lunedì 23 marzo 2026

HA VINTO IL NO DEI FAVOREVOLI AL CSM (CORPORAZIONE DI STAMPO MAFIOSO)

 Ma questi NO come possono essere favorevoli ad una casta di coloro che sono stati sempre immuni da colpe anche se si tratta di sentenze che hanno mandato in galera degli innocenti? E' stato un voto politico, venuto da quei giovani che prima non erano andati mai a votare.  Sono scesi in piazza con magistrati cantando bella ciao, bella ciao di fronte alla sede dell'Associazione Nazionale dei Magistrati. Poi si sono diretti verso palazzo Chigi. Hanno gettato la maschera. CHE SCHIFO!Dovrebbero essere puniti perché hanno dimostrato di essere di parte.  Questo conferma che è stato un voto politico, indirizzato solo contro il governo. Continueranno a farsi padroni della giustizia, sempre irresponsabili che continueranno a non rispondere del loro malefatto. Ne ho subito anch'io le conseguenze, anche se in sede civile, in una vicenda durata 25 anni. Sentenze aberranti che mi hanno costretto a pensare che i giudici di Cagliari fossero collusi con il liquidatore. A termini di legge ho steso un Esposto di 64 pagine non ancora inviate perché scettico sui suoi risultati. Non hanno mai pagato di tasca propria. I magistrati aumentano il loro stipendio ogni quattro anni perché nei Distretti giudiziari si promuovono tutti fra loro. Ne deve far parte anche un avvocato, che può solo parlare perché non ha diritto di voto. Chi ha fatto galera e poi è stato riconosciuto innocente ha diritto ad un risarcimento, ma è lo Stato, con i soldi di tutti i cittadini, che deve pagare il risarcimento. Non hanno mai pagato di tasca propria. Forse i fautori del SI' hanno dato per scontatata la vittoria del SI' e non sono andati a votare. I fautori del SI' hanno mancato di rimarcare meglio i pericoli dell'attuale sistema giudiziario. RAGIONE avrebbe richiesto che i PM non continuassero ad essere culo e camicia con i giudici, con il risultato che i giudici continuassero ad approvare le richieste dei PM per evitare la fatica di dover analizare il fascicolo presentato dal PM. Il centro destra ha sbagliato tutto dimenticandosi di esempi di mala giustizia. Pietro Paolo Melis (mio omonimo) è risultato innocente dopo 18 anni di galera. Beniamino Zuncheddu, innocente dopo 33 anni di carcere. INCREDIBILE! E paga lo Stato, non paga la casta dei mafiosi del CSM, che continueranno con le loro correnti. Su cui ho scritto in un altro articolo. Maledetti siano i NO complici di una Corporazione mafiosa. Ma non si possono ignorare i 12 milioni di SI', con 2 milioni in meno rispetto ai 14 milioni di scellerati NO.  

In media, ogni anno, negli ultimi 30 anni, 960 persone hanno subito una detenzione ingiusta: persone indagate, a volte anche processate, hanno trascorso in carcere periodi più o meno lunghi (a volte lunghissimi) prima di vedere riconosciuta la propria innocenza.

Vittime innocenti del potere punitivo dello Stato, in senso tecnico e giuridico, che infatti la Legge prevede vengano risarcite (rectius “riparate”) con un indennizzo a spese dell’Erario che ha un limite di poco più di 500 mila euro. Ma ciò avviene dopo un lungo ed estenuante (ulteriore) iter processuale, spesso anche 10 anni dopo il proscioglimento dalle accuse.

Per ovviare all’irrazionalità di questo sistema e porre un argine alle ingenti difficoltà economiche a cui è esposto chi si trovi ad affrontare una simile, drammatica, esperienza, la Proposta di Legge di iniziativa popolare che porta il nome di Beniamino Zuncheddu istituisce a favore della vittima una rendita provvisionale mensile, di circa 1.000 € (il doppio dell’assegno sociale), a titolo di anticipo sull’indennizzo dovuto. Questa rendita verrebbe corrisposta sin dalla pronuncia del provvedimento con cui il Giudice stabilisce il proscioglimento di un indagato o di un imputato, che sia stato perciò ingiustamente detenuto.

L’indennizzo completo sarebbe poi condizionato alla presentazione della formale domanda di riparazione, entro il termine previsto dalla Legge (normalmente due anni dal passaggio in giudicato della sentenza), ma in ogni caso – cioè anche in assenza di una formale domanda di riparazione – i ratei di rendita già versati fino a quel momento non potrebbero essere richiesti indietro dallo Stato.

Si tratta di una misura equa e logica che anticipa la tutela economica di persone che, per dimostrare la propria innocenza, spesso danno fondo ad ogni loro risparmio, riducendosi a vivere di espedienti, da innocenti.

Con l’approvazione della proposta di Legge, lo Stato riconoscerebbe finalmente una tutela tempestiva e effettiva alle vittime del sistema giudiziario che spesso tendiamo a rimuovere dal nostro orizzonte, poiché colpite dallo stigma del processo (ingiusto) e che dovremmo invece considerare, anche per questa ragione, fra le più fragili e vulnerabili.

               

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venerdì 20 marzo 2026

ECCO GIUDICI DI CAGLIARI MERITEVOLI DI LICENZIAMENTO

Queste pagine riassumono il mio esposto di 64 pagine da inviare al ministro Nordio e al CSM  

Vincenzo Aquaro, Mario Farina, Donatella Aru, Luca Varrone.        

