Inviato a donatella.aru@giustizia.it
Vi è da domandarsi se quelli che sostengono il NO siano in buonafede o in malafede. Se sono in buona fede sono incapaci di ragionare. Se sono in malafede sono individui spregevoli. Questo dovrebbero dire nelle trasmissioni televisive coloro che sostengono il Sì. Molti di quelli che voteranno NO certamente saranno vittime della disonestà dei politici del NO che arrivano a dire che i magistrati (giudici e P.M.) sarebbero sottoposti alla politica di destra. E' tutto il contrario. Sono i politici del NO che vorrebbero la continuità di un CSM diviso secondo le correnti politiche. Bisognerebbe rilevare che basta la stessa divisione esistente nella Associazione Nazionale della Magistratura (ANM). Vi è una corrente più dichiaratamente di sinistra che sta sotto l'etichetta MAGISTRATURA DEMOCRATICA (accreditata nella sinistra). Basterebbe questo per capire l'ossimoro che si sono dati. Che cosa significa aggiungere DEMOCRATICA? Può esistere una magistratura che per differenziarsi si definisce democratica lasciando intendere che gli altri sono antidemocratici? Un'altra corrente sta sotto il titolo UNITA' PER LA COSTITUZIONE. Vi sono forse magistrati che sono contro la Costituzione? E poi quale Costituzione? Forse non vogliono che questa Costituzione possa essere modificata? Una quarta corrente si definisce MAGISTRATURA INDIPENDENTE Questa etichetta, anche se non accreditata con la sinistra, è il massimo dell'idiozia. Se in buona fede sono incapaci di accorgersi della loro idiozia giacché danno ad intendere, magari involontariamente, che essi si battono contro una magistratura che non sarebbe indipendente. Indipendente da che cosa? Una quarta corrente si chiama MOVIMENTO PER LA GIUSTIZIA. Roba da matti. Per che cosa dovrebbero battersi se non per la giustizia. Dando ad intendere involontariamente mentre gli altri non si battono per essa? Ecco lo spazio che dimostra che l'ANM è composta da deficienti che non si accorgono di esserlo. In che mani si trova la giustizia, incapace di ragionare.
Ho da un anno pronto un esposto fatto a termini di legge. Ma non è stato ancora inviato perché bisogna che mi decida a fare fotocopia dei circa trenta documenti da cui chi sa ragionare dovrebbe trarre la conclusione che nella mia lunga traversia di 25 anni in una causa civile sono stato vittima di giudici o collusi o totalmente incapaci di ragionare. In Tribunale ho trovato un "giudice", Mario Farina, che ha scritto che, pur dopo la revoca della nomina del liquidatore ritenuta illegittima l'11 dicembre 1997 dal presidente del Tribunale, ha avuto il coraggio di scrivere che la parcella del liquidatore - notificata insieme con il bilancio finale nel mese di febbraio del 1998 - doveva essere pagata perché certamente il liquidatore aveva pensato in buona fede di essere ancora liquidatore. Un giudice capace di scrivere questa grossa e grave collerbelleria dovrebbe essere licenziato. Infatti una delle due: se ha scritto in buonafede è totalmente incapace di ragionare. Se l'ha scritto in malafede ancora peggio perché ha dato da pensare di essere colluso con il liquidatore. E qui si arriverebbe al grave reato di collusione con il liquidatore.Ma non basta. Il peggio l'ho incontrato in Corte d'Appello con la Donatella Aru che ha fatto due sentenze pur bastandone una. La causa aveva come oggetto la mia richiesta di nullità o annullamento della vendita perché risultava che io ero contrario alla nomina del liquidatore perché non vi era nemmeno uno dei cinque motivi previsti dall'art. 2272 del Codice Civile. Il liquidatore per legge può essere nominato solo se vi è l'unanimità dei soci (per di più avevo il 66% delle quote sociali) e vi è disaccordo solo sulla persona da nominare come liquidatore. La Aru è da ritenersi peggiore perché aveva il dovere di accorgersi che non vi era alcun motivo per porre in liquidazione una società (Cinecorallo) che, avendo come oggetto sociale l'affitto a terzi (una società) di un grande locale cinematografico (platea e sopra di essa una galleria per un totale di 800 metri quadri) la Cinecorallo era da