Queste pagine riassumono il mio esposto di 64 pagine inviate al ministro Nordio e al CSM
Vincenzo Aquaro, Mario Farina, Donatella Aru, Luca Varrone.
Leggete quanto ho scritto nel precedente articolo. Sono incapaci o collusi? Una alta Corte di giustizia dovrebbe licenziarli. Ma l'alta Corte di giustizia prevista Nordio dovrebbe essere costituita da giuristi (studiosi del diritto) e non da giudici togati (manovali della giustizia). Più di 6000 giudizi contro giudici e solo 9 assoluzioni da parte del CSM (Corporazione di Stampo Mafioso). E' evidente che l'attuale sistema vede dei controllori nominati dai controllati. Questo sconcio deve finire. Un anno fa sono ricorso all'Alta Corte di giustizia di Strasburgo. Non so se ne vedrò la fine. Questa Corte prevede un codice assai diverso rispetto a quello italiano. Trattandosi di una Corte straniera sarebbe stato meglio istituire un'Alta Corte italiana costituita da giuristi perché solo così poteva essere garantita la terzietà.
Le pagine che seguono sono state inviate alla giudice Donatella Aru tuttora in Corte d'Appello. donatella.aru@giustizia.it
L'11 marzo 1996 viene nominato un liquidatore da parte del presidente del Tribunale Marco Onnis, defunto anni fa, che mi diede come consenziente alla nomina estrapolando una frase dal contesto della Memoria di costituzione e risposta del mio avvocato che concludeva comunque con la domanda di RIGETTO della domanda avversaria di nomina del liquidatore. Per 25 anni non sono mai riuscito a salvarmi dall'avermi fatto apparire come consenziente alla nomina del liquidatore. Nonostante il successivo presidente del Tribunale l'11 dicembre 1997 avesse revocato la nomina del liquidatore "Data la sua abnormità" essendo documentata la mia opposizione.
E ora espongo i gravi errori dei vari giudici per cui sono passato. Tutti i giudici hanno mancato di osservare che tutta la vicenda di 25 anni avrebbe dovuto essere dichiarata nulla sin dall'inizio perché la Cinecorallo risultava assente in giudizio e pertanto nessun provvedimento poteva essere dichiarato valido nei suoi confronti, risultando essa litisconsorte necessaria. Infatti già di fronte al presidente del Tribunale la Cinecorallo risultava assente pur essendo stato nominato il 29 gennaio il curatore speciale come rappresentante della società, che però risultò assente in giudizio. Il fatto che fossero presenti tutti i soci (Cfr. i Verbali di udienza da cui risulta anche che i due soci di minoranza rifiutarono di fare essi gli amministratori al mio posto come da me richiesto per rendere inesistenti gli asseriti dissidi tra i soci) non poteva significare che fosse presente la società Cinecorallo, perché la presenza in giudizio di tutti i soci vale come presenza della società solo se non vi sono dissidi tra i soci. Come affermato dalla sentenza della Corte d'Appello 34/2001 di Cagliari, che, riprendendo una sentenza della Cassazione, dichiarò nulla la sentenza 11 novembre 1997 che mi aveva revocato dalla nomina di amministratore. Con la conseguenza che anche per questo motivo doveva dichiararsi nulla la nomina del liquidatore, non potendo sussistere insieme amministratore e liquidatore. Motivo saltato completamente anche dal giudice relatore della Cassazione. E in effetti sin dall'atto di citazione 11 giugno 1998 con cui richiedevo l'annullamento della vendita i giudici avrebbero dovuto riconoscere la necessità della nomina di un curatore speciale perché, rimanendo io ancora revocato dalla nomina di amministratore alla data dell'atto di citazione 11 giugno 1998, la Cinecorallo risultava priva di amministratore. Paradossalmente proprio le parti avversarie avevano ragione nel richiedere che non io non potessi rappresentare la società in giudizio e che dunque non fosse proponibile l'atto di citazione in mancanza della nomina di un curatore . E tuttavia la vicenda giudiziaria proseguì per 25 anni in assenza in giudizio della Cinecorallo, pur essendo essa litisconsorte necessaria. Io ridivenni amministratore con la citata sentenza 34/2001 che dichiarò nulla la sentenza 11 novembre 1997 che mi aveva revocato dalla carica di amministratore. E pertanto fui reintegrato nella carica di amministratore, ma solo nel 2001, quando ormai la vicenda giudiziaria aveva portato alla vendita tramite liquidatore il 13 novembre 1997.
