazione, si sottrae al relativismo dei valori morali. Hanno gli uomini il diritto di ammazzare animali per nutrirsene? Io dico no. Bisognerebbe dimostrare che sia necessario mangiare carne per necessità dell'organismo. Io sono diventato vegetariano quando ero un bambino di 10 anni quando vidi dei buoi correre impazziti per una strada centrale di Cagliari prima che i mattatoi venissero posti fuori dai centri abitati per non turbare l'ipocrisia e l'impostura di chi si nutre di cadaveri ma non sarebbe capace una volta nella vita di ricavarsi da sé la bistecca uccidendo, dissanguando il cadavere appeso ad un gancio con la testa in giù, spellando e squartando il cadavere. Il grande Plutarco in De esu carnium ha scritto che i cuochi sono pasticceri di cadaveri. S. Paolo cercò inutilmente di convertire il pitagorico Apollonio di Tiana. Ho lasciato per ultimo la frase di Vannacci che ha suscitato, fortunatamente per lui, dei duri attacchi: "cari omosessuali, normali non lo siete. Fatevene una ragione". Secondo Vannacci gli omosessuali sono anormali perché sono una minoranza. Questa è una grossa cretinata. Anche in questo caso Vannacci ha ignorato la biologia. Io ho fatto propria la frase di Vannacci ma aggiungendo un aggettivo: cari omosessuali, normali non lo siete. fatevene una ragione scientifica. Perché l'omosessualità è causata da errori di duplicazione del DNA e da disfunzioni ormonali. Come è stato spiegato dal biologo francese Jean-Didier Vincent (recentemente scomparso) nel suo libro Che cos'è l'uomo, di cui ho riportato alcune pagine. Un'altra grave mancanza nel libro di Vannacci è consistita nell'avere ignorato la più grande disgrazia della storia che è il Corano, di cui riporto tutte le terribili frasi che predicano la violenza come strumento di conversione. Il grande papa Benedetto XVI ebbe il coraggio di riportare nella sua Lectio magistralis a Ratisbona una frase di un imperatore bizantino Manuele II Paleologo che, rivolgendosi ad un persiano colto, diceva: dimmi qualcosa di buono nel Corano, e vi vedrai cose cattive, come il voler ottenere la conversione con le armi. Diceva una pura verità. E invece l'impostura islamica non ammetteva che si dicesse la verità. Tanto più che il Corano, al contrario dell'Antico Testamento, ispirato da Jaweh (dio originariamente pagano, come dimostra l'esegesi dei maggiori studiosi mondiali, riportata da me nel mio libro Scontro tra culture e metacultura scientifica. L'Occidente e il diritto naturale. Nelle sue radici greco-romano-cristiane. Non giudaiche e antislamiche.


martedì 3 marzo 2026

VOTARE SI'

