martedì 15 marzo 2016

LETTERA INVIATA A UN GIUDICE IN CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI.

Lei, se avesse un po’ di resipiscenza, dimostrando di avere ancora un briciolo di coscienza, dovrebbe spogliarsi di questa causa e chiedere che essa venga trasferita ad altra Corte d’Appello per incompatibilità ambientale, soprattutto dopo il mio esposto a Roma. Perché lei, dopo la sua sentenza non definitiva (doc.29) che prende illogicamente la vicenda dalla coda, invece che dalla testa, invertendo il rapporto logico-giuridico tra  la sentenza non definitiva e quella definitiva (per cui la sentenza non definitiva dovrebbe risultare nulla in Cassazione, dove il ricorso contro la sentenza non definitiva è stato assegnato alla Prima Sezione), non può più rimangiarsi ciò che ha scritto nella sentenza non definitiva, che affaccia falsità e contraddizioni che compromettono quella definitiva. Dunque la sentenza definitiva è già scritta ripetendo un cumulo di falsità materiali e di contraddizioni. Lei, per rispetto del rapporto logico-giuridico, avrebbe dovuto iniziare dalla sentenza che ancora deve fare, affrontando tutti i vizi di nullità. Nullità assoluta (equivalente all’inesistenza) della nomina del liquidatore

)  1) Per mancato contraddittorio con la società Cinecorallo nel procedimento di volontaria giurisdizione in cui fu nominato il liquidatore, giacché la società non è stata citata in giudizio, con tutte le conseguenze agli effetti della vendita, da considerarsi anch’essa nulla indipendentemente dalla buona fede o malafede dell’acquirente (per altro in documentata malafede). “Il principio del contraddittorio sancito dall’art. 101 c.p.c. deve essere applicato anche nei procedimenti di volontaria giurisdizione tutte le volte che sia identificabile un contro interessato…In difetto il procedimento di liquidazione è affetto da nullità e non produce effetto la pronuncia emessa nei confronti dei contraddittori non sentiti”(Cass., sez. II, 4 marzo 1977, n. 885). Nella fattispecie la Cinecorallo era il contro interessato principale, ma non sentito, e dunque su di essa non può avere alcun effetto la nomina del liquidatore, anche riguardo alla vendita da lui effettuata.

  2) Per avere falsamente considerato il socio Pietro Melis acquiescente alla nomina del liquidatore mentre risultava contrario, avendo concluso con la domanda di RIGETTO della domanda del socio di minoranza Gianluca Melis. Infatti il presidente del Tribunale in data 11 dicembre 1997 revocò la nomina del liquidatore “data la sua abnormità” a causa del mio documentato dissenso;

    3) Per il palese conflitto di interessi tra il curatore speciale, tale nominato il 29 gennaio 1996 “sino alla costituzione della normale rappresentanza della società” e la successiva nomina del liquidatore nella stessa persona del curatore speciale, trovatosi nella contraddittoria veste  di curatore (che avrebbe dovuto attendere che si costituisse la normale rappresentanza della società) e quella di liquidatore.

Motivi tutti evidenziati con l’atto d’appello, da lei ignorato.

Lei ha persino citato più di una volta contro di me sentenze che invece sono a mio favore. Come anche nell’ordinanza (doc.42) che rigetta la domanda di sospensione del procedimento in attesa che la Cassazione si pronunci sulla sentenza non definitiva. Infatti ha citato contro di me un’ordinanza e una sentenza della Cassazione che, invece, vanno a mio favore per quanto riguarda il rapporto logico-giuridico tra sentenza definitiva e sentenza non definitiva. Nella sentenza non definitiva (p.13) ha citato contro di me una sentenza del Tribunale di Treviso che, a proposito della rimozione di un decreto presidenziale di nomina del liquidatore, ha scritto che “il giudice adito in sede cautelare…non potrà sindacare le questioni di legittimità del provvedimento dovute ad eventuali irregolarità, posto che tali questioni potrebbero essere rilevate unicamente in sede di revoca dal presidente del Tribunale che l’ha emesso”. Mentre lei, subito dopo, scrive che “il presidente non avrebbe potuto pronunciarsi sulla istanza di revoca del liquidatore”. Veramente incredibile. A p. 16 ha scritto che “sono irrilevanti ai fini della valutazione della diligenza dell’Angius nell’espletamento del suo incarico di liquidatore, per il cui compenso è oggi causa, gli atti da lui compiuti successivamente al provvedimento di revoca”.  E tuttavia, per salvargli la parcella, ritiene rilevante l’atto, successivo alla revoca,  della notifica del decreto ingiuntivo, e senza tener conto della violazione da parte dell’Angius delle norme processuali avvenuta prima della vendita, con il trasformare un’ordinanza e una sentenza del Tribunale in sentenze passate in giudicato per salvargli la buonafede.  E a p. 14 ha scritto che “il decreto ingiuntivo è stato chiesto sia nei confronti della società che dei tre singoli soci ed a questi ultimi tre ritualmente notificato”. Senza considerare che alla società non poteva essere notificato perché allora era ancora priva di amministratore, e che la notifica ai tre soci non aveva alcun valore per riconosciuto dissidio tra i soci. Bisognava dunque nominare un curatore speciale ai sensi dell’art. 78 c.p.c. mancando una volontà univoca della società. Vedere su questo punto, per una situazione analoga, la sentenza 34/2001 allegata di questa stessa Corte (est. S. Fundoni).

