martedì 22 novembre 2011

OCCORRE UNA LEGGE CHE SOTTOPONGA I MAGISTRATI A VISITA PSICHIATRICA E LI CHIUDA IN MANICOMI SPECIALI

Quando mai si è sentito o visto che esistano parti civili che non si sono costituire esse stesse nel processo per chiedere dei danni? E' una cosa che non è prevista dalla legge. Eppure dei pazzi con la toga di magistrati addosso si sono inventati la figura della parte civile che non ha chiesto alcun danno e che pertanto non può fare parte del processo. Siamo alla follia. Che si aprano dei manicomi speciali per i magistrati.

sCANDALO RUBY

Le 32 ragazze di Arcore parte offesa
Fede, Minetti e Mora non si presentano

I giudici: «Tutela della libertà della persona umana». E il processo è rinviato al 20 gennaio

sCANDALO RUBY

Le 32 ragazze di Arcore parte offesa
Fede, Minetti e Mora non si presentano

I giudici: «Tutela della libertà della persona umana». E il processo è rinviato al 20 gennaio

Chiara Danese e Ambra Battilana (foto Emblema)Chiara Danese e Ambra Battilana (foto Emblema)
MILANO - Tutte le ragazze, oltre a Ruby, che hanno partecipato ai presunti festini a luci rosse ad Arcore, sono parti offese. È in sostanza quel che ha chiarito la quinta sezione penale del Tribunale di Milano, presieduta da Anna Maria Gatto, che con un'ordinanza ha disposto di notificare il decreto che dispone il giudizio di Emilio Fede, Lele Mora e Nicole Minetti, per i quali lunedì si è aperto il processo, a tutte le 29 giovani maggiorenni che sarebbero state ospiti alle serate a casa di Silvio Berlusconi e che non hanno fatto richiesta di essere parte civile.

Le ragazze di Arcore Le ragazze di Arcore Le ragazze di Arcore Le ragazze di Arcore Le ragazze di Arcore Le ragazze di Arcore

L'UDIENZA- La decisione è stata letta lunedì in aula e si richiama alla più recente giurisprudenza che considera «le vittime» dello sfruttamento della prostituzione come persone offese in base «alla tutela della libertà della persona umana», anche nell'ambito della sfera sessuale. A questo punto il collegio ha disposto la notifica dell'atto di fissazione del processo e ha rinviato l'udienza al prossimo 20 gennaio specificando alle parti che il processo da quella data in poi si terrà ogni venerdì salvo eventuali cambiamenti di programma. Parte civile dall'udienza preliminare sono Chiara Danese e Ambra Battilana, mentre in cancelleria è stata depositata la richiesta della ragazza marocchina Imane Fadil.

IL PROVVEDIMENTO - «È un provvedimento che farà storia dal punto di vista culturale». Queste le parole di Patrizia Bugnano, legale di Ambra e Chiara, in relazione alla decisione del collegio della V sezione penale di considerare tecnicamente persone offese anche le altre 29 ragazze oltre alle tre parti civili già ammesse nell'ambito del procedimento per induzione e sfruttamento della prostituzione a Emilio Fede, Nicole Minetti e Lele Mora. L'avvocato, insieme al collega Stefano Castrale ha sottolineato che obiettivo della costituzione di parte civile non è una questione di soldi, ma attiene alla onorabilità. Lunedì il collegio ha tecnicamente definito «vittime» (un termine richiamato dalla comunità europea) tutte le 29 ragazze che avrebbero partecipato alle feste.

LA SPIEGAZIONE GIURIDICA - Come scrivono nell'ordinanza i giudici della quinta sezione penale di Milano, la «tutela della dignità e della libertà della persona umana» deve prevalere, in base alla più recente giurisprudenza, sulla «tutela del buon costume e della moralità pubblica», e quindi le «vittime» dell'induzione e del favoreggiamento della prostituzione devono considerarsi «persone offese». La più recente giurisprudenza, spiega il presidente del collegio Anna Maria Gatto, «ha superato il previgente orientamento che identificava il bene protetto dalla legge 75/1958 (la legge Merlin, ndr) nella sola tutela del buon costume e della moralità pubblica e che, di conseguenza, riconosceva al solo Stato la qualifica di persona offesa e alle vittime la mera qualifica di soggetto passivo, eventualmente danneggiato dal reato». I pm di Milano non avevano ritenuto che le giovani dei presunti festini dovevano essere considerate persone offese. I giudici però richiamano due sentenze della Cassazione del 2004 e del 2011 e tre sentenze dei tribunali di Roma, Napoli e Palermo, chiarendo che bisogna tutelare la «dignità e la libertà della persona umana, con particolare riguardo alla libertà di autodeterminazione dei soggetti nella sfera sessuale». Un bene giuridico, questo, secondo i giudici, che deve essere «preminente» rispetto a quello della moralità pubblica. I giudici richiamano anche le «numerose convenzioni internazionali cui lo Stato italiano ha aderito in tema di tutela della libertà umana, di repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione». Una interpretazione, concludono i giudici, «che persegue penalmente solo le condotte che incidono sulla libertà di autodeterminazione della donna, non costituendo invece reato il compimento di atti sessuali al di fuori di ogni attività di sfruttamento o di agevolazione».

Redazione Milano Online21 novembre 2011 | 18:22© RIPRODUZIONE RISERVATA

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