In Tribunale il giudice Mario Farina ritenne valida la notifica del bilancio finale del liquidatore in data 20 febbraio 1998 e il successivo decreto ingiuntivo del giugno 1998 nonostante il liquidatore l'11 dicembre 1997 fosse stato privato della sua nomina perché il liquidatore, secondo il Farina, dopo la revoca della sua nomina credeva "in buona fede" di essere ancora liquidatore. Incredibile ma vero. Come può esistere un giudice che, se in buona fede, sia capace di sragionare sino a tal punto?
In Tribunale il giudice Vincenzo Aquaro (andato in pensione l’anno scorso) convalida la vendita messa in atto dal liquidatore il 13 novembre 1997 perché era "confortato" (sic!) dal fatto che io risultavo revocato dalla nomina di amministratore con sentenza 11 novembre 1997. Trasformando così una sentenza del Tribunale in una sentenza passata in giudicato. Non tenne conto che la Corte d'Appello dichiarò nulla tale sentenza. Con la conseguenza, ripeto, che io ero stato sempre amministratore e che era nulla anche la nomina del liquidatore. Tutta questa vicenda è segnata dalla trasformazione di 1) una ordinanza 7 novembre 1997 della giudice Tiziana Marogna risultata errata e di 2) una sentenza 11 novembre 1997 dichiarata poi nulla con la citata sentenza della Corte d’Appello 34/2001.
La maggiore colpevole in questa vicenda è la giudice in Corte d'Appello Donatella Aru per sue aberranti due sentenze che contengono un cumulo di falsità materiali e di incredibili contraddizioni, giungendo a citare contro di me sentenze della Cassazione che invece erano favorevoli a me. Come, soprattutto, la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite 11104/2002 che mi aveva dato ragione dicendo che il Ricorso contenente la mia domanda di revoca della nomina del liquidatore doveva essere indirizzata al Tribunale e non alla Cassazione, come invece decise la giudice Tiziana Marogna in Tribunale con l'ordinanza 7 novembre 1997 di mero rito che rigettava la mia domanda di revoca della nomina del liquidatore scrivendo che mi sarei dovuto rivolgere alla Cassazione. La Marogna è morta l'anno scorso, quando era ancora giudice in Corte d'Appello. E la Aru - pur di salvare la sua collega (passata in Corte d'Appello e facente irritualmente parte dello stesso Collegio della Aru pur avendo già giudicato la vicenda in Tribunale, e in un punto determinante di essa) - ha scritto che il liquidatore era confortato anche da questa ordinanza (oltre che dalla citata sentenza 11 novembre 1997, ma poi dichiarata nulla dalla Corte d'Appello) e che pertanto era valida la vendita messa in atto 5 giorni dopo senza nemmeno attenderne la notifica del 20 novembre. La Aru recepì come vera l’ordinanza della Marogna scrivendo che all’epoca dell’ordinanza era stata superata la giurisprudenza che prevedeva il Ricorso al Tribunale. FALSO! Era vero tutto il contrario perché la citata sentenza della Cassazione a Sezioni Unite aveva cancellato la giurisprudenza minoritaria che prevedeva il Ricorso in Cassazione. Il colmo è che la Aru ha citato a lungo contro di me tale sentenza mentre era favorevole a me. La Marogna ignorò l’ultima sentenza al riguardo prima della sua ordinanza del 7 novembre 1997. Si trattava della sentenza 2 dicembre 1996 n. 10718 appartenente alla giurisprudenza maggioritaria che prevedeva il Ricorso al Tribunale, e non alla Cassazione. Questo gravissimo errore della Marogna, recepito in Corte d’Appello dalla Aru, è il secondo gravissimo errore dopo quello della nomina del liquidatore.