Leggete quanto ho scritto nel precedente articolo. Sono incapaci o collusi? Una alta Corte di giustizia dovrebbe licenziarli. Ma l'alta Corte di giustizia prevista Nordio dovrebbe essere costituita da giuristi (studiosi del diritto) e non da giudici togati (manovali della giustizia). Più di 6000 giudizi contro giudici e solo 9 assoluzioni da parte del CSM (Corporazione di Stampo Mafioso). E' evidente che l'attuale sistema vede dei controllori nominati dai controllati. Questo sconcio deve finire. Un anno fa sono ricorso all'Alta Corte di giustizia di Strasburgo. Non so se ne vedrò la fine. Questa Corte prevede un codice assai diverso rispetto a quello italiano. Trattandosi di una Corte straniera sarebbe stato meglio istituire un'Alta Corte italiana costituita da giuristi perché solo così poteva essere garantita la terzietà. 

Le pagine che seguono sono state inviate alla giudice Donatella Aru tuttora in Corte d'Appello. donatella.aru@giustizia.it 

L'11 marzo 1996 viene nominato un liquidatore da parte del presidente del Tribunale Marco Onnis, defunto anni fa, che mi diede come consenziente alla nomina estrapolando una frase dal contesto della Memoria di costituzione e risposta del mio avvocato che concludeva comunque con la domanda di RIGETTO della domanda avversaria di nomina del liquidatore. Per 25 anni non sono mai riuscito a salvarmi dall'avermi fatto apparire come consenziente alla nomina del liquidatore. Nonostante il successivo presidente del Tribunale Antonio Porcella l'11 dicembre 1997 avesse revocato la nomina del liquidatore "Data la sua abnormità"  essendo documentata la mia opposizione. 

E ora espongo i gravi errori dei vari giudici per cui sono passato. Tutti i giudici hanno mancato di osservare che tutta la vicenda di 25 anni avrebbe dovuto essere dichiarata nulla sin dall'inizio perché la Cinecorallo risultava assente in giudizio e pertanto nessun provvedimento poteva essere dichiarato valido nei suoi confronti, risultando essa litisconsorte necessaria. Infatti già di fronte al presidente del Tribunale la Cinecorallo risultava assente pur essendo stato nominato il 29 gennaio il curatore speciale come rappresentante della società, che però risultò assente in giudizio. Il fatto che fossero presenti tutti i soci (Cfr. i Verbali di udienza da cui risulta anche che i due soci di minoranza rifiutarono di fare essi gli amministratori al mio posto come da me richiesto per rendere inesistenti gli asseriti dissidi tra i soci) non poteva significare che fosse presente la società Cinecorallo, perché la presenza in giudizio di tutti i soci vale come presenza della società solo se non vi sono dissidi tra i soci. Come affermato dalla sentenza della Corte d'Appello 34/2001 di Cagliari, che, riprendendo una sentenza della Cassazione, dichiarò nulla la sentenza 11 novembre 1997 che mi aveva revocato dalla nomina di amministratore. Con la conseguenza che anche per questo motivo doveva dichiararsi nulla la nomina del liquidatore, non potendo sussistere insieme amministratore e liquidatore. Motivo saltato completamente anche dal giudice relatore della Cassazione Luca Varrone che si appiattì sulla tesi del PM. E in effetti sin dall'atto di citazione 11 giugno 1998 con cui richiedevo l'annullamento della vendita i giudici avrebbero dovuto riconoscere la necessità della nomina di un curatore speciale perché, rimanendo io ancora revocato dalla nomina di amministratore alla data dell'atto di citazione 11 giugno 1998, la Cinecorallo risultava priva di amministratore. Paradossalmente proprio le parti avversarie avevano ragione nel richiedere che non io non potessi rappresentare la società in giudizio e che dunque non fosse proponibile l'atto di citazione in mancanza della nomina di un curatore . E tuttavia la vicenda giudiziaria proseguì per 25 anni in assenza in giudizio della Cinecorallo, pur essendo essa litisconsorte necessaria. Io ridivenni amministratore con la citata sentenza 34/2001 che dichiarò nulla la sentenza 11 novembre 1997 che mi aveva revocato dalla carica di amministratore.  E pertanto fui reintegrato nella carica di amministratore, ma solo nel 2001, quando ormai la vicenda giudiziaria aveva portato alla vendita tramite liquidatore il 13 novembre 1997.        

In Tribunale il giudice Mario Farina ritenne valida la notifica del bilancio finale del liquidatore in data 20 febbraio 1998 e il successivo decreto ingiuntivo del giugno 1998 nonostante il liquidatore l'11 dicembre 1997 fosse stato privato della sua nomina perché il liquidatore, secondo il Farina, dopo la revoca della sua nomina credeva "in buona fede" di essere ancora liquidatore. Incredibile ma vero. Come può esistere un giudice che, se in buona fede, sia capace di sragionare sino a tal punto?  

In Tribunale il giudice Vincenzo Aquaro (andato in pensione l’anno scorso) convalida la vendita messa in atto dal liquidatore il 13 novembre 1997 perché era "confortato" (sic!) dal fatto che io risultavo revocato dalla nomina di amministratore con sentenza 11 novembre 1997. Trasformando così una sentenza del Tribunale in una sentenza passata in giudicato. Non tenne conto che la Corte d'Appello dichiarò nulla tale sentenza. Con la conseguenza, ripeto, che io ero stato sempre amministratore e che era nulla anche la nomina del liquidatore. Tutta questa vicenda è segnata dalla trasformazione di 1) una ordinanza 7 novembre 1997 della giudice Tiziana Marogna risultata errata e di 2) una sentenza 11 novembre 1997 dichiarata poi nulla con la citata sentenza della Corte d’Appello 34/2001. 