sempre in attivo, sin dalla sua nascita perché l'affittuario aveva sempre pagato, e regolarmente, l'affitto del locale. La Aru ha fatto due sentenze pur bastandone una. Con la prima mise subito al riparo la parcella del liquidatore partendo da una grave falsità. Che io fossi favorevole alla nomina di un liquidatore. FALSO! Risultava dagli atti del giudizio che io ero stato contrario. Risultava dalla memoria del mio avvocato, che concludeva chiedendo il RIGETTO della domanda avversaria (due fratelli) di nomina del liquidatore. Un presidente del Tribunale (Marco Onnis, a cui mancavano pochi mesi per andare in pensione) aveva nominato il liquidatore contro la mia volontà estrapolando una frase della memoria del mio avvocato, che, comunque, ho già detto, concludeva chiedendo il RIGETTO della domanda avversaria di nomina del liquidatore. Aspettai che l'Onnis (morto qualche anno dopo) dopo pochi mesi andasse in pensione perché il suo successore, Antonio Porcella, revocasse la nomina del liquidatore, che infatti fu revocata l'11 dicembre 1997 risultando la mia contrarietà. La Aru estrapolò anch'essa questa frase per confermare che io fossi favorevole alla nomina del liquidatore. Incredibile ma vero. Con la prima sentenza la Aru confermò la nomina del liquidatore. Così mise subito al riparo la nomina del liquidatore. Ma questo poteva dirlo anche con un'unica sentenza. Il prosieguo della causa verteva pertanto sulla validità o non della vendita. Si trattava dunque di stabilire con una seconda sentenza se l'acquirente avesse un valido titolo per acquistare il locale della Cinecorallo. Qui la Aru ha dimostrato ancora più chiaramente il suo essere dalla parte del liquidatore scrivendo che io risultavo favorevole alla nomina del liquidatore. Come potevo esserlo se lo stesso presidente del Tribunale Antonio Porcella aveva riconosciuto che ero contrario alla nomina del liquidatore e ne aveva dichiarato la revoca? Con la seconda sentenza la Aru attribuì al compratore uno stato di buonafe, che gli avrebbe garantito la validità dell'acquisto. La Aru scrisse che era inutile il fatto che io avessi per racc. A.R. diffidato il promissario acquirente dal comprare perché era in corso la causa con cui chiedevo la revoca della nomina del liquidatore. E gli spiegavo in 4 pagine il motivo per cui la nomina del liquidatore era illegittima. La Aru scrisse che io non avevo alcun titolo per diffidare il promissario acquirente dall'acquistare perché il promissario acquirente doveva attenersi soltanto a ciò che gli diceva il liquidatore. Quando aprii un giudizio ordinario per chiedere la revoca della nomina del liquidatore il promissario acquirente, istigato dal liquidatore che gli disse che la mia Racc. A.R. non aveva alcun valore, accettò che il liquidatore con un secondo preliminare di vendita anticipasse la data di compravendita e senza che io potessi venire a conoscenza del secondo preliminare per mettermi di fronte al fatto compiuto e non potessi diffidare il notaio dallo stipulare essendovi una causa in corso vertende sulla richiesta di revoca della nomina del liquidatore. Qui non si tratta solo di errore da parte della Aru. Si tratta di ben altro. Infatti la Aru, per giustificare la richiesta di pagamento della parcella del liquidatore, scrisse che la notifica ai soci, invece che alla società, era valida perché la presenza dei tre soci in giudizio equivaleva alla presenza in giudizio della società. Era vero. Ma non considerò che questa verità valeva solo nel caso in cui non vi fossero dissidi tra i soci, altrimenti il giudice deve richiedere la nomina di un curatore speciale, che non fu mai nominato. Adesso debbo aggiungere un altro fatto a dimostrazione che la Aru ha agito contro di me con malanimo per favorire il liquidatore. Prima di rivolgermi al presidente del Tribunale Antonio Porcella che revocò la nomina del liquidatore avevo aperto un giudizio ordinario per chiedere la revoca della nomina del liquidatore. Da notare che la Aru a p. 6 della prima sentenza aveva riconosciuto che avevo aperto un giudizio ordinario per chiedere urgentemente la