giovedì 20 novembre 2014

PROCESSO ETERNIT: HA RAGIONE LA CASSAZIONE A CAUSA DELLE LEGGI MAL FATTE. E' MATTA LA CASSAZIONE IN UN ALTRO PROCESSO O SONO MATTE LE LEGGI IN UN ALTRO PROCESSO?

La causa è stata istruita sin dall'inizio sulla base dell'accusa di disastro ambientale. Tale accusa è stata male formulata perché non ha tenuto conto delle migliaia di morti che sarebbero stati vittime dell'amianto. Se l'accusa fosse stata formulata in relazione al reato di omicidio plurimo non sarebbe scatta la prescrizione. Infatti non esiste la prescrizione per i gravi reati, per di più di quelli di strage. Dunque di che si lamentano ora i parenti delle vittime? A quali avvocati si sono rivolti per perdere in partenza la causa in fatto di risarcimento danni? 
Ma attenzione! Era veramente fondata l'accusa di disastro ambientale? E sarebbe stata fondata quella di omicidio plurimo anche se colposo? Per ciò che aggiungo pare di no. 
Qui non sto a difendere la Cassazione, dove arrivano anche dei matti. Infatti vi arrivano per anzianità e non per merito. Ho scritto tante volte che rifiutano concorsi e persino esami per arrivare ad un grado superiore. Non vi è alcuna selezione di merito. Lo stesso codice civile, risalente al 1940 e steso anche da giuristi non fascisti, come Carnelutti e Calamandrei, chiamati da Mussolini, è così mal fatto nella genericità degli articoli che vi è una giungla di interpretazioni da parte dei giudici, anche della Cassazione, che debbono sostituirsi al Codice per coprire le varie lacune. E spesso capita che una sezione della Cassazione interpreti un articolo del Codice in modo diverso da come viene interpretato da un'altra sezione. Cosicché questi parrucconi debbono ogni tanto riunirsi nelle Sezioni Unite per risolvere i diverbi tra le sezioni diverse. Faccio solo due esempi, che mi hanno riguardato personalmente. L'art. 2257 regola le modalità di esclusione di un socio dalla società presupponendo che i soci siano più di due. Non importa in questo caso nemmeno il fatto che vi sia un socio che abbia la maggioranza del capitale (nel mio caso il 66%). Vale solo il numeo dei soci (anche se, al limite, due soci avessero ciascuno solo l'1%). Poiché essi sono due possono disporre della società come vogliono se coalizzati insieme contro l'altro socio, anche se risultasse un loro comportamento antisocietario. E il socio di maggioranza non li può escludere perché egli è uno e gli altri sono due. Evidentemente l'art. 2257 è stato fatto a cazzo di cane (senza offendere i cani). E così ho dovuto subire i ricatti di due delinquenti di pseudo fratelli che volevano costringermi a vendere anche la mia quota coinvolgendo la società da sempre in attivo per sanare i loro debiti personali. Per disgrazia ho dovuto subire la nomina di un liquidatore da parte di un giudice ignorante. Chiesta la revoca della nomina del liquidatore per illegittimità documentata della nomina, questo farabutto di liquidatore, per farsi una parcella assai lucrosa, ha proceduto alla vendita precedendo la decisione del Tribunale che in base art. 742 del Codice di Procedura Civile l'ha revocato dalla nomina pur a vendita avvenuta. Infatti non esisteva alcuna delle condizioni previste dall'art. 2272 del Codice Civile. Chiedo l'annullamento della vendita e trovo un giudice che scrive che in base all'art. 742 la vendita è valida perché la revoca è avvenuta dopo la vendita  e che la revoca in base all'art. 742 non ha valore retroattivo. In effetti, e ci risiamo, l'art. 742 non dice esplicitamente che la revoca abbia valore retroattivo. Pertanto a questa lacuna si è dovuta sostituire la giurisprudenza, che, come al solito, si è divisa circa la retroattività o non della revoca. Prevale l'indirizzo della retroattività nel caso di illegittimità del provvedimento, ma manca l'unanimità. Perché arrivare a questa situazione invece di riformulare chiaramente l'art. 742 dicendo chiaramente che la revoca ha valore retroattivo? I parrucconi della Cassazione, invece di farsi padroni della giustizia, dovrebbero costringere il legislatore a riformulare chiaramente gli articoli del Codice perché non vi siano più diverbi tra gli stessi giudici. Ora, per colpa di questi giudici sono costretto a spendere altri soldi per far valere in Cassazione la retroattività della revoca e conseguentemente l'annullamento della vendita con la richiesta di risarcimento dei danni. 
Una sentenza pazza è quella che ha condannato i responsabili della strage di Bologna al pagamento di più di due miliardi di euro di danni. Come si vede, in questo caso la prescrizione non è esistita trattandosi di strage. Ciò che sa di beffa nei riguardi dei parenti delle vittime è che questi non avranno un euro di risarcimento dei danni perché gli assassini naturalmente non hanno soldi. E allora, anche in questo caso vi è una evidente carenza di legge. Pazza la sentenza se si considera che gli assassini non sono in grado di pagare, ma più pazzo uno Stato che per carenza di legge si sottrae al pagamento dei danni dovuti ai parenti delle vittime.
Torno al processo Eternit. In questo caso la Cassazione ha applicato una legge mal fatta. Ma, se avessero avuto un poco di cervello, sia i giudici, a cominciare da quelli di primo grado, sia gli avvocati, avrebbero chiesto il cambiamento della legge almeno per il futuro, togliendo la prescrizione per i reati ambientali. Ma vi è una cosa che non riesco a capire. La prescrizione del reato non annulla il risarcimento dovuto alle parti che si siano costituite come parti civili. Se era il risarcimento ciò che chiedevano i parenti delle vittime come mai di questo aspetto non si è parlato e si è dato ad intendere che non esista nemmeno il risarcimento  dopo la dichiarazione di prescrizione? Ciò che segue è da me scritto dopo avere telefonato ad un mio avvocato, che mi ha detto. La questione sta in questi termini. I primi due gradi del giudizio hanno considerato l'inizio del reato (e del danno conseguente) dal momento in cui è stato scoperto. Ma la Cassazione pare abbia detto (non conoscendosi ancora il contenuto della sentenza) che soltanto dopo gli anni '80 si è scoperto che l'amianto era dannoso e dunque l'Eternit non poteva essere accusata di avere impiegato un materiale dannoso quando ancora non si sapeva fosse dannoso. Per avere il risarcimento dei danni le parti civili avrebbero dovuto chiedere i danni non dal momento in cui si è scoperto il danno ma dal momento in cui era stato prodotto il materiale amianto. Il che era impossibile perché non si sapeva ancora che l'amianto fosse dannoso. E poiché in sede civile la domanda di risarcimento dei danni si prescrive in 5 anni, essendo passati più di 5 anni dagli anni '80 ne conseguiva anche la prescrizione della domanda di risarcimento dei danni. Come si vede, anche in questo caso vi è una assoluta carenza della legge. La sentenza della Cassazione appare più logica di quella del Tribunale e della Corte d'Appello che aveva condannato l'Eternit. Infatti si sarebbe dovuto dimostrare che l'Eternit sapesse negli anni '80 che l'amianto fosse dannoso. Non la si può condannare soltanto retroattivamente dopo avere scoperto che l'amianto era dannoso. Ma a rigor di logica nemmeno la sentenza della Cassazione appare molto più logica se si prescinde dall'avvenuta prescrizione, dalla quale non poteva prescindere. Infatti, se non fosse intervenuta la prescrizione, la Cassazione avrebbe dovuto assolvere l'Eternit una volta provato che la causa contro di essa era stata iniziata dopo la scoperta che l'amianto era un materiale dannoso. Se la causa contro l'Eternit è stata iniziata dopo gli anni '80 (dopo la scoperta della dannosità dell'amianto) che colpa aveva l'Eternit? La Cassazione, se non fosse intervenuta la prescrizione, avrebbe dovuto dichiarare assolta l'Eternit per mancanza di colpevolezza. All'epoca in cui impiegava l'amianto nessuno sapeva ancora che esso fosse dannoso per la salute. E allora dove sta il reato? Certamente dispiace che vi siano state delle vittime e che i parenti non abbiano diritto al risarcimento dei danni. Ma non si può condannare solo sulla base del senno di poi. Quale soluzione? La legge dovrebbe prevedere che in casi come questo sia lo Stato a farsi carico del risarcimento dei danni.        
Naturalmente non poteva mancare come commento quello del pifferaio Renzi, che non perde mai un'occasione per stare zitto invece di continuare a dire stronzate e a promettere rimedi chiudendo le stalle dopo che i buoi sono fuggiti. Non avendo da ignorante patentato in tutto alcuna conoscenza riguardante il diritto. E' solo un lurido demagogo che continua a tirare a campare pur di stare al governo. Prima ci si libera di questo delinquente della politica e meglio è.   