La maggiore colpevole in questa vicenda è la giudice in Corte d'Appello Donatella Aru per sue aberranti due sentenze che contengono un cumulo di falsità materiali e di incredibili contraddizioni, giungendo a citare contro di me sentenze della Cassazione che invece erano favorevoli a me. Come, soprattutto, la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite 11104/2002 che mi aveva dato ragione dicendo che il Ricorso contenente la mia domanda di revoca della nomina del liquidatore doveva essere indirizzata al Tribunale e non alla Cassazione, come invece decise la giudice Tiziana Marogna in Tribunale con l'ordinanza 7 novembre 1997 di mero rito che rigettava la mia domanda di revoca della nomina del liquidatore scrivendo che mi sarei dovuto rivolgere alla Cassazione. La Marogna è morta l'anno scorso, quando era ancora giudice in Corte d'Appello. E la Aru - pur di salvare la sua collega (passata in Corte d'Appello e facente irritualmente parte dello stesso Collegio della Aru pur avendo già giudicato la vicenda in Tribunale, e in un punto determinante di essa) - ha scritto che il liquidatore era confortato anche da questa ordinanza (oltre che dalla citata sentenza 11 novembre 1997, ma poi dichiarata nulla dalla Corte d'Appello) e che pertanto era valida la vendita messa in atto 5 giorni dopo senza nemmeno attenderne la notifica del 20 novembre. La Aru recepì come vera l’ordinanza della Marogna scrivendo che all’epoca dell’ordinanza era stata superata la giurisprudenza che prevedeva il Ricorso al Tribunale. FALSO! Era vero tutto il contrario perché la citata sentenza della Cassazione a Sezioni Unite aveva cancellato la giurisprudenza minoritaria che prevedeva il Ricorso in Cassazione. Il colmo è che la Aru ha citato a lungo contro di me  la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite 11104/2002 mentre era favorevole a me. La Marogna ignorò l’ultima sentenza al riguardo prima della sua ordinanza del 7 novembre 1997. Si trattava della sentenza 2 dicembre 1996 n. 10718 appartenente alla giurisprudenza maggioritaria che prevedeva il Ricorso al Tribunale, e non alla Cassazione. Questo gravissimo errore della Marogna, recepito in Corte d’Appello dalla Aru, è il secondo gravissimo errore dopo quello della nomina del liquidatore.                     

La Aru ha invertito l'ordine logico-giuridico tra sentenza non definitiva e sentenza definitiva iniziando dal decreto ingiuntivo del liquidatore per mettere subito al riparo la nomina del liquidatore e la sua parcella di 166 milioni di lire. Faccio presente che il 1994 avevo rifiutato un miliardo e 800 milioni di lire da parte di Gesuino Fenu, che voleva trasformare il locale del cinema in un grande supermarket e oggi è titolare di una catena di supermarket chiamata GF. Il liquidatore vendette per una cifra assai inferiore, un miliardo e cinquecento milioni di lire. Come potevo essere favorevole alla nomina di un liquidatore che avrebbe diminuito il valore del locale anche ponendo a carico della Cinecorallo la sua stratosferica parcella di 166 milioni di lire? Ma tutto questo non aveva alcuna importanza per la Aru pur di affermare che io risultavo favorevole alla nomina del liquidatore. Pazzesco.  

1) A p. 6 della sentenza falsamente definitiva ha scritto che avevo promosso un giudizio ordinario per chiedere la revoca della nomina del liquidatore. Ma a p. 16, dimenticandosi ciò, mi rimprovera di non avere promosso un giudizio ordinario per chiedere la revoca della nomina del liquidatore.

2) Ha scritto che il liquidatore era confortato dal fatto che con l'ordinanza 7 novembre 1997 era sta rigettata la mia domanda di revoca del liquidatore. E 5 giorni dopo avvenne la vendita del 13 novembre. Più gravemente e paradossalmente la Aru ha citato contro di me la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite 11104/2002 che ha cancellato la giurisprudenza minoritaria dando ragione a me. La Aru non ha nemmeno considerato che l'ordinanza fu notificata il 20 novembre e che da quella data avevo 10 giorni di tempo per ricorrere al Collegio, così trasformando l'ordinanza in una sentenza passata in giudicato. La Aru non è voluta andare contro la collega (poi passata in Corte d'Appello e facente parte dello stesso Collegio a cui fu attribuita la mia causa, mentre la Marogna non avrebbe dovuto essere compresa in tale Collegio avendo giudicato la stessa causa in Tribunale). 

3) La Aru ha scritto che il liquidatore era confortato dal fatto che con sentenza 11 novembre 1997 ero stato revocato dalla carica di amministratore. Il liquidatore non attese nemmeno la notifica della sentenza in data 20 novembre e due giorni dopo avvenne la vendita. La Aru ha citato la sentenza della Corte d'Appello 34/2001 scrivendo che era stata dichiarata nulla la sentenza 11 novembre 1997 . Ma non ne ha mai tenuto conto. Anzi, scrisse che la sentenza del Tribunale 11 novembre 1997 era stata un motivo in più per giustificare la vendita il 13 novembre 1997. Anche in questo caso trasformando la sentenza del Tribunale in una sentenza passata in giudicato. Mentre passò in giudicato la sentenza della Corte d'Appello 34/2001 che aveva dichiarato nulla la sentenza 11 novembre 1997 che mi aveva revocato dalla carica di amministratore. Con la conseguenza che io ero stato sempre amministratore (reintegrato infatti dal giudice del Registro Vincenzo Amato). E non potevano coesistere insieme amministratore e liquidatore. In sostanza, la Aru ha colpevolmente trasformato un'ordinanza (errata) e una sentenza (dichiarata poi nulla) in due sentenze passate in giudicato. Così favorendo illecitamente la nomina e l'operato del liquidatore. 