sospensione e poi la revoca della nomina del liquidatore. Ma poi se ne dimentica e a p. 11 mi rimprovera di non avere aperto un giudizio ordinario. Anche questo particolare è incredibile. Può un giudice dire una cosa e poi dire il contrario non ricordando quanto scritto prima? Il suddetto giudizio ordinario (in forma di ricorso) diede luogo ad una ordinanza stesa da Tiziana Marogna che, morta l'anno scorso, era passata in Corte d'Appello, e irritualmente nello stesso Collegio della Aru, in violazione della norma che richiede che un giudice non possa giudicare nel grado superiore se aveva già giudicato in Tribunale la stessa vicenda. Andiamo avanti.
Il mio avvocato concludeva chiedendo il RIGETTO della domanda avversaria di nomina del liquidatore. Aspettai che l'Onnis (morto qualche anno dopo) dopo pochi mesi andasse in pensione perché il suo successore, Antonio Porcella, revocasse la nomina del liquidatore, che infatti fu revocata l'11 dicembre 1997 risultando la mia contrarietà. La Aru estrapolò anch'essa una frase per confermare che io fossi favorevole alla nomina del liquidatore. Incredibile ma vero. Con la prima sentenza la Aru confermò la nomina del liquidatore. Così mise subito al riparo la nomina del liquidatore. Ma questo poteva dirlo anche con un'unica sentenza. Il prosieguo della causa verteva pertanto sulla validità o non della vendita. Si trattava dunque di stabilire con una seconda sentenza se l'acquirente avesse un valido titolo per acquistare il locale della Cinecorallo. Qui la Aru ha dimostrato ancora più chiaramente il suo essere dalla parte del liquidatore scrivendo che io risultavo favorevole alla nomina del liquidatore. Come potevo esserlo se lo stesso presidente del Tribunale Antonio Porcella aveva riconosciuto che ero contrario alla nomina del liquidatore e ne aveva dichiarato la revoca? Con la seconda sentenza la Aru attribuì al compratore uno stato di buonafe, che gli avrebbe garantito la validità dell'acquisto. La Aru scrisse che era inutile il fatto che io avessi per racc. A.R. diffidato il promissario acquirente dal comprare perché era in corso la causa con cui chiedevo la revoca della nomina del liquidatore. E gli spiegavo in 4 pagine il motivo per cui la nomina del liquidatore era illegittima. La Aru scrisse che io non avevo alcun titolo per diffidare il promissario acquirente dall'acquistare perché il promissario acquirente doveva attenersi soltanto a ciò che gli diceva il liquidatore. Quando aprii un giudizio ordinario per chiedere la revoca della nomina del liquidatore il promissario acquirente, istigato dal liquidatore che gli disse che la mia Racc. A.R. non aveva alcun valore, accettò che il liquidatore con un secondo preliminare di vendita anticipasse la data di compravendita e senza che io potessi venire a conoscenza del secondo preliminare per mettermi di fronte al fatto compiuto e non potessi diffidare il notaio dallo stipulare essendovi una causa in corso vertende sulla richiesta di revoca della nomina del liquidatore. Qui non si tratta solo di errore da parte della Aru. Si tratta di ben altro. Infatti la Aru, per giustificare la richiesta di pagamento della parcella del liquidatore, scrisse che la notifica ai soci, invece che alla società, era valida perché la presenza dei tre soci in giudizio equivaleva alla presenza in giudizio della società. Era vero. Ma non considerò che questa verità valeva solo nel caso in cui non vi fossero dissidi tra i soci, altrimenti il giudice deve richiedere la nomina di un curatore speciale, che non fu mai nominato. Adesso debbo aggiungere un altro fatto a dimostrazione che la Aru ha agito contro di me con malanimo per favorire il liquidatore. Prima di rivolgermi al presidente del Tribunale Antonio Porcella che revocò la nomina del liquidatore avevo aperto un giudizio ordinario per chiedere la revoca della nomina del liquidatore. Da notare che la Aru a p. 6 della prima sentenza aveva riconosciuto che avevo aperto un giudizio ordinario per chiedere urgentemente la sospensione e poi la revoca della nomina del liquidatore. Ma poi se ne dimentica e a p. 11 mi rimprovera di non avere aperto un giudizio ordinario. Anche questo particolare è incredibile. Può un giudice dire una cosa e poi dire il contrario non ricordando quanto scritto prima? Il suddetto giudizio ordinario (in forma di ricorso) diede luogo ad una ordinanza stesa da Tiziana Marogna che, morta l'anno scorso, era passata in Corte d'Appello, e irritualmente nello stesso Collegio della Aru, in violazione della norma che richiede che un giudice non possa giudicare nel grado superiore se aveva già giudicato in Tribunale la stessa vicenda. Andiamo avanti.