La Aru ha invertito l'ordine logico-giuridico tra sentenza non definitiva e sentenza definitiva iniziando dal decreto ingiuntivo del liquidatore per mettere subito al riparo la nomina del liquidatore e la sua parcella di 166 milioni di lire. Faccio presente che il 1994 avevo rifiutato un miliardo e 800 milioni di lire da parte di Gesuino Fenu, che voleva trasformare il locale del cinema in un grande supermarket e oggi è titolare di una catena di supermarket chiamata GF. Il liquidatore vendette per una cifra assai inferiore, un miliardo e cinquecento milioni di lire. Come potevo essere favorevole alla nomina di un liquidatore che avrebbe diminuito il valore del locale anche ponendo a carico della Cinecorallo la sua stratosferica parcella di 166 milioni di lire? Ma tutto questo non aveva alcuna importanza per la Aru pur di affermare che io risultavo favorevole alla nomina del liquidatore. Pazzesco.
1) A p. 6 della sentenza falsamente definitiva ha scritto che avevo promosso un giudizio ordinario per chiedere la revoca della nomna del liquidatore. A p. 16 mi rimprovera di non avere promosso un giudizio ordinario per chiedere la revoca della nomina del liquidatore.
2) Ha scritto che il liquidatore era confortato dal fatto che con l'ordinanza 7 novembre 1997 era sta rigettata la mia domanda di revoca del liquidatore. E 5 giorni dopo avvenne la vendita del 13 novembre. Più gravemente e paradossalmente la Aru ha citato contro di me la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite 11104/2002 che ha cancellato la giurisprudenza minoritaria dando ragione a me. La Aru non ha nemmeno considerato che l'ordinanza fu notificata il 20 novembre e che da quella data avevo 10 giorni di tempo per ricorrere al Collegio, così trasformando l'ordinanza in una sentenza passata in giudicato. La Aru non è voluta andare contro la collega (poi passata in Corte d'Appello e facente parte dello stesso Collegio a cui fu attribuita la mia causa, mentre la Marogna non avrebbe dovuto essere compresa in tale Collegio avendo giudicato la stessa causa in Tribunale).
3) La Aru ha scritto che il liquidatore era confortato dal fatto che con sentenza 11 novembre 1997 ero stato revocato dalla carica di amministratore. Il liquidatore non attese nemmeno la notifica della sentenza in data 20 novembre e due giorni dopo avvenne la vendita. La Aru ha citato la sentenza della Corte d'Appello 34/2001 scrivendo che era stata dichiarata nulla la sentenza 11 novembre 1997 . Ma non ne ha mai tenuto conto. Anzi, scrisse che la sentenza del Tribunale 11 novembre 1997 era stata un motivo in più per giustificare la vendita il 13 novembre 1997. Anche in questo caso trasformando la sentenza del Tribunale in una sentenza passata in giudicato. Mentre passò in giudicato la sentenza della Corte d'Appello 34/2001 che aveva dichiarato nulla la sentenza 11 novembre 1997 che mi aveva revocato dalla carica di amministratore. Con la conseguenza che io ero stato sempre amministratore (reintegrato infatti dal giudice del Registro Vincenzo Amato). E non potevano coesistere insieme amministratore e liquidatore. In sostanza, la Aru ha colpevolmente trasformato un'ordinanza (errata) e una sentenza (dichiarata poi nulla) in due sentenze passate in giudicato. Così favorendo illecitamente la nomina e l'operato del liquidatore.
4) La Aru ha scritto che io, pur avendo il 66% delle quote sociali, non potevo ostacolare l'operato del liquidatore.
5) La Aru ha creduto di poter giudicare la vicenda sulla base dell'art. 742 cpc respingendo l'actio nullitatis pur dovendo sapere che la causa non poteva essere conclusa con un articolo che appartiene alla volontaria giurisdizione, che non dà mai luogo a un giudicato perché tale articolo dice che il provvedimento può essere REVOCATO IN OGNI TEMPO. Occorreva dunque fare riferimento all'actio nullitatis per avere una sentenza passata in giudicato.