Per di più lei a p. 7 della sentenza non definitiva ha scritto che “l’11 settembre 1997 il Presidente del Tribunale…ha revocato il precedente provvedimento presidenziale di nomina come liquidatore il dott. Angius facendo venir meno lo stato di liquidazione”. Ma in contraddizione con ciò lei

1) Ha considerato valida la successiva notifica ai tre soci (e non alla società) del bilancio finale di liquidazione con annesso il riparto e con il conseguente decreto ingiuntivo, come se lo stato di liquidazione non fosse stato mai tolto;

2) ha scritto (p.13) che “il Presidente del Tribunale non avrebbe potuto pronunciarsi sulla istanza di revoca del liquidatore, aggiungendo (pp.13-14) un’ulteriore contraddizione con il dire che il presidente aveva il potere di revocare il proprio decreto, ma che “non può dubitarsi che la revoca non potesse avere, per il liquidatore dott. Angius, che efficacia ex nunc…non potendosi considerare perciò concluso il procedimento di liquidazione implicitamente riconoscendo validità all’attività espletata”. Ma il presidente del Tribunale che ha revocato il proprio decreto non ha affatto riconosciuto come valida l’attività svolta dall’Angius sino alla sua revoca. Infatti il presidente ha scritto: “Questo presidente non aveva alcun potere di disporre la messa in liquidazione della società…”. Orbene, è evidente che, se la nomina del liquidatore era illegittima “data la sua abnormità”, secondo l’espressione usata dal presidente nel suo decreto di revoca della nomina del liquidatore, la nomina del liquidatore, con il conseguente stato di liquidazione, deve ritenersi illegittima ab origine, come se non fosse mai esistita. Ma ammesso, e non concesso, che la revoca (11 dicembre 1997) avesse valore ex nunc, nemmeno in questo caso si giustificava la successiva notifica (20 febbraio 1998) del bilancio finale di liquidazione con l’annesso riparto (che non è mai avvenuto data la revoca dello stato di liquidazione)  e il conseguente e successivo decreto ingiuntivo, se era stato tolto lo stato di liquidazione, come riconosciuto a p. 7 della sentenza non definitiva, per cui l’ormai ex liquidatore si trovava ad essere privo di titolo per notificare il bilancio finale di liquidazione con l’annesso riparto e successivo decreto ingiuntivo. Inoltre è principio giurisprudenziale costante che la revoca, quando sia fondata su vizi di illegittimità, ha sempre valore retroattivo.

