Per estirpare definitivamente le mafie bisogna usare le stesse armi che usano esse perché altrimenti è come pretendere di combattere con fucili un esercito dotato di armi pesanti. Piaccia o non piaccia solo la pena di morte può estirpare questo cancro che rode non soltanto l'economia ma anche tutto il tessuto sociale del meridione. Il fine giustifica i mezzi. Il fascismo addormentò la mafia con il prefetto di ferro Cesare Mori ma non seppe estirparla. Il fascismo non volle andare oltre perché ad un certo punto preferì mettersi d'accordo con la mafia con un reciproco accordo esautorando Cesare Mori. Mi fanno pena le manifestazioni pubbliche contro la mafia, come mi fa pena il pur coraggioso Nicola Gratteri, che non si rende conto che non si può democraticamente estirpare le mafie, che hanno un fatturato annuo di 230 miliardi di euro, rovinando tutta l'economia del sud con le estorsioni. Non serve riuscire a sbattere in galera i boss, perché questi vengono sostituiti da altri. Solo l'eliminazione fisica dei capi mafia può porre termine al loro potere. Per questo è necessario porre in atto anche la tortura perché vengano fatti i nomi dei capi mafia. Che, se colpevoli di assassini o di essere mandanti di assassini, debbono essere giustiziati insieme con gli assassini. Lo Stato non può venire a patti con i cosiddetti collaboratori di giustizia. Come scrisse Cesare Beccaria nel famoso Dei delitti e delle pene, pur contraddicendosi nel suo dichiararsi contrario alla pena di morte. D'altronde Beccaria continuò a giustificare la pena di morte “quando i
disordini tengon luogo di leggi”. Come nel caso delle mafie.
Riporto ora quanto scrissi nel mio Scontro tra culture e metacultura scientifica.
Sul
diritto naturale si fonda la giustificazione della pena di morte.
La condanna della pena di morte discende dalla solita confusione
tra morale e diritto, che porta lo Stato a sostituirsi alla vittima
innocente che non avrebbe voluto moralmente perdonare, con la
conseguenza contraddittoria che l’assassino avrebbe un diritto
naturale alla vita maggiore rispetto a quello della vittima. Coloro
che, “allignando nella palude dell’emotivo”,
gonfi di sentimento, ma privi di ragione, attribuiscono ipocritamente
alla pena una funzione rieducativa (come si desume dall’art. 27
della Costituzione italiana), e non afflittiva, ritengono barbari i
sostenitori della pena di morte.
Tra
questi barbari dovrebbero essere inclusi allora anche il fondatore
del cristianesimo, S. Paolo (che nell’Episola
ai Romani riconobbe
al governo, anche pagano, l’jus
gladii, cioè il
diritto di spada), nonché il maggiore Padre della Chiesa, S.
Agostino, il maggiore dottore di essa, S. Tomaso, il padre del
liberalismo moderno, Locke, il maggiore filosofo dell’Illuminismo,
Kant, sino a giungere a Pio XII, che, proposto per la beatificazione
da Giovanni Paolo II, difese una concezione vendicativa della pena e
giustificò la pena di morte vedendo nel disprezzo dell’ordine
pubblico un’opposizione a Dio (Acta
Apostolicae Sedis 47,
1955). Pio XII. l’ultimo grande papa. Dopo di lui il caos nella
Chiesa cattolica. Giovanni Paolo II, facendo visita ad un carcere,
invitò i carcerati a sopportare la loro croce, come se i delinquenti
di ogni specie potessero essere considerati vittime e non carnefici.
Il buonismo che uccide la giustizia.
Platone
nel Protagora
afferma che è comando divino l’uccidere gli individui incapaci di
giustizia, in quanto sono una piaga sociale. E nelle Leggi
(L. IX) è prevista la pena di morte per gli omicidi volontari e
l’esilio per due o tre anni per quelli involontari, essendo
ritenuti tali quelli causati da uno stato d’ira motivato, che,
tuttavia, non non vale come attenuante nel caso di patricidio o
matricidio. Aristotele (Etica
nicomachea, V, 5),
pur sfiorando soltanto l’argomento, scrive che “alcuni ritengono
che la legge del taglione sia assolutamente il giusto; e così
affermarno i Pitagorici: essi infatti definirono in senso assoluto il
giusto come il rendere agli altri il contraccambio. Ma la legge del
taglione non si accorda con la giustizia distributiva né con quella
regolatrice”, cioè compensativa del danno subito. Infatti subito
dopo Aristotele spiega che è più grave colpire un magistrato perché
in tal caso chi lo colpisce dovrà non soltanto essere colpito, ma
anche punito. Dunque Aristotele, benché non accenni espressamente
alla pena di morte, chiarisce che la legge del taglione è la base
della giustizia. Rimane sottinteso che l’assassino merita la
morte che egli ha inflitto ad altri.