Con la prima sentenza la Aru confermò la nomina del liquidatore. Così mise subito al riparo la nomina del liquidatore. Ma questo poteva dirlo anche con un'unica sentenza. Il prosieguo della causa verteva pertanto sulla validità o non della vendita. Si trattava dunque di stabilire con una seconda sentenza se l'acquirente avesse un valido titolo per acquistare il locale della Cinecorallo. Qui la Aru ha dimostrato ancora più chiaramente il suo essere dalla parte del liquidatore scrivendo che io risultavo favorevole alla nomina del liquidatore. Come potevo esserlo se lo stesso presidente del Tribunale Antonio Porcella aveva riconosciuto che ero contrario alla nomina del liquidatore e ne aveva dichiarato la revoca? Con la seconda sentenza la Aru attribuì al compratore uno stato di buonafe, che gli avrebbe garantito la validità dell'acquisto. La Aru scrisse che era inutile il fatto che io avessi per racc. A.R. diffidato il promissario acquirente dal comprare perché era in corso la causa con cui chiedevo la revoca della nomina del liquidatore. E gli spiegavo in 4 pagine il motivo per cui la nomina del liquidatore era illegittima. La Aru scrisse che io non avevo alcun titolo per diffidare il promissario acquirente dall'acquistare perché il promissario acquirente doveva attenersi soltanto a ciò che gli diceva il liquidatore. Quando aprii un giudizio ordinario per chiedere la revoca della nomina del liquidatore il promissario acquirente, istigato dal liquidatore che gli disse che la mia Racc. A.R. non aveva alcun valore, accettò che il liquidatore con un secondo preliminare di vendita anticipasse la data di compravendita e senza che io potessi venire a conoscenza del secondo preliminare per mettermi di fronte al fatto compiuto e non potessi diffidare il notaio dallo stipulare essendovi una causa in corso vertende sulla richiesta di revoca della nomina del liquidatore. Qui non si tratta solo di errore da parte della Aru. Si tratta di ben altro. Infatti la Aru, per giustificare la richiesta di pagamento della parcella del liquidatore, scrisse che la notifica ai soci, invece che alla società, era valida perché la presenza dei tre soci in giudizio equivaleva alla presenza in giudizio della società. Era vero. Ma non considerò che questa verità valeva solo nel caso in cui non vi fossero dissidi tra i soci, altrimenti il giudice deve richiedere la nomina di un curatore speciale, che non fu mai nominato. Adesso debbo aggiungere un altro fatto a dimostrazione che la Aru ha agito contro di me con malanimo per favorire il liquidatore. Prima di rivolgermi al presidente del Tribunale Antonio Porcella che revocò la nomina del liquidatore avevo aperto un giudizio ordinario per chiedere la revoca della nomina del liquidatore. Da notare che la Aru a p. 6 della prima sentenza aveva riconosciuto che avevo aperto un giudizio ordinario per chiedere urgentemente la sospensione e poi la revoca della nomina del liquidatore. Ma poi se ne dimentica e a p. 11 mi rimprovera di non avere aperto un giudizio ordinario. Anche questo particolare è incredibile. Può un giudice dire una cosa e poi dire il contrario non ricordando quanto scritto prima? Il suddetto giudizio ordinario (in forma di ricorso) diede luogo ad una ordinanza stesa da Tiziana Marogna che, morta l'anno scorso, era passata in Corte d'Appello, e irritualmente nello stesso Collegio della Aru, in violazione della norma che richiede che un giudice non possa giudicare nel grado superiore se aveva già giudicato in Tribunale la stessa vicenda. Andiamo avanti.