Lei con la sentenza non definitiva voleva sapere se la soc.Cinecorallo, attore principale nella vicenda giudiziaria, fosse ancora esistente dopo l’avvenuta vendita  tramite liquidatore. Ma è stato documentato che la Cinecorallo non si era mai sciolta ed era rimasta sempre iscritta nel registro delle imprese. E tuttavia lei, invece di attendere che ciò venisse documentato, evitando di fare la sentenza non definitiva e sospendendo per questo motivo tutto il giudizio, ha fatto irritualmente una sentenza non definitiva estromettendo la Cinecorallo dalla sentenza non definitiva pur figurando la Cinecorallo anche in questa sentenza come parte principale in causa in quanto rappresentata dal socio amministratore Pietro Melis, come risultante dalla stessa intestazione della sentenza non definitiva. Sentenza non definitiva che non poteva essere fatta perché la sentenza non definitiva deve essere pregiudiziale rispetto a quella definitiva, mentre lei illogicamente ha fatto una sentenza non definitiva che per rapporto logico-giuridico dipende da quella definitiva, per cui avrebbe dovuto sospendere tutto il processo in attesa della sentenza definitiva che era invece pregiudiziale a quella non definitiva. Con ordinanza contestuale alla sentenza non definitiva (p.10) ha chiesto chiarimenti per sapere se la Cinecorallo fosse tuttora esistente in quanto ancora iscritta nel registro delle imprese. Se aveva questo dubbio doveva evitare di fare la sentenza non definitiva e di estromettere la Cinecorallo dalla sentenza non definitiva perché la Cinecorallo è parte principale nel procedimento riguardante l’opposizione al decreto ingiuntivo del liquidatore (su cui unicamente ha deciso la sentenza non definitiva). Avrebbe dovuto sospendere TUTTO il giudizio in attesa dei richiesti chiarimenti invece di fare la sentenza non definitiva. Invece lei ha fatto un grosso pasticcio estromettendo la Cinecorallo dalla sentenza non definitiva per lasciare in causa solo il socio Pietro Melis e revocando per questo motivo il decreto ingiuntivo nei confronti della Cinecorallo. Pasticcio più grosso non si sarebbe potuto inventare. Inoltre lei, con ordinanza del 19 agosto 2015 ha rigettato la domanda di sospensione del processo prima della sentenza definitiva in attesa che la Cassazione di pronunci sul mio ricorso contro la sentenza non definitiva, complicando ancor più le cose se la Cassazione annullasse o riformasse la sentenza non definitiva, che avrebbe riflessi su quella definitiva. Infatti sarei costretto a fare un secondo ricorso in Cassazione contro la sentenza definitiva, allungando i tempi e le spese. Che avrei potuto evitare se lei avesse fatto un’unica sentenza, pur dandomi ingiustamente torto, ma almeno rispettando il rapporto logico-giuridico. Ma lei, ancor prima della sentenza definitiva, compromessa già da quella non definitiva, ha condannato al pagamento solo il socio Pietro Melis, con procedura del tutto illogica estromettendo la società dalla sentenza non definitiva pur essendo la società soggetto giuridico principale anche nella aberrante sentenza non definitiva. Lei, infatti,  del tutto illogicamente ha deciso con sentenza non definitiva su una questione (l’entità della parcella del liquidatore) che dipende in toto dalla questione preliminare, cioè dalla sentenza definitiva, riguardante, previa richiesta di dichiarazione della nullità assoluta della nomina del liquidatore, la richiesta di nullità o annullamento o inefficacia della vendita da lui effettuata, con conseguente ulteriore domanda di risarcimento dei danni nei riguardi del liquidatore e dell’acquirente solidalmente. Pertanto la sentenza non definitiva dovrebbe essere annullata in Cassazione a causa dell’inversione dell’ordine logico-giuridico. Non si è nemmeno accorta che in tal modo ha fatto involontariamente un favore a me perché non sapeva che le somme tuttora sequestrate in banca dal 1998 a favore dell’ex liquidatore (in attesa della conclusione della causa di opposizione al decreto ingiuntivo) sono a nome della Cinecorallo, e pertanto l’Angius, in base alla sentenza non definitiva, che ha estromesso la Cinecorallo condannando solo Pietro Melis, non possono essere riscosse dall’Angius. Per rimediare a questo pasticcio dovrebbe modificare la sentenza non definitiva con quella definitiva: il che è impossibile perché dovrebbe arrivare ad un contrasto tra sentenza non definitiva e sentenza definitiva all’interno del medesimo procedimento. Il pasticcio risulta, per esempio, da una sentenza della Cassazione (sez. II, 19 gennaio 1979, n.402) di commento all’art. 295 c.p.c.: “L’istituto della sospensione non opera nell’ipotesi di cause riunite pendenti nello stesso grado, poiché in tal caso la questione pregiudiziale viene decisa coevamente – e in via logicamente prioritaria – con la questione pregiudicata, venendo a costituire, nel corpo dell’unica decisione, una questione logicamente preliminare”. Lei invece, illogicamente, ha deciso con una sentenza non definitiva che avrebbe dovuto dipendere logicamente da quella definitiva da considerarsi preliminare e pregiudiziale a quella non definitiva. Avrebbe dovuto fare un’unica sentenza affrontando prima la questione pregiudiziale riguardante, previa dichiarazione della nullità della nomina del liquidatore, la nullità o annullamento o inefficacia della vendita, da cui doveva dipendere la questione pregiudicata riguardante la parcella del liquidatore. Lei ha messo il carro di fronte ai buoi. Complimenti!