6) La Aru, con lo scopo di rendere inefficace la revoca della nomina del liquidatore decisa con decreto del presidente del Tribunale in data 11 dicembre 1997 “data la sua abnormità” essendo documentata la mia opposizione alla nomina del liquidatore, ha scritto incredibilmente che “abnorme” non significa illegittimo e che fosse soltanto “un vizio nel merito” (p.32 della sentenza definitiva).
7) La Aru ha voluto difendere capra e cavolo, cioè la validità della nomina del liquidatore e la buona fede dell’acquirente non accorgendosi della enorme contraddizione. Infatti in base all’art. 742 cpc la verifica della buona fede presuppone l’illegittimità del provvedimento di nomina del liquidatore altrimenti non avrebbe senso la ricerca della buona fede dei terzi. E tuttavia la Aru ha sempre ritenuto valida la nomina del liquidatore.
8) In base all’art. 2272 C.C. non vi era alcun motivo per giustificare lo scioglimento della società. Infatti la Cinecorallo conseguiva pacificamente il suo oggetto sociale al di là degli asseriti dissidi sociali perché la proprietà era distinta dalla gestione, che pagava regolarmente l’affitto con pagamento trimestrale. I giudici non hanno voluto percepire che i dissidi sociali erano di natura extra societaria, come dimostrato dalla sentenza penale del 2001, che mandava assolto Pietro Melis dall’accusa di calunnia “perché il fatto non sussiste”. Con tale sentenza veniva riconosciuta l’estorsione di una scrittura privata con cui io, socio di maggioranza al 66%, mi obbligavo a cedere anch'io la mia quota a fronte di una offerta di un miliardo e 800 milioni (fatta da Gesuino Fenu, pur non nominato nella sentenza perché dovevasi giudicare se fosse vera o falsa l’estorsione della scrittura privata). E dalla sentenza penale è risultava vera l’estorsione. Questa sentenza penale documentava la mia opposizione alla cessione della mia quota di maggioranza (66%). E tuttavia la Aru ha ritenuto che fosse “inconferente” tale opposizione valendo la nomina del liquidatore. Pertanto si evidenzia una gravissima contraddizione per avere la Aru ritenuto valida la nomina del liquidatore, che presumeva l’acquiescenza del Pietro Melis alla nomina del liquidatore, mentre dai verbali di udienza e dalla Memoria di costituzione in giudizio risultava l’opposizione di Pietro Melis alla nomina del liquidatore. E nonostante che anche in sede penale risultasse la mia avversione alla cessione ad altri della mia quota del 66%. Ne conseguiva che ancor meno potevo essere acquiescente alla cessione della sua quota tramite liquidatore, che avrebbe comportato comunque un ricavo inferiore a causa della parcella del liquidatore, a parte il fatto che con il liquidatore avveniva la vendita del locale e non la cessione della quota con fiscalità ridotta. E per di più avveniva una vendita per il prezzo di un miliardo e 500 milioni di lire, assai inferiore all’offerta di un miliardo e 800 milioni tramite cessione delle quote con fiscalità ridotta. Che la parcella del liquidatore sia stata del tutto gonfiata risulta anche dal fatto che la Aru in Corte d'Appello ha persino attribuito al liquidatore 37 milioni di lire per asserita mediazione nella vendita pur essendo documentato che la mediazione fu condotta da una agenzia immobiliare chiamata STELUMA a cui si erano rivolti i soci di minoranza, come risulta da ricevuta fiscale da cui risulta che l'acquirente pagò a detta agenzia 34 milioni di lire. Persino meno di quanto il liquidatore si attribuì per asserita, ma del tutto falsa, mediazione da lui condotta con detta agenzia nella trattativa di vendita. Data la descrizione della vicenda io domando al CSM in che modo poteva essere esclusa la collusione dei giudici di Cagliari con il liquidatore, che, rivestendo tale carica, risultava essere collaboratore dei giudici che passavano per la direzione della Sezione fallimentare del Tribunale. Sfido questo CSM a dimostrare che ho torto.