Seneca,
autore delle Lettere a
Lucilio, che possono
essere considerate il capolavoro della filosofia morale di ogni
tempo, scrive nel De
clementia che la
legge nel punire i delitti può applicare anche la pena di morte,
“estirpando i malfattori dal corpo sociale per assicurare la
tranquilla convivenza degli altri”.
Il
diritto romano consolidò la teoria che la giustizia dovesse
ritenersi pubblica vendetta nei confronti di chi attentasse al bene
comune, identificato con l’utilità sociale. Nell’età moderna il
diritto romano fu elaborato da filosofi e giuristi secondo
l’indirizzo del diritto naturale, per trovare in esso la
giustificazione della libertà di pensiero, ma anche quella della
pena di morte in difesa dell’ordine pubblico
Nelle
LettereAgostino
evidenzia come il perdono possa avere conseguenze negative su chi,
invece di correggere la propria condotta, incrudelisca nella sua
arroganza, oppure, correttosi nella sua condotta, induca tuttavia
altri ad approfittare sperando in eguale impunità. Riprendendo il
pensiero di S. Paolo, Agostino scrive: “Se fai il male, abbi paura,
poiché l’autorità non senza ragione porta la spada; essa infatti
è strumento per infliggere punizione ai malfattori in nome di Dio”.
Inoltre S. Agostino scrisse nel De
libero arbitrio che
“se l’omicidio consiste nel distruggere o uccidere un uomo,
talvolta si può si può uccidere senza commettere peccato; questo
vale per il soldato col nemico, per il giudice o il ministro con
coloro che fanno del male”.
In
Agostino prevale la teoria della prevenzione come giustificazione
della pena di morte. Una funzione prevalentemente retributiva, oltre
che emendativa e di prevenzione, ha, invece, la pena di morte per S.
Tomaso, che nella Summa
theologica (II, II,
q. 68, a.1) giustifica la pena come vendetta che si esercita sui
malvagi in quanto questi usurpano i diritti di Dio e nella Summa
contra Gentiles
(III, cap. 146), dopo aver scritto che la vita del delinquente deve
essere sacrificata, allo stesso modo in cui “il medico taglia a
buon diritto e utilmente la parte malata", aggiunge che “uccidere un
uomo che pecca può essere un bene come uccidere un’animale nocivo.
Infatti un uomo cattivo è peggiore e più nocivo di un animale
nocivo”. Vi è dunque da domandarsi quale credibilità possa avere
oggi la Chiesa, che, rinnegando circa 2000 anni di dottrina, da S.
Paolo ad oggi, ha abolito nel 1999 dal Catechismo
la pena di morte. La condanna della pena di morte vuole essere
espressione di superiorità morale (dettata dal sentimento), ma è di
fatto espressione di inferiorità giuridica, causata dalla corruzione
del diritto da parte della morale.
Montaigne
nei Saggi
(1580) scrive, giustificando la pena di morte, che “non si corregge
colui che è impiccato; si correggono gli altri per mezzo suo”.
Tale giustificazione prescindeva da una concezione retributiva, e
perciò da diritto naturale, perché Montaigne, esprimendo un
relativismo culturale, faceva discendere le leggi dal costume di un
popolo, scrivendo che “le leggi della coscienza, che noi diciamo
nascere dalla natura, nascono invece dal costume…Per cui accade che
quello che è fuori dai cardini del costume lo si giudica fuori dei
cardini della ragione”.
Non si capisce pertanto come egli potesse pretendere di impiegare la
ragione per giudicare i costumi. conseguiva Montesquieu ne
Lo spirito delle leggi (1749),
dove si dà la prima chiara formulazione della divisione dei poteri,
scrive che “la pena di morte è provocata dalla natura delle
cose…Essa è come il rimedio della società malata”.
Rousseau
nel Contratto sociale (1762) considera la pena di morte entro una concezione
retributiva sul presupposto che il cittadino è obbligato ad obbedire
alla volontà generale (della maggioranza) quale condizione della
conservazione del patto sociale, che implica la conservazione della
vita dei contraenti. Ma chi vuole conservare la vita con il
contributo degli altri deve essere anche disposto a morire dal
momento in cui cessa di essere membro della società perché ne è
divenuto nemico con il suo delitto. La conservazione della società
in tal caso è incompatibile con quella del criminale.