 (16) Risposta di Pietro Melis a Abolireste i senatori a vita? - Quora

La riforma della giustizia è insufficiente perché non prevede una Corte Suprema che abbia il potere di giudicare i giudici anche della Cassazione. Io nel campo della giustizia civile sono rimasto vittima di sentenze contraddittorie tremende. A tal punto che nel mio caso vi fosse una collusione dei giudici con il liquidatore. Faccio pochi esempi. Nel mese di dicembre del 1997 il presidente del Tribunale Antonio Porcella revocò la nomina del liquidatore perché io, per di più socio di maggioranza con il 66%, mi ero opposto alla sua nomina. Per legge il liquidatore può essere nominato solo se la sua nomina è voluta da TUTTI i soci, in disaccordo solo sulla persona da nominare come liquidatore. Nel mese di febbraio dell'anno successivo il liquidatore notificò il bilancio conclusivo comprendente la sua parcella, giustificata dal giudice Mario Farina che scrisse che il liquidatore doveva essere pagato perché nonostante la revoca della sua nomina poteva pensare in buona fede di essere ancora liquidatore. Pazzesco. In Corte d'Appello ancora peggio. Trovai una donna, Donatella Aru, che riempì due sentenze (quando ne bastava una) citando contro di me sentenze della Cassazione nonostante che queste fossero tutte favorevoli a me. A p. 6 di una prima sentenza scrisse che avevo aperto un giudizio ordinario per chiedere la revoca della nomina del liquidatore. Dopo alcune pagine, dimenticandosi di ciò che aveva scritto prima,  scrisse che per ottenere la revoca della nomina del liquidatore avrei dovuto aprire un giudizio ordinario. Proprio ciò che avevo fatto. Una sua collega, Tiziana Marogna, con ordinanza dell'11 novembre 1997 scrisse che mi sarei dovuto rivolgere alla Cassazione e non al Tribunale per chiedere la revoca della nomina del liquidatore. Ma la sentenza della Cassazione a Sezione Unite aveva scritto che mi sarei dovuto rivolgere al Tribunale e non alla Cassazione, cancellando così la giurisprudenza minoritaria a cui aveva fatto riferimento la M(C)arogna. Vi è anche da considerare che la nomina del liquidatore non rientrava nemmeno in uno dei 5 casi previsti dall'art. 2272 del Codice Civile. Vado avanti per descrivere la pazzia o disonestà di questa donna. Per giustificare la nomina del liquidatore la Aru fece valere questa ordinanza come se fosse una sentenza passata in giudicato. La Aru citò contro di me la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite che dava ragione a me ma senza tenerne conto. INCREDIBILE! Il liquidatore approfittò dell'ordinanza della M(C)arogna per anticipare la vendita del locale del cinema il 13 novembre 1997, cioè due giorni dopo l'ordinanza senza nemmeno attenderne la notifica per mettermi di fronte al fatto compiuto. La Aru fece propria l'ordinanza della M(C)arogna aggiungendo che non potevo ostacolare l'operato del liquidatore voluto dai due soci di minoranza che volevano costringermi a vendere per sanare i loro debiti PERSONALI, nonostante che la società fosse da sempre in attivo perché il locale del cinema era stato affittato ad una società che pagava puntualmente il canone di affitto. Roba da matti. Valeva di più il 34% dei 2 soci di minoranza. Arrivò persino a scrivere che la nomina del liquidatore da parte del precedente presidente del Tribunale era valida perché risultavo anch'io favorevole alla nomina del liquidatore. FALSO! Il presidente del Tribunale, Marco Onnis, che aveva nominato il liquidatore aveva estrapolato un frase da tutto il contesto per farmi apparire favorevole. Non tenne conto che, comunque, il mio avvocato aveva concluso chiedendo il rigetto della domanda di nomina del liquidatore. E infatti il presidente del Tribunale successivo, Antonio Porcella, riconobbe che io ero contrario alla nomina del liquidatore. INFINE: la Aru rigettò la domanda di nullità o annullamento della vendita perché doveva bastare l'art. 742 del Codice di Procedura civile. Ma l'art. 742 rientra nei procedimenti CAMERALI che non danno mai luogo ad una sentenza passata in giudicato. Con tale articolo il provvedimento può essere rimosso in ogni tempo salva la buonafede dei terzi.

Ecco perché ritengo sia necessario introdurre una Corte ITALIANA composta da giuristi e non da giudici togati, che debbono sentire sopra la loro testa una Corte che agisca in casi estremi contro sentenze, anche della Cassazione, che sono viziate o da ignoranza o, peggio ancora, da vizi logici inescusabili. Questa Corte, composta da professori universitari di materie giuridiche, si sottrarrebbero alla possibilità di formare delle correnti. Perché ricorrere alla Corte europea dei diritti dell'uomo se basterebbe una Corte italiana semplificando la complessa Istituzione della Corte Europea? In Cassazione ho trovato un giudice relatore, Luca Varrone, che si è appiattito sulle superficiali conclusioni del P.M. (presente in Cassazione anche nei procedimenti civili). Anche per questo motivo bisogna che vengano completamente separate le funzioni dei Pubblici Ministeri da quelle dei giudici. Questi, si sa, anche per evitare la fatica di giudicare le indagini fatte dai P.M. preferiscono apporre la firma concludendo così la prima fase del procedimento penale. Anche perché nel dibattimento saranno diversi sia il P.M. e sia il giudice delle indagini preliminari. E sarebbe conveniente che le sedi della magistratura inquirente siano spazialmente diverse da quelle dei giudici, separandoli in diversi palazzi perché non si abbia confidenza dei magistrati inquirenti con quelli giudicanti.

 

 

 

Ex prof. Univ. di storia della filosofia
LAUREA nel 1962 in Filosofia Universita' di Cagliari
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Si è unito in data marzo 2023