A p. 15 ha scritto che “la manifestazione di contrarietà all’operato dell’Angius, ed in particolare alla vendita dell’unico cespite della società, da parte del Melis, è avvenuta dopo l’instaurazione delle trattative per la vendita dell’immobile e dopo la stipula del contratto preliminare”. Con ciò ignorando che il contratto preliminare dell’1 agosto 1997 era stato annullato e sostituito furtivamente (a mia insaputa) con quello dell’8 settembre, quando già il 23 agosto sia il liquidatore che il promissario acquirente avevano ricevuto la mia racc. posta celere A.R. di 4 pagine (qui allegata) in cui 1) evidenziavo i motivi di nullità della nomina del liquidatore; 2) annunciavo il mio prossimo ricorso per chiedere la sospensione e la revoca della sua nomina. Il preliminare dell’1 agosto prevedeva la vendita per il 30 agosto 1998. La vendita del 13 novembre 1997 è stata anticipata di ben 9 mesi, sempre furtivamente, in base al preliminare dell’8 settembre, con il chiaro proposito di pormi di fronte al fatto compiuto. Ma per lei è stato tutto regolare.

Lei (sentenza non definitiva, pp.17-18) ha duplicato la voce riguardante la consulenza contrattuale riconoscendo all’Angius L.37.000.000, mentre la consulenza contrattuale avvenne per intermediazione della agenzia immobiliare Steluma, che era già stata pagata dal Cadeddu, come risulta dalla fattura della Steluma (qui allegata) per l’importo di L. 34.860.000. L’Angius non ha partecipato affatto alle trattative di vendita. E comunque non è stato dimostrato in causa. Diversamente si arriverebbe all’assurdo che l’intermediazione per consulenza contrattuale sarebbe costata L. 37.000.000 più L. 34.860.000. Precedentemente la Corte d’Appello, fondandosi sulla analisi critica di tutte le voci della parcella dell’Angius esposta con l’atto di appello contro il decreto ingiuntivo, con ordinanza del 4 gennaio 2008 (qui allegata), aveva ridotto la parcella di ben 50.000 euro. Ma lei non ha tenuto conto affatto dell’analisi contenuta nell’atto di appello, e conseguentemente nemmeno di tale ordinanza. Inoltre lei (pp.17-18) ha considerato il massimo della tariffa per L. 37.000.000 “tenuto conto della difficoltà che nella trattativa ha rappresentato l’atteggiamento ostruzionistico del Melis”. Quale difficoltà nella trattativa se questa fu condotta dall'Agenzia immobiliare Steluma?  E quale atteggiamento ostruzionistico? Quello causato dall’essermi opposto epistolarmente e giudiziariamente alla nomina del liquidatore (revocato dal presidente del Tribunale in data 11 dicembre 1997)? INCREDIBILE! E l’avermi tenuto sempre nascosto il secondo preliminare dell’8 settembre 1997 per anticipare la vendita di 9 mesi rispetto al primo preliminare dell’1 agosto (che prevedeva la vendita per il 30 agosto 1998) per mettermi di fronte al fatto compiuto con dolo processuale, questo non conta? Ma poi (bontà sua!) a p. 19 ha scritto che “non deve infine essere riconosciuta la maggiorazione prevista dall’art. 6 T.P. …in quanto non pare che le prestazioni siano state rese in condizioni di urgenza, per il vero neppure allegata, né possa configurarsi una situazione di disagio per il solo fatto che il Melis negli ultimi mesi dell’incarico abbia manifestato, seppure in modo veemente,la sua opposizione verso la vendita dell’unico cespite sociale”. Dunque nel primo caso dovevo essere punito con la maggiorazione dell’importo per avere avuto un “atteggiamento ostruzionistico” riguardo alla vendita; nel secondo caso potevo essere graziato nonostante la mia “veemente opposizione alla vendita”. Se questa è logica!

Lei ha aggiunto (p. 19) che nessuna osservazione è stata sollevata nella consulenza di parte per quanto riguarda gli onorari graduali richiesti nella misura di lire 5.040.000 e delle indennità richieste nella misura di lire 4.590.000. FALSO! Evidentemente non ha letto l’atto d’appello con l’analisi dettagliata di tutte le voci della parcella. Analisi ripetuta nell’esposto a p. 42. Tali onorari e indennità sono completamente privi di pezze giustificative. E sulla base dell’atto d’appello la stessa Corte con ordinanza del 4 gennaio 2008 aveva ridotto di ben 50.000 euro la parcella dell’Angius. E per lei che l’Angius tra gli onorari graduali abbia compreso persino L. 200.000 per essere andato, o avere mandato, a ritirare una mia racc. alle Poste quando era in vacanza nella sua villa al mare, non potendo dunque nemmeno accampare un’assenza dallo studio, anche questo è normale.