Scrive
Rousseau nel Contratto
sociale che “è
appunto per non essere vittime di un assassino che noi consentiamo a
morire se diventiamo tali…Ogni malfattore diviene a causa dei suoi
delitti nemico della patria; cessa di esserne membro; a questo punto
la conservazione dello Stato è incompatibile con la sua; bisogna che
uno dei due perisca”.
Ha
scritto Kant: “Se poi egli ha ucciso, deve morire. Qui non esiste
alcun altro surrogato che possa soddisfare la giustizia. Non c’è
alcuna omogeneità tra una vita per quanto penosa e la morte; e di
conseguenza non esiste altra eguaglianza tra il delitto e la
punizione, fuorché nella morte giuridicamente inflitta al criminale”
(Metafisica dei
costumi, parte II,
sez. I, nota).
E
Schopenhauer, utilizzando contro Kant la seconda forma
dell’imperativo categorico dello stesso Kant (“agisci in modo da
trattare sempre l’umanità, tanto nella tua persona quanto nella
persona di tutti gli altri, anche come fine, mai soltanto come
mezzo”, osservava, rincarando la dose, che essa era infondata
alla luce della giustificazione della pena di morte: “A quella
formula ci sarebbe da obiettare che il delinquente condannato a morte
è trattato, e giustamente, soltanto come mezzo e non come fine, come
mezzo indispensabile per confermare alla legge, se attuato, la forza
deterrente, nella quale appunto consiste il suo fine”. In sostanza, per Schopenhauer l’assassino non fa parte
dell’umanità, e dunque la sua vita cessa di essere un fine per
diventare solo un mezzo della forza deterrente della legge. Ma, in
effetti, Kant era alieno da qualsiasi concezione utilitaristica della
pena, come quella di Schopenhauer, che vedeva nella pena un mero
mezzo per ottenere un bene per la società. Per Kant è lo stesso
delitto che richiede una proporzionata pena come imperativo
categorico non potendo il condannato a morte essere utilizzato come
esempio che serva da deterrente. Si può dire che per Kant la pena di
morte si giustifica sulla base della considerazione che l’uomo,
anche quando è un criminale, non può mai essere considerato un
mezzo, per cui lo stesso criminale dovrebbe richiedere per sé la
pena di morte per riscattarsi come uomo.
Verso
la fine del ‘700 Giovanni Domenico Romagnosi (1761-1835) in Genesi
del diritto penale
(1791), considerando che il diritto penale trova la sua
giustificazione nella difesa della società e nella salvaguardia dei
cittadini, ritenne che la pena giusta fosse quella che meglio
garantisse la conservazione dei cittadini. Pertanto qualsiasi pena
era giustificata. E in Memoria
sulle pene capitali
(1830) scrisse che “non si tratta più di vedere se esista il
diritto di punire sino alla morte: ma bensì se esiste il bisogno di
esercitare questodiritto…Chi commette un delitto commette un’azione
senza diritto…Dunque il male irrogato per difesa necessaria al
facinoroso è un fatto di diritto. Dunque se questo male
dovess’essere spinto fino alla morte del facinoroso, questa morte
sarebbe data con diritto…Voler poi negare indefinitivamente questo
bisogno sarebbe lo stesso come dire in chirurgia non potersi dar il
caso di dover fare l’amputazione di un membro”. Romagnosi
riteneva che la galera, pur senza lavoro, fosse per molti non un
castigo ma un premio.
Hegel
vide nel delitto il prevalere della volontà del singolo sulla
volontà universale, per cui la pena consiste nel rovesciare la
volontà del reo restaurando la volontà universale, che non
significa recuperare il delinquente.
In
Lineamenti di
filosofia del diritto
(1821) Hegel espose, come Kant, una concezione retributiva della
pena, che ha la funzione di restaurare l’ordinamento violato.
Criticando anch’egli, come Kant, Beccaria, ricononobbe allo Stato
il diritto di applicare la pena di morte, giacché “l’annientamento
del diritto è taglione, senza per questo essere vendetta”.