4) La Aru ha scritto che io, pur avendo il 66% delle quote sociali, non potevo ostacolare l'operato del liquidatore. Incredibile

5) La Aru ha creduto di poter giudicare la vicenda sulla base dell'art. 742 cpc respingendo l'actio nullitatis pur dovendo sapere che la causa non poteva essere conclusa con un articolo che appartiene alla volontaria giurisdizione, che non dà mai luogo a un giudicato perché tale articolo dice che il provvedimento può essere REVOCATO IN OGNI TEMPO. Occorreva dunque fare riferimento all'actio nullitatis per avere una sentenza passata in giudicato. 

6) La Aru, con lo scopo di rendere inefficace la revoca della nomina del liquidatore decisa con decreto del presidente del Tribunale Antonio Porcella in data 11 dicembre 1997 “data la sua abnormità” essendo documentata la mia opposizione alla nomina del liquidatore, ha scritto incredibilmente che “abnorme” non significa illegittimo e che fosse soltanto “un vizio nel merito” (p.32 della sentenza definitiva).

7) La Aru ha voluto difendere capra e cavolo, cioè la validità della nomina del liquidatore e la buona fede dell’acquirente non accorgendosi della enorme contraddizione. Infatti in base all’art. 742 cpc la verifica della buona fede presuppone l’illegittimità del provvedimento di nomina del liquidatore altrimenti non avrebbe senso la ricerca della buona fede dei terzi. E tuttavia la Aru ha sempre ritenuto valida la nomina del liquidatore facendomi passare come favorevole alla sua nomina. Questo è un errore tremendo che si identifica con una grave falsità materiale se il presidente del Tribunale Antonio Porcella, succeduto a Marco Onnis, aveva scritto il contrario, cioè che io risultavo contrario alla nomina del liquidatore.             

8) In base all’art. 2272 C.C. non vi era alcun motivo per giustificare lo scioglimento della società.  Infatti la Cinecorallo conseguiva pacificamente il suo oggetto sociale al di là degli asseriti dissidi sociali perché la proprietà era distinta dalla gestione, che pagava regolarmente l’affitto con pagamento trimestrale. I giudici non hanno voluto percepire che i dissidi sociali erano di natura extra societaria, come dimostrato dalla sentenza penale del 2001, che mandava assolto Pietro Melis dall’accusa di calunnia “perché il fatto non sussiste”. Con tale sentenza veniva riconosciuta l’estorsione di una scrittura privata con cui io, socio di maggioranza al 66%, mi obbligavo a cedere anch'io la mia quota a fronte di una offerta di un miliardo e 800 milioni (fatta da Gesuino Fenu, pur non nominato nella sentenza penale perché dovevasi giudicare se fosse vera o falsa l’estorsione della scrittura privata). E dalla sentenza penale risultava vera l’estorsione. Questa sentenza penale documentava la mia opposizione alla cessione della mia quota di maggioranza (66%). E tuttavia la Aru ha ritenuto che fosse “inconferente” tale opposizione valendo la nomina del liquidatore. Da notare che da una parte la Aru mi considerava favorevole alla nomina del liquidatore, nonostante risultasse il contrario anche dal decreto con cui il presidente del Tribunale Antonio Porcella aveva revocato la nomina del liquidatore; dall'altra riconosceva la mia opposizione pur ritenendo che essa fosse "inconferente" (sic). Pertanto si evidenzia una gravissima contraddizione per avere la Aru ritenuto valida la nomina del liquidatore, che presumeva l’acquiescenza di Pietro Melis alla nomina del liquidatore, mentre dai verbali di udienza e dalla Memoria di costituzione in giudizio risultava l’opposizione di Pietro Melis alla nomina del liquidatore. E nonostante che anche in sede penale risultasse la mia avversione alla cessione ad altri della mia quota del 66%. Ne conseguiva che ancor meno potevo essere acquiescente alla cessione della sua quota tramite liquidatore, che avrebbe comportato comunque un ricavo inferiore a causa della parcella del liquidatore, a parte il fatto che con il liquidatore avveniva la vendita del locale e non la cessione della quota con fiscalità ridotta. E per di più avveniva una vendita per il prezzo di un miliardo e 500 milioni di lire, assai inferiore all’offerta di un miliardo e 800 milioni tramite cessione delle quote con fiscalità ridotta. Che la parcella del liquidatore sia stata del tutto gonfiata risulta anche dal fatto che la Aru in Corte d'Appello ha persino attribuito al liquidatore 37 milioni di lire per asserita mediazione nella vendita pur essendo documentato che la mediazione fu condotta da una agenzia immobiliare chiamata STELUMA a cui si erano rivolti i soci di minoranza. Dalla ricevuta fiscale risultava che l'acquirente Bruno Cadeddu aveva pagato a detta agenzia 34 milioni di lire per mediazione. Persino meno di quanto il liquidatore si attribuì per asserita, ma del tutto falsa perché inesistente, mediazione da lui condotta. Data la descrizione della vicenda io domando al CSM in che modo poteva essere esclusa la collusione dei giudici di Cagliari con il liquidatore, che, rivestendo tale carica, risultava essere collaboratore dei giudici che passavano per la direzione della Sezione fallimentare del Tribunale. Sfido questo CSM a dimostrare che ho torto. 

lunedì 16 marzo 2026

BASTA LA LOGICA PER RENDERE NECESSARIA LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA

Inviato a donatella.aru@giustizia.it   

Vi è da domandarsi se quelli che sostengono il NO siano in buonafede o in malafede. Se sono in buona fede sono incapaci di ragionare. Se sono in malafede sono individui spregevoli. Questo dovrebbero dire nelle trasmissioni televisive coloro che sostengono il Sì. Molti di quelli che voteranno NO certamente saranno vittime della disonestà dei politici del NO che arrivano a dire  che i magistrati (giudici e P.M.) sarebbero sottoposti alla politica di destra. E' tutto il contrario. Sono i politici del NO che vorrebbero la continuità di un CSM diviso secondo le correnti politiche. Bisognerebbe rilevare che basta la stessa divisione esistente nella Associazione Nazionale della Magistratura (ANM). Vi è una corrente più dichiaratamente di sinistra che sta sotto l'etichetta MAGISTRATURA DEMOCRATICA (accreditata nella sinistra). Basterebbe questo per capire l'ossimoro che si sono dati. Che cosa significa aggiungere DEMOCRATICA?  Può esistere una magistratura che per differenziarsi si definisce democratica lasciando intendere che gli altri sono antidemocratici? Un'altra corrente sta sotto il titolo UNITA' PER LA COSTITUZIONE. Vi sono forse magistrati che sono contro la Costituzione? E poi quale Costituzione? Forse non vogliono che questa Costituzione possa essere modificata? Una quarta corrente si definisce MAGISTRATURA INDIPENDENTE Questa etichetta, anche se non accreditata con la sinistra, è il massimo dell'idiozia. Se in buona fede sono incapaci di accorgersi della loro idiozia giacché danno ad intendere, magari involontariamente, che essi si battono contro una magistratura che non sarebbe indipendente. Indipendente da che cosa? Una quarta corrente si chiama MOVIMENTO PER LA GIUSTIZIA. Roba da matti. Per che cosa dovrebbero battersi se non per la giustizia. Dando ad intendere involontariamente  mentre gli altri non si battono per essa? Ecco lo spazio che dimostra che l'ANM è composta da deficienti che non si accorgono di esserlo. In che mani si trova la giustizia, incapace di ragionare. 


Ho da un anno pronto un esposto fatto a termini di legge. Ma non è stato ancora inviato perché bisogna che mi decida a fare fotocopia dei circa trenta documenti da cui chi sa ragionare dovrebbe trarre la conclusione che nella mia lunga traversia di 25 anni in una causa civile sono stato vittima di giudici o collusi o totalmente incapaci di ragionare. In Tribunale ho trovato un "giudice", Mario Farina, che ha scritto che, pur dopo la revoca della nomina del liquidatore ritenuta illegittima l'11 dicembre 1997 dal presidente del Tribunale, ha avuto il coraggio di scrivere che la parcella del liquidatore - notificata insieme con il bilancio finale nel mese di febbraio del 1998 - doveva essere pagata perché certamente il liquidatore aveva pensato in buona fede di essere ancora liquidatore. Un giudice capace di scrivere questa grossa e grave collerbelleria dovrebbe essere licenziato. Infatti una delle due: se ha scritto in buonafede è totalmente incapace di ragionare. Se l'ha scritto in malafede ancora peggio perché ha dato da pensare di essere colluso con il liquidatore. E qui si arriverebbe al grave reato di collusione con il liquidatore.Ma non basta. Il peggio l'ho incontrato in Corte d'Appello con la Donatella Aru che ha fatto due sentenze pur bastandone una. La causa aveva come oggetto la mia richiesta di nullità o annullamento della vendita perché risultava che io ero contrario alla nomina del liquidatore perché non vi era nemmeno uno dei cinque motivi previsti dall'art. 2272 del Codice Civile. Il liquidatore per legge può essere nominato solo se vi è l'unanimità dei soci (per di più avevo il 66% delle quote sociali) e vi è disaccordo solo sulla persona da nominare come liquidatore. La Aru è da ritenersi peggiore perché aveva il dovere di accorgersi che non vi era alcun motivo per porre in liquidazione una società (Cinecorallo)  che, avendo come oggetto sociale l'affitto a terzi (una società) di un grande locale cinematografico (platea e sopra di essa una galleria per un totale di 800 metri quadri) la Cinecorallo era da sempre in attivo, sin dalla sua nascita perché l'affittuario aveva sempre pagato, e regolarmente, l'affitto del locale. La Aru ha fatto due sentenze pur bastandone una. Con la prima mise subito al riparo la parcella del liquidatore partendo da una grave falsità. Che io fossi favorevole alla nomina di un liquidatore. FALSO! Risultava dagli atti del giudizio che io ero stato contrario. Risultava dalla memoria del mio avvocato, che concludeva chiedendo il RIGETTO della domanda avversaria (due fratelli) di nomina del liquidatore. Un presidente del Tribunale (Marco Onnis, a cui mancavano pochi mesi per andare in pensione) aveva nominato il liquidatore contro la mia volontà estrapolando una frase della memoria del mio avvocato, che, comunque, ho già detto, concludeva chiedendo il RIGETTO della domanda avversaria di nomina del liquidatore. Aspettai che l'Onnis (morto qualche anno dopo) dopo pochi mesi andasse in pensione perché il suo successore, Antonio Porcella, revocasse la nomina del liquidatore, che infatti fu revocata l'11 dicembre 1997 risultando la mia contrarietà. La Aru estrapolò anch'essa questa frase per confermare che io fossi favorevole alla nomina del liquidatore. Incredibile ma vero. Con la prima sentenza la Aru confermò la nomina del liquidatore. Così mise subito al riparo la nomina del liquidatore. Ma questo poteva dirlo anche con un'unica sentenza. Il prosieguo della causa verteva pertanto sulla validità o non della vendita. Si trattava dunque di stabilire con una seconda sentenza se l'acquirente avesse un valido titolo per acquistare il locale della Cinecorallo. Qui la Aru ha dimostrato ancora più chiaramente il suo essere dalla parte del liquidatore scrivendo che io risultavo favorevole alla nomina del liquidatore. Come potevo esserlo se lo stesso presidente del Tribunale Antonio Porcella aveva riconosciuto che ero contrario alla nomina del liquidatore e ne aveva dichiarato la revoca? Con la seconda sentenza la Aru attribuì al compratore uno stato di buonafe, che gli avrebbe garantito la validità dell'acquisto. La Aru scrisse che era inutile il fatto che io avessi per racc. A.R. diffidato il promissario acquirente dal comprare perché era in corso la causa con cui chiedevo la revoca della nomina del liquidatore. E gli spiegavo in 4 pagine il motivo per cui la nomina del liquidatore era illegittima. La Aru scrisse che io non avevo alcun titolo per diffidare il promissario acquirente dall'acquistare perché il promissario acquirente doveva attenersi soltanto a ciò che gli diceva il liquidatore. Quando aprii un giudizio ordinario per chiedere la revoca della nomina del liquidatore il promissario acquirente, istigato dal liquidatore che gli disse che la mia Racc. A.R. non aveva alcun valore, accettò che il liquidatore con un secondo preliminare di vendita anticipasse la data di compravendita e senza che io potessi venire a conoscenza del secondo preliminare per mettermi di fronte al fatto compiuto e  non potessi diffidare il notaio dallo stipulare essendovi una causa in corso vertende sulla richiesta di revoca della nomina del liquidatore. Qui non si tratta solo di errore da parte della Aru. Si tratta di ben altro. Infatti la Aru, per giustificare la richiesta di pagamento della parcella del liquidatore, scrisse che la notifica ai soci, invece che alla società, era valida perché la presenza dei tre soci in giudizio equivaleva alla presenza in giudizio della società. Era vero. Ma non considerò che questa verità valeva solo nel caso in cui non vi fossero dissidi tra i soci, altrimenti il giudice deve richiedere la nomina di un curatore speciale, che non fu mai nominato. Adesso debbo aggiungere un altro fatto a dimostrazione che la Aru ha agito contro di me con malanimo per favorire il liquidatore. Prima di rivolgermi al presidente del Tribunale Antonio Porcella che revocò la nomina del liquidatore avevo aperto un giudizio ordinario per chiedere la revoca della nomina del liquidatore.  Da notare che la Aru a p. 6 della prima sentenza aveva riconosciuto che avevo aperto un giudizio ordinario per chiedere urgentemente la sospensione e poi la revoca della nomina del liquidatore. Ma poi se ne dimentica e a p. 11 mi rimprovera di non avere aperto un giudizio ordinario. Anche questo particolare è incredibile. Può un giudice dire una cosa e poi dire il contrario non ricordando quanto scritto prima? Il suddetto giudizio ordinario (in forma di ricorso) diede luogo ad una ordinanza stesa da Tiziana Marogna che, morta l'anno scorso, era passata in Corte d'Appello, e irritualmente nello stesso Collegio della Aru, in violazione della norma che richiede che un giudice non possa giudicare nel grado superiore se aveva già giudicato in Tribunale la stessa vicenda. Andiamo avanti.  