Poiché anche il comportamento successivo al contratto (art. 1362 c.c.) può valere per escludere la buona fede dei contraenti, legga l’esposto a p. 40 dove ho documentato il comportamento in malafede dell’Angius che, dopo la definitiva revoca della sua nomina da parte del presidente della Corte d’Appello in data 16 marzo 1998, cercò il 23 aprile del 1998 di farsi passare come liquidatore ancora in carica (con certificato scaduto della Camera di Commercio) per incassare presso l’allora Banco di Napoli (oggi banca Intesa) il ricavato della vendita meno le tasse nascondendosi dietro il socio Paolo Melis mandato allo sportello dopo avergli rilasciato delega con cui attestava falsamente “la piena validità di tutte le suddette operazioni” (documentazione anche qui allegata). E ciò per evitare uno scomodo decreto ingiuntivo e mettermi per la seconda volta di fronte al fatto compiuto. L’operazione non gli riuscì perché il 30 marzo 1998 avevo già avvisato la banca con racc. A. R. della sua già avvenuta revoca definitiva in data 16 marzo 1998. Cfr. in dettaglio p. 40 dell’esposto. Denunciai alla Procura il fatto, oltre a quello di avere consegnato al socio pignorato Gianluca Melis (colui che ne aveva chiesto la nomina) la somma la somma di L. 18.000.000 (pignorata in base a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo dell’allora pretore), commettendo il reato di cui all’art. 334 C.P. Ma tale denuncia, dopo che vari p.m. se lo palleggiarono tra loro, dopo alcuni anni fu archiviato. Cfr. in dettaglio p. 41 dell’esposto qui allegato. Da prima tale importo fu ridotto dall’Angius a L. 11.000.000 abolendo illecitamente gli interessi. Poi l’Angius scrisse nel bilancio finale di liquidazione che sarebbe stato aperto un libretto bancario a mio favore per lo stesso importo. Ma tale libretto non fu mai aperto. Dunque fu pagato al socio pignorato tutto l’importo. Come se non bastasse l’Angius disonestamente ha fatto passare tale reato come transazione con il socio Gianluca Melis attribuendosi per questo L. 930.000. E lei a p.17 della sentenza ha giustificato tale importo non avendo capito questo imbroglio. Io invece dovetti subire un processo sino alla Cassazione (per vedervi dichiarata la prescrizione del reato di offesa) perché in una mia lettera all’Angius l’avevo definito “piffero di montagna” dopo la sua revoca da liquidatore. Cfr. in dettaglio p. 41 dell’esposto. Sempre a p. 17 lei ha riconosciuto  all’Angius una transazione con il gestore A.C. quando, invece, non vi fu alcuna transazione perché fu pagata dall’Angius al gestore la buona uscita calcolata a termini di legge.

Lei è giunta perfino a confondere una addizione con una sottrazione laddove (p. 20) scrive “che l’Angius ha speso lire 3.184.500 per diritti di liquidazione”. Ma invece di aggiungere tale importo sbaglia (involontariamente a mio favore) sottraendo tale importo invece di aggiungerlo. Infatti, dopo essere giunta all’importo di L. 107.676.310 (p. 19), ha sottratto l’acconto di L. 12.000.000 (p.20), giungendo così a L.95.676.310. Ma poi, invece di aggiungere L. 3.184.500, ha sottratto quest’ultimo importo giungendo a L.92.491.810. Non può trattarsi solo di una svista. Si tratta della spia di una confusione mentale con cui è stata fatta tutta la sentenza. E queste sono solo alcune delle tante “perle” della sentenza non definitiva.

Vi sono gravi errori in questa mia allucinante vicenda. Non ho alcunché da aspettarmi di diverso con la sentenza definitiva dopo la sentenza non definitiva piena anche di imperdonabili falsità materiali. Questa vicenda si chiuderà solo in Cassazione.