La Marogna scrisse con ordinanza che mi sarei dovuto rivolgere alla Cassazione e non a lei in Tribunale. Rigettò dunque la mia domanda di revoca della nomina del liquidatore con una sentenza di mero rito. La Marogna aveva fatto riferimento ad una giurisprudenza minoritaria che richiedeva nel mio caso il ricorso in Cassazione e non il ricorso in Tribunale. Ignorò completamente la giurisprudenza maggioritaria che richiedeva il ricorso in Tribunale, come avevo fatto io. E l'ultima sentenza della Cassazione su questo argomento era a ridosso dell'ordinanza, che uscì l'11 novembre 1997. Senza nemmeno attendere la notifica in data 20 novembre dell'ordinanza il liquidatore procedette alla vendita il 13 novembre rendendo inutile un mio ricorso al Collegio, sempre per mettermi di fronte al fatto compiuto. E' per questo motivo che ricorsi allora al nuovo presidente del Tribunale Antonio Porcella, che in data 11 dicembre 1997 revocò la nomina del liquidatore. Ebbene, la Aru scrisse che la nomina del liquidatore era giustificata anche dal fatto che con l'ordinanza della Marogna era stata rigettata la mia domanda di revoca della nomina del liquidatore. La Aru considerò l'ordinanza alla stregua di una sentenza passata in giudicato. La Aru scrisse infatti nella sentenza che il liquidatore era confortato dal fatto che la Marogna aveva rigettato il mio ricorso per ottenere la sospensione della nomina del liquidatore. Se da un giudizio in corso dipende l'esito di un'altro giudizio è evidente che bisogna attendere la conclusione di un precedente giudizio per evitare due possibili sentenze contrastanti. La Aru aggiunse un'altra perla alle sue due scriteriate sentenze. Infatti la Aru arrivò persino a citare la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite 11104/2002 che aveva cancellato la giurisprudenza minoritaria di cui la Marogna si era servita per rigettare il mio ricorso per lasciare valida la giurisprudenza maggioritaria, che la Marogna aveva del tutto ignorato. E penso volutamente per favorire la conferma della nomina del liquidatore. Ma la Aru avrebbe dovuto tener conto di questa sentenza della Cassazione per dare ragione a me. E invece, paradossalmente, non ne tenne conto, come d'altronde non tenne conto di altre sentenze della Cassazione citate contro di me mentre invece erano favorevoli a me. Un giudice come la Aru meriterebbe di essere licenziata. O perché incapace di ragionare non avvedensodi che le sentenze della Cassazione riportate dalla Aru contro di me erano tutte favorevoli a me. O perché era anche lei in collusione con il liquidatore, che viene a trovarsi in confidenza personale con i giudici nella sua qualità di collaboratore dei giudici che dirigono la Sezione fallimentare del Tribunale.