Il mio avvocato concludeva chiedendo il RIGETTO della domanda avversaria di nomina del liquidatore. Aspettai che l'Onnis (morto qualche anno dopo) dopo pochi mesi andasse in pensione perché il suo successore, Antonio Porcella, revocasse la nomina del liquidatore, che infatti fu revocata l'11 dicembre 1997 risultando la mia contrarietà. La Aru estrapolò anch'essa una frase per confermare che io fossi favorevole alla nomina del liquidatore. Incredibile ma vero. Con la prima sentenza la Aru confermò la nomina del liquidatore. Così mise subito al riparo la nomina del liquidatore. Ma questo poteva dirlo anche con un'unica sentenza. Il prosieguo della causa verteva pertanto sulla validità o non della vendita. Si trattava dunque di stabilire con una seconda sentenza se l'acquirente avesse un valido titolo per acquistare il locale della Cinecorallo. Qui la Aru ha dimostrato ancora più chiaramente il suo essere dalla parte del liquidatore scrivendo che io risultavo favorevole alla nomina del liquidatore. Come potevo esserlo se lo stesso presidente del Tribunale Antonio Porcella aveva riconosciuto che ero contrario alla nomina del liquidatore e ne aveva dichiarato la revoca? Con la seconda sentenza la Aru attribuì al compratore uno stato di buonafe, che gli avrebbe garantito la validità dell'acquisto. La Aru scrisse che era inutile il fatto che io avessi per racc. A.R. diffidato il promissario acquirente dal comprare perché era in corso la causa con cui chiedevo la revoca della nomina del liquidatore. E gli spiegavo in 4 pagine il motivo per cui la nomina del liquidatore era illegittima. La Aru scrisse che io non avevo alcun titolo per diffidare il promissario acquirente dall'acquistare perché il promissario acquirente doveva attenersi soltanto a ciò che gli diceva il liquidatore. Quando aprii un giudizio ordinario per chiedere la revoca della nomina del liquidatore il promissario acquirente, istigato dal liquidatore che gli disse che la mia Racc. A.R. non aveva alcun valore, accettò che il liquidatore con un secondo preliminare di vendita anticipasse la data di compravendita e senza che io potessi venire a conoscenza del secondo preliminare per mettermi di fronte al fatto compiuto e  non potessi diffidare il notaio dallo stipulare essendovi una causa in corso vertende sulla richiesta di revoca della nomina del liquidatore. Qui non si tratta solo di errore da parte della Aru. Si tratta di ben altro. Infatti la Aru, per giustificare la richiesta di pagamento della parcella del liquidatore, scrisse che la notifica ai soci, invece che alla società, era valida perché la presenza dei tre soci in giudizio equivaleva alla presenza in giudizio della società. Era vero. Ma non considerò che questa verità valeva solo nel caso in cui non vi fossero dissidi tra i soci, altrimenti il giudice deve richiedere la nomina di un curatore speciale, che non fu mai nominato. Adesso debbo aggiungere un altro fatto a dimostrazione che la Aru ha agito contro di me con malanimo per favorire il liquidatore. Prima di rivolgermi al presidente del Tribunale Antonio Porcella che revocò la nomina del liquidatore avevo aperto un giudizio ordinario per chiedere la revoca della nomina del liquidatore.  Da notare che la Aru a p. 6 della prima sentenza aveva riconosciuto che avevo aperto un giudizio ordinario per chiedere urgentemente la sospensione e poi la revoca della nomina del liquidatore. Ma poi se ne dimentica e a p. 11 mi rimprovera di non avere aperto un giudizio ordinario. Anche questo particolare è incredibile. Può un giudice dire una cosa e poi dire il contrario non ricordando quanto scritto prima? Il suddetto giudizio ordinario (in forma di ricorso) diede luogo ad una ordinanza stesa da Tiziana Marogna che, morta l'anno scorso, era passata in Corte d'Appello, e irritualmente nello stesso Collegio della Aru, in violazione della norma che richiede che un giudice non possa giudicare nel grado superiore se aveva già giudicato in Tribunale la stessa vicenda. Andiamo avanti.  