L’abolizionista
si trova in compagnia di Robespierre, che, prima di cambiare idea
pochi anni dopo, scriveva nei
Discorsi sulla pena di morte,
avvalendosi dell’argomento del possibile errore giudiziario, che la
pena di morte era un eccesso di severità, e precisava: “un
vincitore che tagli la gola ai suoi prigionieri è definito un
barbaro”. Egli si poneva contro il Codice penale approvato
dall’Assemblea costituente nel 1791, che riconfermava la pena di
morte prevista dalle leggi dell’ancien
regime.
L’abolizionista si trova in compagnia anche dell’anarchico Max
Stirner, che nell’opera L’unico
e la sua proprietà
concepiva il diritto come come legato all’arbitrio del singolo, sì
da poter scrivere: “Se tu riconduci il diritto alla sua origine, in
te, esso diventerà il tuo diritto, e sarà giusto ciò che per te è
giusto”. La conseguenza è che per Stirner il crimine esiste
soltanto perché esiste il dominio della legge che si ammanta di
sacralità, e non viceversa, e la punizione si giustifica soltanto
perché lo Stato si arroga il diritto di esercitare una vendetta
chiamata punizione. Si può vedere come il ragionamento degli
abolizionisti nasconda le stesse premesse di una concezione anarchica
dello Stato, il cui diritto di punire si fonderebbe unicamente su una
pretesa sacralità della legge. Stirner non si avvide che, partendo
dalla sua concezione anarchica dell’individuo, a difesa
dell’unicità della vita, intesa come espressione di solo egoismo,
avrebbe dovuto ritenere normale l’omicidio, e innaturale
l’intervento della legge a difesa della vita dello stesso egoista.
L’assolutizzazione dell’individuo porta a giustificare,
contraddittoriamente, il suo annullamento sulla base di una
concezione della legge intesa come espressione della forza, e non
come difesa del diritto naturale all’autoconservazione.
Il
famoso Dei delitti e
delle pene (1764) di
Beccaria nell’escludere la pena di morte esprime una concezione
contrattualistica e utilitaristica della legge,
e pertanto non può che escludere una concezione retributiva della
pena. Secondo Beccaria dal contratto sociale non deriva il diritto
dello Stato di applicare la pena di morte perché gli uomini non
possono avere contrattato ciò, dando agli altri il potere di
ucciderli. Ma si noti come l’affermazione di Beccaria sia, oltre
che illogica, soltanto una petizione di principio. Infatti gli uomini
che avessero escluso la pena di morte sin dalla fase del contratto
sociale per timore di essere uccisi avrebbero ammesso di aderire
contraddittoriamente (perché in malafede) al contratto, avendo già
d’allora intenzione di uccidere, mentre il contratto nasceva
perché nessuno potesse più rimanere vittima degli altri. Chi non
avesse avuto intenzione di uccidere non avrebbe avuto paura di
richiedere allo Stato la pena di morte, per maggiore tutela della
propria vita, ma, al contrario, l’avrebbe impedita chi avesse avuto
in animo di uccidere, pur aderendo al contratto. Perciò l’esempio
di Beccaria giustifica solo la malafede.
Per
Beccaria la pena ha la funzione di distogliere gli altri dal
commettere eguale reato, mentre gli è estranea una concezione
emendativa della pena, che serva al reo per redimersi. Ma si tratta
di una giustificazione logicamente insostenibile, giacché 1) o tutti
si dovrebbero sentire distolti; 2) o la pena non serve a tutti quelli
che non si siano sentiti distolti, mentre per tutti gli altri sarebbe
inutile.
La
pena serve soltanto a quelli che non si sentano distolti. Ma questa è
una tautologia che non spiega alcunché.
Le
argomentazioni di Beccaria contro la pena di morte sono dunque
risibili. Egli scrive: “Qual può essere il diritto che si
attribuiscono gli uomini di trucidare i loro simili? Non certamente
quello da cui risultano la sovranità e le leggi…Non è dunque la
pena di morte un diritto…ma è una guerra della nazione con un
cittadino, che giudica necessaria o utile la distruzione del suo
essere”. Quale enorme confusione di idee! Da una parte un assassino
viene considerato moralisticamente simile alla vittima innocente,
dall’altra si presenta come negativo ciò che è positivo, che lo
Stato, come in una guerra, ritenga necessario o utile usare le armi
da guerra contro il nemico. L’argomentazione di Beccaria si rivolge
contro di lui. Ma lungi da qualsiasi considerazione
filosofico-umanitaria l’illuminista Beccaria è indotto a chiedere
per il carcere perpetuo “una schiavitù perpetua! “fra ceppi o le
catene”, in cui “il disperato non finisce i suoi mali”, come,
invece, con la pena di morte. Beccaria condanna lo Stato che compra
le delazioni e impone taglie: “Chi ha la forza di difendersi non
cerca di comprarla. Di più, un tal editto sconvolge tutte le idee di
morale e di virtù, che ad ogni minimo vento svaniscono nell’animo
umano. Ora le leggi invitano al tradimento, ed ora lo
puniscono…Invece di prevenire un delitto, ne fa nascere cento.
