mercoledì 25 luglio 2012

SENTENZA STRANA DELLA CASSAZIONE : AMMETTE SENZA AVVEDERSENE CHE GLI OMOSESSUALI SONO ANORMALI

Che significa lo scrivere in sentenza che dare dell'omosessuale a qualcuno è violazione della sua vita privata? Una delle due (ma da ciò che si legge nell'articolo non si capisce): 1) o il querelante non era omosessuale e dunque si è sentito giustamente offeso per essere stato considerato tale; 2) o il querelante lo era veramente e allora non si capisce dove stia il cosiddetto "orgoglio omosessuale" delle pagliacciate disgustose della lobby degli omosessuali, che si ritengono normali. 
In ogni caso la sentenza sembra dire che L'OMOSESSUALITA' DEVE RIMANERE UN FATTO PRIVATO E NON PUBBLICO. Questo è importante.Ma se è un fatto privato allora non può avere un riconoscimento pubblico con registri e rivendicazioni fasulle di diritti come la pensione di reversibilità. Rimangano nel privato pederasti e lesbiche e la finiscano di pretendere di essere equiparati per legge ai normali.  

LA SENTENZA

Gay, stretta della Cassazione sugli outing
"Senza interesse pubblico può essere reato"

Non si può svelare l'omosessualità di privati cittadini senza che questi siano d'accordo: lo ha stabilito il tribunale. Un giornale aveva rivelato una presunta relazione di un uomo con un suo dipendente. "Viola la privacy, quindi sì a processo per diffamazione"

ROMA - È vietato rivelare l'omosessualità di qualcuno senza il suo consenso, se non in casi di appurato "interesse pubblico". Gli outing (diversi dai coming out, in cui è la persona a svelare liberamente la propria omosessualità) sono quindi illegittimi perché violano la privacy dell'individuo e possono essere alla base di un processo per diffamazione. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione.

Per la corte infatti sbandierare una relazione omosessuale di un privato cittadino non lede soltanto il sacrosanto "diritto alla privacy", ma "offende anche la reputazione della persona alla quale è attribuita la relazione omosex": e quindi può sussistere il reato di diffamazione se la notizia viene pubblicata su un giornale.

La decisione annulla, con rinvio, una sentenza del 2 maggio 2011: il gup di Ancona aveva dichiarato il "non doversi procedere per omesso controllo" nei confronti del direttore del quotidiano Corriere Adriatico perché l'articolo non aveva offeso il diretto interessato avendone nascosto l'identità, pubblicando solo le iniziali. Al massimo, continuava il gup, si poteva ipotizzare la lesione della privacy.

Contro il non luogo a procedere deciso dal gup, però, la parte civile ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che i fatti non rispettavano i requisiti della "pertinenza" e della "verità". La Suprema Corte ha dato ragione all'uomo, che si era sentito diffamato da un articolo in cui si parlava di una relazione che avrebbe intrattenuto con un suo dipendente e che gli sarebbe costato l'addebito nella separazione. La parte civile ha ribadito come la sua reputazione fosse stata lesa dall'articolo in questione: anche se il suo nome non era stato pubblicato, la sua persona era comunque identificabile.

Per la Cassazione, l'omosessualità è "una situazione di fatto riconducibile alle scelte di vita privata" di una persona e, quindi, "non ha alcun rilievo sociale", per cui non vale invocare l'esimente del diritto di cronaca, si legge nella sentenza.

"Ai fini dell'individuabilità dell'offeso - continua il pronunciamento depositato oggi dalla Cassazione  - non occorre che l'offensore ne indichi espressamente il nome, ma è sufficiente che l'offeso possa venire individuato per esclusione in via deduttiva, tra una categoria di persone, a nulla rilevando che in concreto l'offeso venga individuato da un ristretto numero di persone".

L'articolo, osservano i giudici, "potrebbe aver violato, ad un tempo, la privacy della persona offesa e, attraverso tale violazione, la reputazione della stessa". Per questo il giudice del tribunale di Ancona dovrà riesaminare il caso per valutare quella "esistenza dell'interesse pubblico" che fa parte del diritto di cronaca e che potrebbe forse giustificare un simile articolo.
(24 luglio 2012) © Riproduzione riservata

Sono presenti 3 commenti

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  1. Non deve mai essere citato sui mas-media i nomi di persone omosessuali o presunti,,Perche' quelle persone ,ne vengono per tutta la vita offese pubblicamente.questo e' un problema che tocca la privacy della persona,la quale ne viene infangata e diffamata .Distinti saluti.Frank
    Inviato da frankpo il 24 luglio 2012 alle 20:53
  2. Quindi fare outing è vietato sia per il rispetto della privacy ma anche perché "offende anche la reputazione della persona alla quale è attribuita la relazione omosex" ... da qui si desume che essere omosessuali è una cosa negativa! Se invece il mio collega spo...
    Inviato da elio1955 il 24 luglio 2012 alle 19:48
  3. Mi sfugge il senso di "offende anche la reputazione della persona alla quale è attribuita la relazione omosex". Se di un gay dichiarato si dovesse dire che ha una relazione etero la giustizia italiana penserebbe che se ne "offende la reputazione"? O la cassazione considera...
    Inviato da saliou78 il 24 luglio 2012 alle 19:08

1 commento:

madmath ha detto...

Hai dimenticato che viviamo in un paese fondamentalmente razzista e omofobo sia per ragioni culturali che per tradizione religiosa (al pari di altri confessioni religiose il cristianesimo è omofobo); siti come pontifex rigurgitano odio contro qualunque fenomeno che disturbi il loro dottrinale fondamentalismo (hai dubbi?) La sentenza della cassazione è volta a tutelare la dignità della persona contro personalismi e attacchi speculativi. La tutela della riservatezza si applica ad ogni contesto della vita umana e quindi anche all'espressione della propria sessualità (fare outing in un paese omofobo sarebbe un suicidio; è così difficile da metabolizzare?).