Con la prima sentenza la Aru confermò la nomina del liquidatore. Così mise subito al riparo la nomina del liquidatore. Ma questo poteva dirlo anche con un'unica sentenza. Il prosieguo della causa verteva pertanto sulla validità o non della vendita. Si trattava dunque di stabilire con una seconda sentenza se l'acquirente avesse un valido titolo per acquistare il locale della Cinecorallo. Qui la Aru ha dimostrato ancora più chiaramente il suo essere dalla parte del liquidatore scrivendo che io risultavo favorevole alla nomina del liquidatore. Come potevo esserlo se lo stesso presidente del Tribunale Antonio Porcella aveva riconosciuto che ero contrario alla nomina del liquidatore e ne aveva dichiarato la revoca? Con la seconda sentenza la Aru attribuì al compratore uno stato di buonafe, che gli avrebbe garantito la validità dell'acquisto. La Aru scrisse che era inutile il fatto che io avessi per racc. A.R. diffidato il promissario acquirente dal comprare perché era in corso la causa con cui chiedevo la revoca della nomina del liquidatore. E gli spiegavo in 4 pagine il motivo per cui la nomina del liquidatore era illegittima. La Aru scrisse che io non avevo alcun titolo per diffidare il promissario acquirente dall'acquistare perché il promissario acquirente doveva attenersi soltanto a ciò che gli diceva il liquidatore. Quando aprii un giudizio ordinario per chiedere la revoca della nomina del liquidatore il promissario acquirente, istigato dal liquidatore che gli disse che la mia Racc. A.R. non aveva alcun valore, accettò che il liquidatore con un secondo preliminare di vendita anticipasse la data di compravendita e senza che io potessi venire a conoscenza del secondo preliminare per mettermi di fronte al fatto compiuto e  non potessi diffidare il notaio dallo stipulare essendovi una causa in corso vertende sulla richiesta di revoca della nomina del liquidatore. Qui non si tratta solo di errore da parte della Aru. Si tratta di ben altro. Infatti la Aru, per giustificare la richiesta di pagamento della parcella del liquidatore, scrisse che la notifica ai soci, invece che alla società, era valida perché la presenza dei tre soci in giudizio equivaleva alla presenza in giudizio della società. Era vero. Ma non considerò che questa verità valeva solo nel caso in cui non vi fossero dissidi tra i soci, altrimenti il giudice deve richiedere la nomina di un curatore speciale, che non fu mai nominato. Adesso debbo aggiungere un altro fatto a dimostrazione che la Aru ha agito contro di me con malanimo per favorire il liquidatore. Prima di rivolgermi al presidente del Tribunale Antonio Porcella che revocò la nomina del liquidatore avevo aperto un giudizio ordinario per chiedere la revoca della nomina del liquidatore.  Da notare che la Aru a p. 6 della prima sentenza aveva riconosciuto che avevo aperto un giudizio ordinario per chiedere urgentemente la sospensione e poi la revoca della nomina del liquidatore. Ma poi se ne dimentica e a p. 11 mi rimprovera di non avere aperto un giudizio ordinario. Anche questo particolare è incredibile. Può un giudice dire una cosa e poi dire il contrario non ricordando quanto scritto prima? Il suddetto giudizio ordinario (in forma di ricorso) diede luogo ad una ordinanza stesa da Tiziana Marogna che, morta l'anno scorso, era passata in Corte d'Appello, e irritualmente nello stesso Collegio della Aru, in violazione della norma che richiede che un giudice non possa giudicare nel grado superiore se aveva già giudicato in Tribunale la stessa vicenda. Andiamo avanti.  