Il Monferrato || Processo Eternit, la Corte di Cassazione si è ...

www.ilmonferrato.it/articolo.php?ARTUUID=97E390D0-0337...
21 ore fa - Processo Eternit, la Corte di Cassazione si è espressa: annullamento ... Al termine della lettura del dispositivo di sentenza la gente ha intonato:

3 commenti:

Anonimo ha detto...

Gentile professore, riporto da Wikipedia il seguente pezzo: "Negli anni sessanta, ricerche mostrarono come la polvere di amianto, generata dall'usura dei tetti e usata come materiale di fondo per i selciati, provoca asbestosi e una grave forma di cancro, il mesotelioma pleurico.[4][5] Eternit e Fibronit continuarono tuttavia a produrre manufatti sino al 1986, con drammatiche conseguenze per la salute degli operai."

Anni sessanta...ora, non mi è chiaro se i risultati di tali ricerche furono di esclusiva conoscenza delle aziende coinvolte oppure di dominio pubblico. In quest'ultimo caso mi chiedo come mai le cosiddette "istituzioni" non siano intervenute. In ogni caso trovo demagogico il comportamento del solito prezzemolino opportunista presuntuoso RENZI che subito si è affrettato a dichiarare che modificheranno le norme sulla prescrizione. Non passa giorno che egli non dichiari di mettere a posto qualcosa. E' veramente fastidioso.

Pietro Melis ha detto...

Giusto commento. Se si sapeva sin dagli anni '60 che l'amianto era cancerogeno perché non sono intervenute le leggi prendendone atto per vietarlo? Vale la norma giurica romana: nulla poena nullum crimen. Se non vi è una legge che lo vieti non vi è reato.

Pietro Melis ha detto...

Oggi Giovanni Maria Flick (avvocato, ex ministro della giustizia e presidente emerito della Corte Costituzionale) a Rainews 24ore ha detto che la Eternit aveva smesso di produrre nel 1986 e che solo nel 1992 si scoprì la dannosità dell'amianto. E allora?