E ora un'altra osservazione. La Aru, come gli altri giudici che ebbero a che fare con la mia vicenda, è giunta a rimproverarmi paradossalmente che io avevo intralciato l'opera del liquidatore nominato su richiesta dei due soci di minoranza. Pertanto secondo la Aru io non dovevo ostacolare l'operato del liquidatore pur essendo socio di maggioranza nella misura del 66%. Anche per questo scellerata difesa del liquidatore la Aru dovrebbe essere censurata e trovare un giusto giudizio contro di lei. La Aru non ha tenuto conto della conseguenza di una sentenza della Corte d'Appello che dichiarava nulla la sentenza del Tribunale con cui era stata revocata la mia carica di amministratore. Veniva a cadere pertanto il motivo per cui i due soci di minoranza avevano chiesto la nomina del liquidatore rifiutando la mia richiesta di fare uno dei due l'amministratore con speciosi motivi. Se in Corte d'Appello era stata dichiarata nulla la sentenza con cui era stata revocata la mia nomina di amministratore ne conseguiva che io ero stato sempre amministratore. E pertanto anche per questo motivo non poteva essere giustificata la nomina di un liquidatore, in contrasto con il fatto che io ero stato sempre amministratore. La Aru avrebbe dovuto riconoscere le conseguenze a me favorevoli della sentenza della Corte d'Appello. Non potevano sussistere insieme liquidatore e amministratore. E' gravissimo il fatto che la Aru abbia voluto ignorare la sentenza della Corte d'Appello che demoliva tutto l'operato del liquidatore, risultando illegittima la sua nomina. Io avevo scritto al promissario acquirente che avrebbe dovuto evitare di comprare la Cinecorallo perché vi era un giudizio in corso riguardare la revoca della mia carica di amministratore. Al promissario acquirente avevo scritto spiegandogli tutto ciò, cioè che la nomina del liquidatore sarebbe risultata illegittima se fossi tornato ad essere amministratore. Ma per la Aru la mia racc. A.R. indirizzata al promissario acquirente non poteva avere alcuna importanza in difetto di un provvedimento giudiziario che riconoscesse la nullità della revoca mia dalla carica di amministratore. La Aru ha premiato l'operato del liquidatore senza tener conto degli sviluppi successivi che portarono alla nullità della nomina del liquidatore. Tornato ad essere amministratore, come riconobbe il giudice del Registro, che mi riammise nella carica di amministratore, veniva demolita la nomina del liquidatore e dunque tutto il suo operato. E invece la Aru, per difendere ad ogni costo la nomina del liquidatore, si è resa colpevole della mancata considerazione che era nulla la nomina del liquidatore. Anzi, scrisse che rimaneva valida la nomina del liquidatore con tutto il suo operato. Giudici simili dovrebbero subire le conseguenze del loro operato a danno di chi ha dovuto sopportare ingiustamente le loro sentenze. Perché anche nel campo del civile le loro sentenze possono avere conseguenze gravemente ingiuste, a tal punto da segnare negativamente tutta l'esistenza.
Un'ultima importante osservazione. In giudizio è stata fatta valere da parte mia l'actio nullitatis. Ebbenne, la Aru ha scritto che non si doveva far valere l'actio nullitatis perché tutta la vicenda doveva essere giudicata in base all'art. 742 del Codice di procedura civile. Vi è da domandarsi se la Aru abbia detto ciò per sua ignoranza o per altro grave motivo. La Aru non ha considerato che l'art. 742 appartiene ai provvedimenti assunti in sede di volontaria giurisdizione che non danno mai luogo ad un giudicato essendo i provvedimenti camerali rimovibili in ogni tempo salvo il diritto dei terzi in buonafede. Pertanto la vicenda trattata con due sentenze non poteva essere considerata in base all'art. 742. In questo caso vi è da domandarsi se la Aru abbia detto ciò solo per ignoranza o per altro motivo più grave dell'ignoranza.
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