La Marogna scrisse con ordinanza che mi sarei dovuto rivolgere alla Cassazione e non a lei in Tribunale. Rigettò dunque la mia domanda di revoca della nomina del liquidatore con una sentenza di mero rito. La Marogna aveva fatto riferimento ad una giurisprudenza minoritaria che richiedeva nel mio caso il ricorso in Cassazione e non il ricorso in Tribunale. Ignorò completamente la giurisprudenza maggioritaria che richiedeva il ricorso in Tribunale, come avevo fatto io. E l'ultima sentenza della Cassazione su questo argomento era a ridosso dell'ordinanza, che uscì l'11 novembre 1997. Senza nemmeno attendere la notifica in data 20 novembre dell'ordinanza il liquidatore procedette alla vendita il 13 novembre rendendo inutile un mio ricorso al Collegio, sempre per mettermi di fronte al fatto compiuto.   E' per questo motivo che ricorsi allora al nuovo presidente del Tribunale Antonio Porcella, che in data 11 dicembre 1997 revocò la nomina del liquidatore. Ebbene, la Aru scrisse che la nomina del liquidatore era giustificata anche dal fatto che con l'ordinanza della Marogna era stata rigettata la mia domanda di revoca della nomina del liquidatore. La Aru considerò l'ordinanza alla stregua di una sentenza passata in giudicato. La Aru scrisse infatti nella sentenza che il liquidatore era confortato dal fatto che la Marogna aveva rigettato il mio ricorso per ottenere la sospensione della nomina del liquidatore. Se da un giudizio in corso dipende l'esito di un'altro giudizio è evidente che bisogna attendere la conclusione di un precedente giudizio per evitare due possibili sentenze contrastanti. La Aru aggiunse un'altra perla alle sue due scriteriate sentenze. Infatti la Aru arrivò persino a citare la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite  11104/2002 che aveva cancellato la giurisprudenza minoritaria di cui la Marogna si era servita per rigettare il mio ricorso per lasciare valida la giurisprudenza maggioritaria, che la Marogna aveva del tutto ignorato. E penso volutamente per favorire la conferma della nomina del liquidatore. Ma la Aru avrebbe dovuto tener conto di questa sentenza della Cassazione per dare ragione a me. E invece, paradossalmente, non ne tenne conto, come d'altronde non tenne conto di altre sentenze della Cassazione citate contro di me mentre invece erano favorevoli a me. Un giudice come la Aru meriterebbe di essere licenziata. O perché incapace di ragionare non avvedensodi che le sentenze della Cassazione riportate dalla Aru contro di me erano tutte favorevoli a me. O perché era anche lei in collusione con il liquidatore, che viene a trovarsi in confidenza personale con i giudici nella sua qualità di collaboratore dei giudici che dirigono la Sezione fallimentare del Tribunale. 

E ora un'altra osservazione. La Aru, come gli altri giudici che ebbero a che fare con la mia vicenda, è giunta a rimproverarmi paradossalmente che io avevo intralciato l'opera del liquidatore nominato su richiesta dei due soci di minoranza. Pertanto secondo la Aru io non dovevo ostacolare l'operato del liquidatore pur essendo socio di maggioranza nella misura del 66%. Anche per questo scellerata difesa del liquidatore la Aru dovrebbe essere censurata e trovare un giusto giudizio contro di lei. La Aru non ha tenuto conto della conseguenza di una sentenza della Corte d'Appello che dichiarava nulla la sentenza del Tribunale con cui era stata revocata la mia carica di amministratore. Veniva a cadere pertanto il motivo per cui i due soci di minoranza avevano chiesto la nomina del liquidatore rifiutando la mia richiesta di fare uno dei due l'amministratore con speciosi motivi. Se in Corte d'Appello era stata dichiarata nulla la sentenza con cui era stata revocata la mia nomina di amministratore ne conseguiva che io ero stato sempre amministratore. E pertanto anche per questo motivo non poteva essere giustificata la nomina di un liquidatore, in contrasto con il fatto che io ero stato sempre amministratore. La Aru avrebbe dovuto riconoscere le conseguenze a me favorevoli della sentenza della Corte d'Appello. Non potevano sussistere insieme liquidatore e amministratore. E' gravissimo il fatto che la Aru abbia voluto ignorare la sentenza della Corte d'Appello che demoliva tutto l'operato del liquidatore, risultando illegittima la sua nomina. Io avevo scritto al promissario acquirente che avrebbe dovuto evitare di comprare la Cinecorallo perché vi era un giudizio in corso riguardare la revoca della mia carica di amministratore. Al promissario acquirente avevo scritto spiegandogli tutto ciò, cioè che la nomina del liquidatore sarebbe risultata illegittima se fossi tornato ad essere amministratore. Ma per la Aru la mia racc. A.R. indirizzata al promissario acquirente non poteva avere alcuna importanza in difetto di un provvedimento giudiziario che riconoscesse la nullità della revoca mia dalla carica di amministratore. La Aru ha premiato l'operato del liquidatore senza tener conto degli sviluppi successivi che portarono alla nullità della nomina del liquidatore. Tornato ad essere amministratore, come riconobbe il giudice del Registro, che mi riammise nella carica di amministratore, veniva demolita la nomina del liquidatore e dunque tutto il suo operato. E invece la Aru, per difendere ad ogni costo la nomina del liquidatore, si è resa colpevole della mancata considerazione che era nulla la nomina del liquidatore. Anzi, scrisse che rimaneva valida la nomina del liquidatore con tutto il suo operato. Giudici simili dovrebbero subire le conseguenze del loro operato a danno di chi ha dovuto sopportare ingiustamente le loro sentenze. Perché anche nel campo del civile le loro sentenze possono avere conseguenze gravemente ingiuste, a tal punto da segnare negativamente tutta l'esistenza. 

Un'ultima importante osservazione. In giudizio è stata fatta valere da parte mia l'actio nullitatis. Ebbenne, la Aru ha scritto che non si doveva far valere l'actio nullitatis perché tutta la vicenda doveva essere giudicata in base all'art. 742 del Codice di procedura civile. Vi è da domandarsi se la Aru abbia detto ciò per sua ignoranza o per altro grave motivo. La Aru non ha considerato che l'art. 742 appartiene ai provvedimenti assunti in sede di volontaria giurisdizione che non danno mai luogo ad un giudicato essendo i provvedimenti camerali rimovibili in ogni tempo salvo il diritto dei terzi in buonafede. Pertanto la vicenda trattata con due sentenze non poteva essere considerata in base all'art. 742. In questo caso vi è da domandarsi se la Aru abbia detto ciò solo per ignoranza o per altro motivo più grave dell'ignoranza.