Questi sono gli espedienti delle nazioni deboli, le leggi delle quali
non sono che istantanee riparazioni di un edificio rovinoso che
crolla da ogni parte”.
D’altra parte, Beccaria (Dei
delitti e delle pene,
cap. XXVII) continuò a giustificare la pena di morte se “la morte
di qualche cittadino diviene necessaria quando la nazione ricupera o
perde la sua libertà, o nel tempo dell’anarchia, quando i
disordini tengon luogo di leggi”.
Bisognerebbe
dunque concludere che Beccaria non sarebbe oggi contrario alla pena
di morte almeno per i delitti di mafia, in cui “i disordini tengon
luogo di leggi”, o contro i trafficanti di droga, cioè di
morte, siano collegati o non con la mafia. La mafia non può
essere combattuta democraticamente, ma sospendendo nelle regioni
mafiose ogni forma di rappresentanza politica, esposta localmente ai
ricatti mafiosi, e ogni forma di garanzia costituzionale nei confroni
delle famiglie mafiose, a cui soggiace anche tutto l’apparato
giudiziario, dalle guardie carcerarie ai direttori delle carceri sino
ai magistrati che dovrebbero giudicare i criminali mafiosi, i quali
smetterebbero di comandare e ricattare anche dal carcere soltanto se
venissero giustiziati con la pena di morte. Soltanto da morti non
potrebbero più comandere e ordinare altre uccisioni. Si sa quali
sono le famiglie mafiose, e quando si peschi dentro di esse si pesca
sempre bene, senza andare per il sottile. Uno Stato che non voglia
intendere ciò è o buffone o connivente con questa feccia di specie
soltanto biologicamente umana. Merito principale di Beccaria è
l’avere evidenziato la necessità di “una proporzione tra i
delitti e le pene”. Ma proprio tale proporzione sarà rivendicata
da Kant contro Beccaria per giustificare la pena di morte.
Oggi
nella dottrina penale americana prevale una concezione retributiva
della pena che giustifica la posizione di Kant basata sul principio
di eguaglianza. La legge del taglione (lex
talionis) raccomanda
di “fare agli altri ciò che questi hanno fatto a te”, come
rafforzativa della regola
aurea secondo cui
bisogna “fare agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te”
(norma evangelica). In base alla lex
talionis si
ripristina l’eguaglianza che è stata turbata dal crimine E’
questa la tesi di J. H. Reiman.
In base a tale principio il crimine è un attacco alla sovranità
dell’individuo che pone il criminale in una posizione di
illegittima sovranità su un altro. La vittima ha il diritto, e la
società il dovere, di rettificare la posizione del criminale
riducendone la sovranità nello
stesso grado. La
vittima avrebbe avuto il diritto, ma non il dovere, di perdonare a
chi ha attentato al suo diritto naturale, ma rispettando il principio
che la vita della vittima non possa essere valutata come inferiore
rispetto a quella del suo uccisore. Una pena alternativa come
l’ergastolo (che in Italia non esiste più) non sarebbe in accordo
con il principio di umanità della pena e dell’ipocrita funzione
rieducativa di essa. E’ stato anche scritto: “Chi non avverte che
vi è qualcosa di macabro e di beffardo in un processo nel quale la
vittima non può più udire la propria voce?…Ma vi è di più, chi
uccide con il suo delitto diminuisce in tutti il valore della vita,
togliendo a ognuno un po’ di sicurezza di vivere, il che è come
dire che lo priva di una parte della sua vitalità…L’esclusione
della pena di morte per omicidio è un portato di maggiore civiltà o
non è invece il segno di una minore sensibilità morale e di una
meno chiara percezione del vero?…Chi con deliberato proposito
uccide un uomo deve essere a sua volta ucciso dalla società
costituita, che non può sottrarsi al suo obbligo senza macchiarsi di
una colpa…E’ forse giusto che chi uccida non venga a sua volta
ucciso? E che gli si infligga invece una pena di carcere che sarà
mite in ragione di come saprà difendersi contro un morto”,
grazie ad avvocato prezzolato o al solito psicologo o sociologo di
turno pronto a trovare tutte le attenuanti generiche e specifiche? Si
vuole spesso dimostrare che l’assassino nel momento del crimine
fosse incapace di intendere e volere. Ma poi riacquista sempre la
lucidità! Si pretende assurdamente che il criminale si riconcili con
la società senza tenere in alcun conto la vita dell’ucciso. Gli
abolizionisti sono proprio coloro che ipocritamente o disonestamente
tengono in minor valore la vita umana, stando a difesa degli
assassini. Questo discorso vale anche
per
Amnesty International,
che, come direbbe Hegel, alla ragione sostituisce la “brodaglia del
cuore” (Lineamenti
di filosofia del diritto,
pref. ): associazione di saccenti presuntuosi e arroganti che credono
di avere un cervello migliore di quello di tutti i pensatori che
abbiamo citato. E, a parte la giustizia che bisogna rendere alla
vittima, anche se morta, vi è un superiore interesse della società
a liberarsi degli assassini che a ritenere “sacra”, come
stupidamente si dice, anche la vita di un criminale.