Come ha potuto ripetere la falsità che all’epoca dell’ordinanza di mero rito 8-20 novembre 1997 (doc. 19, qui allegata) della Tiziana Marogna (che non dovrebbe nemmeno far parte del Collegio in Corte d’Appello, essendo responsabile di quella disgraziata ordinanza in Tribunale) era stato superato l’orientamento della Cassazione che prevedeva un giudizio ordinario con contestuale provvedimento cautelare contro un decreto di nomina del liquidatore da parte di un presidente del Tribunale, mentre risultava esattamente il contrario? FALSO. Infatti l’ultima sentenza della Cassazione prima di detta ordinanza (Cass. 2 dicembre 1996, n. 10718), dando ragione a me con il richiedere un giudizio ordinario con contestuale provvedimento cautelare in Tribunale (come io avevo fatto), contrastava l’indirizzo, per di più minoritario, che prevedeva il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. E tale indirizzo proseguì oltre l’ordinanza della Marogna, rendendo falsa l’affermazione della Marogna, e perciò anche la sua, che all’epoca della sua ordinanza fosse stato superato l’indirizzo della Cassazione che prevedeva il ricorso al Tribunale. Tanto più che lei ha citato la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite 11104/2002, che, dando ragione a me, ha cancellato la giurisprudenza minoritaria che prevedeva il ricorso diretto in Cassazione ex art. 111 Cost. e ha lasciato la giurisprudenza maggioritaria che diceva che contro un decreto presidenziale di nomina del liquidatore l’unico rimedio era un giudizio ordinario con contestuale provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., come avevo fatto io. Lei ha ripetuto la falsità materiale della Marogna con il ritenere che all’epoca dell’ordinanza di mero rito della Marogna (8-20 novembre 1997) fosse stato superato l’indirizzo che prevedeva il ricorso al Tribunale (come fatto da me) e che rimanesse il ricorso per Cassazione. Senza quella disgraziata ordinanza non starei qui a tribolare ancora dopo 18 anni. Ma chi ripete queste falsità in Corte d’Appello ha una responsabilità maggiore.

Non basta. Lei a p. 11 della sentenza non definitiva ha citato la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 11104/2002 secondo cui “il decreto con il quale il presidente del Tribunale abbia provveduto alla nomina del liquidatore di una società di persone ai sensi dell’art. 2275 non è suscettibile di ricorso in Cassazione…ciascun interessato, purché legittimato all’azione, può promuovere un giudizio ordinario su dette questioni”. Ora, a parte la considerazione che la nomina del liquidatore avvenne erroneamente ai sensi dell’art. 2272 n. 3, e non ai sensi dell’art 2275, vi è da considerare che proprio in contrasto con l’ordinanza della Marogna - che lei contraddittoriamente ha voluto salvare nel riferimento di detta ordinanza al ricorso diretto in Cassazione a norma dell’art. 111 Cost. come unico rimedio contro la nomina del liquidatore - io avevo promosso un ricorso al Tribunale con giudizio ordinario. Mentre lei, paradossalmente, in ulteriore contraddizione, ha scritto (p.13) che “l’interessato…avrebbe dovuto proporre un giudizio in via ordinaria”, negando così falsamente - fatto grave - che è proprio ciò che io avevo fatto, promuovendo un giudizio ordinario con contestuale provvedimento cautelare. E ciò nonostante lei avesse scritto prima (a p. 6) che “avverso il provvedimento presidenziale di messa in liquidazione della società Cinecorallo s.n.c. il Melis ha promosso il 15 settembre 1997 azione giudiziaria cautelare volta a conseguire la revoca del provvedimento o quanto meno la sua sospensione, istanza rigettata con ordinanza in data 7 novembre 1997”. Evidentemente lei a p. 13 si è dimenticata di ciò che aveva scritto a p. 6. INCREDIBILE.

Come se non bastasse, la disgraziata ordinanza della Marogna è stata impiegata sia in Tribunale (Aquaro) che da lei per attribuire una buonafede al liquidatore, considerando l’ordinanza alla stregua di una sentenza passata in giudicato, come se non vi fosse più rimedio contro di essa, nonostante non fosse nemmeno una sentenza e perciò fosse ricorribile al Collegio entro dieci giorni a partire dalla notifica (20 novembre 1997), prima della quale, in dispregio delle norme processuali da parte del liquidatore,  avvenne il 13 novembre 1997 l’illegittima vendita,  cinque giorni dopo il deposito dell’ordinanza (8 novembre), senza nemmeno attenderne la notifica (20 novembre). Cosicché mi fu impedito di fare reclamo al Collegio, reso ormai inutile. Si aggiunga la falsità materiale per avere già il giudice di primo grado salvato l’operato dell’ex liquidatore attribuendogli gratuitamente una buonafede in sede processuale anche con il giocare sul termine “definiti” scrivendo (p. 27) che il liquidatore era “confortato dalla decisione del Tribunale di revoca in via definitiva del Melis dalla carica di amministratore” (doc. 28). Falsità ripetuta da lei in Corte scrivendo (p. 15) che “alla data della vendita i procedimenti instaurati risultavano definiti con esito negativo” (doc.29), così trasformando l’ordinanza della Marogna e una sentenza del Tribunale (che mi revocava da amministratore, ma annullata in Corte d’Appello con sentenza 34/2001 (doc.11), con conseguente mia reintegra nella carica di amministratore da parte del giudice del registro) in sentenze passate in giudicato. Fatto gravissimo.