T.
Sellinvolle
dimostrare con un’indagine statistica che la pena di morte negli
Stati Uniti non aveva un’influenza frenante sugli indici di morte
per omicidio. Gli rispose Isaac Ehrlich,
che scrisse che i metodi statistici erano inattendibili, mentre,
avvalendosi di diverse ipotesi, si poteva affermare che durante il
periodo 1935-69 ciascuna esecuzione capitale aveva prevenuto il
verificarsi di sette o otto omicidi in più. Infatti il criminale, in
base alle offerte di mercato, conforma la sua condotta al desiderio
di massimizzare il suo guadagno e di minimizzare i costi personali.
Quando tra i possibili costi vi è la pena di morte diminuisce il
desiderio di massimizzare il profitto. Ma questi sono argomenti
utilitaristici che non scalfiscono minimamente il principio secondo
cui la vita dell’assassino non deve valere più di quella della sua
vittima.
Chi
è favorevole alla pena di morte ormai non ha più il coraggio di
dirlo pubblicamente o non trova spazio, in Europa, soprattutto in
Italia, per affermarne la giustezza perché i
mass media, operando
una dispotica censura, hanno deciso che i favorevoli alla pena di
morte sono dei barbari, che non debbono corrompere i civili. La
condanna della pena di morte vuole essere espressione di superiorità
morale, ma è di fatto soltanto espressione di inferiorità
giuridica. Da notare
come gli stessi mass
media, essendo
totalmente privi di alcuna capacità o volontà di discutere sul
piano razionale, essendo capaci di fare soltanto affermazioni
moralistiche ed emotive contro la pena di morte, gonfi di sentimento
e vuoti di ragione, confermino che la morale nasce soltanto dal
sentimento e non dalla ragione, perché non trovano altro mezzo di
persuasione, giocando sui sentimenti, che impiegare la telecamera per
far vedere il condannato che soffre o l’ambiente della camera della
morte, approfittando del fatto che non vi è mai una telecamera
pronta a riprendere l’assassino quando infierisce impietosamente
sulla vittima innocente. E se le immagini dell’assassino all’opera
esistessero, ipocritamente non verrebbero fatte vedere con la scusa
di non turbare la sensibilità dello spettatore. Inoltre gli
abolizionisti non vogliono misurarsi con il gran numero di
sostenitori della morte facendo finta che non esistano o impediscono
un pubblico confronto, certamente timorosi di scoprirsi in minoranza.
Essi sono anche dei disonesti arroganti, e pretendono di essere
rappresentanti del progresso civile, sapendo solo demonizzare
verbosamente come incivili chi ha seri argomenti contro di essi.
Sia
almeno riconosciuto ad ognuno il diritto di dichiarare se sia
disposto a perdonare il suo eventuale assassino,
perché lo Stato non si sostituisca alla volontà della vittima
innocente.