Come può un giudice trasformare una sentenza definitiva (tale in quanto decide su tutte le domande) in una sentenza passata in giudicato dando ad intendere che io dopo quella sentenza fossi ormai fuori gioco e privo di difesa contro la nomina illegittima del liquidatore?  E ciò nonostante che nella mia racc. A.R. del 22 agosto 1997 (doc. 13, qui allegato) avessi avvisato con il promissario acquirente anche il liquidatore dicendo che non poteva vendere prima di una sentenza passata in giudicato sulla  mia revoca da amministratore, perché “se la sentenza sarà a me favorevole dovrà essere ripristinato il mio diritto a tornare ad essere amministratore, e non di una società che non esiste più”. Essendo stata la mia revoca (annullata poi dalla Corte con sentenza 34/2001, est. S. Fundoni, passata in giudicato, e qui allegata) l’unico motivo per cui era stata richiesta da un socio di minoranza la nomina di un liquidatore, per interessi (debiti) personali e non societari. Nella stessa lettera dicevo che avevo rifiutato tre anni prima (1994) un’offerta di un miliardo e 800 milioni per cessione di quote a Gesuino Fenu. Come poi documentato dalla sentenza penale, qui allegata, del 2001 (doc.2) che spiega a mio favore le vere cause di tale vicenda. Sentenza che certamente lei non ha mai letto. La legga. Ciò risulta anche dalla qui allegata sentenza civile 259/2000 (doc.3). Anche da questa sentenza risulta che i soci di minoranza il 26 ottobre 1994 mi citarono in giudizio dinanzi al Tribunale per non avere adempiuto ad un contratto “concluso in data 26 marzo 1993 con la quale tutti i soci si erano obbligati a cedere le proprie quote della Cinecorallo nel caso in cui si fosse trovato un acquirente disposto a rilevare la società al prezzo di L. 1.800.000.000” (p. 3). Fui dichiarato inadempiente sia in Tribunale che in Corte d'Appello ma furono rigettate le domande avversarie di risarcimento perché i danni non erano stati dimostrati. Furono interamente compensate le spese. Risultai inadempiente solo perché in tale sede, contro la mia volontà, non era stata sollevata dai miei avvocati, che la ritenevano pericolosa, l’accusa di estorsione di detto contratto. Ma nel 1996 (anno in cui fu nominato il liquidatore) mi mossi io con denuncia di estorsione. Estorsione che fu provata con la sentenza penale dell'8 novembre 2001. Infatti con detta sentenza (giudice Massimo Poddighe) fui assolto dall’accusa di calunnia dopo che io avevo accusato gli altri soci di avermi estorto la scrittura privata predetta. Si evince dalla stessa durata del procedimento civile (ottobre 1994-giugno 2000) e da quella del processo penale (dicembre 1996-novembre 2001) che rifiutai sempre di cedere a terzi la mia quota di maggioranza (66%) della Cinecorallo.