E’ contraddittorio che ognuno per legittima difesa possa anticipare
il suo aggressore armato uccidendolo, mentre si riconosce allo stesso
aggressore che abbia anticipato la vittima il diritto di continuare a
vivere. La legittima difesa presuppone che nel momento
dell’aggressione la vita dell’aggressore non disponga più della
tutela della legge e che esso si ponga in uno stato di natura,
ponendo la sua vita alla mercé dell’aggredito. Non si capisce
dunque perché lo Stato restituisca la tutela alla vita
dell’assassino soltanto perché questo è riuscito ad anticipare la
vittima. Vi sono pubblici ministeri, garantisti senza cervello, capaci ormai
di incriminare per omicidio o per eccesso di difesa chi previene un
rapinatore uccidendolo, certamente convinti che l’aggredito debba
prima rischiare di farsi uccidere. La giustizia è in mano anche a
questi individui, con la loro cultura del buonismo che uccide la
giustizia. Essi sanno scioperare soltanto contro qualsiasi
controllo di merito del loro operato, non perché la giustizia abbia
tempi brevi e chi la richiede non debba invecchiare o morire prima di
una sentenza.
Se
si prendesse spunto dal pensiero dei filosofi esistenzialisti – che
hanno mancato di trattare la questione della pena di morte – si
dovrebbe riconoscere che, essendo l’uomo, come essi dicono, una
possibilità autocostitutiva, come esistenza e non come essenza (o
specie), il valore dell’esistenza umana non è dato dal fatto di
essere umana, ma dal fatto di esprimere una possibile esistenza, da
valutare in relazione ad un progetto che è la stessa singolarità
dell’esistenza. Pertanto il criminale non può essere sottratto
alla pena di morte dalla sua essenza umana, che esiste soltanto
biologicamente. Già Pico della Mirandola nell’Oratio
de dignitate hominis immaginava
che Dio dicesse all’uomo: “Tu dominerai la tua natura secondo il
tuo arbitrio…non ti ho fatto né celeste né terreno, né mortale
né immortale, perché di te stesso quasi libero e sovrano artefice
ti plasmassi e ti scolpissi nella forma che avresti prescelto”. Sta
all’uomo, secondo Pico, scegliere se essere soltanto un animale o
di natura divina. Egli è responsabile del suo progetto di vita.
La
morale ha persino corrotto il significato del termine “vendetta”
dandole un significato negativo, se non dispregiativo, mentre in
realtà essa dovrebbe continuare ad essere espressione, come lo fu
nell’antichità greca, di giustizia, in relazione ad una
responsabilità oggettiva, come la intese Platone nelle Leggi.
Che fa lo Stato, con l’infliggere una pena, se non vendicare la
vittima e la stessa società di cui è stato violato l’ordine? Da
notare come si tratti soltanto di una questione di attribuzione,
perché la vendetta, se è attuata dallo Stato, è giustizia, mentre
non lo è se è attuata dalla vittima o da chi per lui.
La
concezione antropocentrica del diritto si palesa anche laddove, in
contrasto con il diritto naturale, si pretenda di giudicare in nome
del popolo. Così in Italia il giudice emana, assurdamente, le
sentenze, sia civili che penali, in nome del popolo italiano. Come se
un popolo potesse essere il fondamento della giustizia e non
meritasse, invece, di essere, a sua volta, giudicato alla luce di una
giustizia universale (o naturale,
secondo la concezione di Platone e di Aristotele) che sovrasta le
particolarità storiche da cui nasce il diritto positivo.
Per di più i giudici in Italia, chiusi in un sistema corporativo,
pretendono di essere padroni, invece che servitori, della giustizia,
e rifiutano con arroganza e con protervia un controllo di merito sul
loro operato, mentre, continuando a sostenere un avanzamento di
carriera per sola anzianità, timorosi di subire un esame, che li
priverebbe della loro vuota arroganza, hanno rivendicato di fatto il
loro diritto all’ignoranza,
giustificata una volta alla TV
dal presidente nazionale della loro associazione con la stupefecente
considerazione che essi “non hanno tempo per studiare”. Ad essi
basta ormai soltanto il computer per conoscere la casistica della
giurisprudenza civile, mentre hanno in odio la dottrina dei
“professori”, perché per essi l’aggiornamento nella dottrina è
solo un’indebita invasione nella giurisprudenza, che si
costruiscono da sé con sentenze prive di dottrina e di cui sono
gelosi come di una cosa propria. In nome del diritto
all’ignoranza ad
essi è permesso scandalosamente dalla legge di passare dalla
magistratura penale a quella civile, e viceversa, senza che abbiano
maturato precedentemente una preparazione nel diritto civile, così
ampio e complesso da richiedere una specializzazione disciplinare
all’interno di esso, mentre si permette alla magistratura penale il
passaggio, senza previo esame, dal ruolo di pubblico ministero a
quello di giudice e si affidano indagini a pubblici ministeri che
hanno da pochi anni superato il concorso di uditore giudiziario, che
rimane l’unico esame della loro vita. Per di più le nuove leve
dei magistrati provengono oggi dalle sgangherate università
italiane, dove la preparazione, anche nelle facoltà di
giurisprudenza, è proporzionale alla demagogica e buffonesca
riforma universiaria che, dopo avere liberalizzato i piani di studi
e l’ingresso a tutti i diplomati – cosicché è possibile
diventare magistrati anche senza avere studiato il latino - ha
aggravato la situazione per il futuro con l’introduzione della
inutile laurea breve di tre anni, che dovrebbe chiamarsi laurea
flebile, non essendo compensata dai due anni successivi di cosiddetta
specializzazione, giacché gli esami del triennio, avendo il vincolo
delle ore da dedicare alla preparazione di ciascun esame, trasformato
così in un esamuncolo, sono ridotti ormai ad una farsa.I palazzi di
giustizia, se oggi sono ricevitorie del lotto, con magistrati
laureati dopo il 1968, domani saranno dei manicomi. D’altra
parte, questa gente, corrotta dal buonismo imperante, che uccide la
giustizia, forte con i deboli, e debole con la mafia, che,
sostituendosi allo Stato, continua a comandare da sempre sia dal
carcere che in libertà, pur conoscendosi i capi della mafia e le
rispettive “famiglie”, pretende di giudicare in nome del popolo
italiano. Deve cessare di esistere l’intoccabilità dei giudici,
che, credendo di essere padroni della giustizia, pretendono, come
categoria privilegiata, di sottrarsi ad essa, ritenendosi al di sopra
di essa e non pagando mai per i danni che causano a terzi per
responsabilità oggettiva,
che, se vale per tutti i cittadini, come principio universale di
giustizia, anche in caso di buona fede, deve valere anche per essi. Se un medico può essere condannato per avere male operato, non si
capisce perché non debba pagare anche un giudice. L’ultimo grado
del giudizio soltanto in parte può porre rimedio a precedenti
sentenze, giacché il danno causato dall’ulteriore tempo trascorso
– a parte le ulteriori spese del giudizio – non può essere
compensato. Ma chi giudicherà i giudici dopo il terzo ed ultimo
grado della Cassazione? Di fronte a sentenze della Cassazione che
possano essere ritenute fondatamente ingiuste alla luce di una
giustizia sostanziale, e non formale, deve esistere una magistratura
superiore, con una Corte Superiore, che, in sostituzione della Corte Europea dei diritti dell'uomo, sia costituita da collegi formati da giudici professori universitari nelle materie giuridiche estratti a sorte essendo essi studiosi del diritto, mentre i giudici togati sono manovali del diritto, anche perché la dottrina, cioè la scienza del
diritto, controlli in ultima istanza la giurisprudenza, se questa
è in chiaro contrasto con la dottrina e la
giurisprudenza cessi di costituire da sola la fonte
dell’interpretazione della legge, ponendo anche rimedio alle
carenze della legge stessa.
Una
sentenza non può essere mai emessa in nome di un popolo, ma in nome
della giustizia, in
quanto volta verso l’universale, in rispetto del diritto naturale,
giacché ogni norma particolare, se pure convenzionale, può
giustificarsi soltanto se non è in contrasto con il diritto
naturale, da cui discende la norma fondamentale neminem
laedere. Ogni altra
norma è convenzionale, giustificabile nei limiti in cui non sia in
contrasto con la norma fondamentale. Ma il mancato rispetto di una
convenzione liberamente sottoscritta dalle parti è una violazione
della norma fondamentale. Ogni Costituzione che pretenda di essere
fondamento di uno Stato liberale dovrebbe avere nel suo primo
articolo il riferimento al diritto naturale come fondamento della
Costituzione stessa.
Ma
il diritto naturale non può essere antropocentricamente il diritto
della sola natura umana, cioè il diritto della ragione, come fu
inteso nell’età moderna, ma il diritto
all’autoconservazione,
come fu prevalentemente inteso nel Medioevo cristiano sulla base
della legge naturale, a cui fecero riferimento sia Platone che
Aristotele. Oggi bisogna andare oltre i limiti di una concezione
antropocentrica, come quella cristiana, sulla base del riconoscimento
dell’origine comune di tutte le forme di vita.
Non vi sarà mai progresso
umano sino a quando, sulla base di una concezione antropocentrica
della natura, e perciò del diritto, si riterrà che la vita del
peggiore criminale valga comunque più di quella di qualsiasi animale
non umano.