E lei, in contrasto con questi due procedimenti, che ha completamente ignorato, e la cui durata comprende gli anni 1996-97 dello stato di liquidazione, ha scritto che ero stato acquiescente allo stato di liquidazione. Non potevo essere acquiescente ad una svendita per soli un miliardo e mezzo meno la parcella del liquidatore (166 milioni) e con una tassazione della società che non sarebbe esistita tre anni prima con la cessione di quote per un miliardo e 800 milioni, esente per legge dalla tassazione a cui sarebbe stata soggetta la vendita tramite liquidazione perché nella cessione di quote non risulta una plusvalenza, su cui incide una forte tassazione. Infatti la società Cinecorallo dovette pagare 287 milioni di lire (cfr. ricevuta allegata) a causa della vendita tramite liquidatore. Sono stato vittima sacrificale di due fratelli disonesti che volevano costringermi a vendere ad ogni costo per sanare i loro debiti personali, non societari, giacché la società, da sempre in attivo, conseguiva pacificamente l’oggetto sociale con l’affitto a terzi della sala cinematografica, essendo la proprietà separata dalla gestione. Due fratelli irriconoscenti di una eredità inaspettata, dovuta unicamente a me. Cfr. anche per questo la citata sentenza penale. Ma anche quella qui allegata del Tribunale, est. F. Buttiglione (doc.1). Sono rimasto vittima di una banda di pirati all’assalto della mia proprietà, conquistatami da solo, dopo una lunga ed estenuante vicenda giudiziaria ereditata da mio padre, proprio in sede di giudizio.
E ciò a parte tutti i vizi di nullità della nomina del liquidatore, che lei ha voluto salvare anche in questo caso, nonostante la revoca della sua nomina da parte del presidente del Tribunale in data 11 dicembre 1997. Vendita avvenuta sostituendo furtivamente, cioè a mia insaputa, e perciò fraudolentemente, il primo preliminare di vendita dell’1 agosto 1997 con il secondo che anticipava la vendita dal 30 agosto 1998 al 13 novembre 1997 con lo scopo di mettermi di fronte al fatto compiuto prima che si concludessero i procedimenti in corso con due sentenze passate in giudicato. Procedimenti conclusisi a mio favore. Vendita avvenuta precipitosamente due giorni dopo il deposito della sentenza del Tribunale (11 novembre), senza attenderne nemmeno la registrazione (20 novembre), e cinque giorni dopo il deposito dell’ordinanza (8 novembre) senza nemmeno attenderne la notifica (20 novembre). Cosicché io, a vendita già avvenuta, rimasi beffato per essere stato costretto a credere che fosse rimasto valido il primo preliminare di vendita dell’1 agosto che prevedeva la vendita per il 30 agosto 1998, essendomi stato sempre tenuto nascosto dal liquidatore, in combutta con il promissario acquirente, il secondo preliminare dell’8 settembre che anticipava la vendita al mese di novembre del 1997. Più malafede di così non si può. Se fossi stato informato dal liquidatore, come di dovere, del secondo preliminare sarei piovuto nello studio del notaio Giua Marassi per diffidarlo dallo stipulare perché vi era una causa in corso volta ad ottenere la revoca della nomina del liquidatore, revocata l'11 dicembre 1997. Seppi della vendita un settimana dopo, quando era già avvenuta.


Ho deciso tutto ciò pur contro la volontà dei miei avvocati, che pertanto sono tuttora all’oscuro del mio esposto. Attendevo infatti che si arrivasse prima alla comparsa di replica, cioè alla chiusura del procedimento a Cagliari.  

E adesso le faccio capire io, come non è stato mai capito in corso di causa, quale sia stato il vero motivo che portò alla illegittima nomina di un liquidatore. Non gli asseriti dissidi societari, come l’hanno bevuta i giudici, lei compresa. La Cinecorallo era da sempre in attivo e conseguiva il suo oggetto sociale pacificamente, al di là della volontà dei soci, con i canoni pagati puntualmente dal gestore, essendo la proprietà separata dalla gestione. E allora perché la richiesta di un liquidatore da parte del socio di minoranza Gianluca Melis, morto nel 2003? Ecco la spiegazione. Il 24 giugno 1994 aveva acceso un mutuo presso la banca Cariplo per avere 180 milioni di lire con ipoteca sulla casa a pian terreno a Poggio dei Pini (costruita in buona parte con i soldi da me regalatigli). Bella riconoscenza! Vedere una mia visura del 2002 (qui allegata) della Conservatoria dei Registri immobiliari. In quella casa vi erano anche i miei soldi regalatigli. Aveva acceso il mutuo convinto di potermi costringere a vendere anch’io le mie quote con una scrittura privata estorta (cfr. sentenza penale del 2001 qui allegata e doc. 3 nell’esposto). Visto il mio rifiuto di vendere sulla base di una scrittura privata estorta, chiese la nomina di un liquidatore. Altro che scrivere di dissidi societari! Si trattava di debiti personali in cui si voleva coinvolgere la società. La casa di Poggio dei Pini fu persa a causa dei debiti con la banca. E ciò a causa dei giudici che, dandogli ingiustamente ragione, ne rovinarono la famiglia, che dovette fare rinuncia all’eredità a causa di una eredità negativa e della lunghezza della vicenda giudiziaria.

Lo stesso dicasi dell’altro socio Paolo Melis, anche se i suoi debiti non posso documentarli. Ma mi disse l’avv. Gavino Massidda, suo difensore in una delle tante cause intentatemi (cfr. atto di citazione qui allegato) conclusasi in Corte d’Appello con sentenza 259/2000, qui allegata e doc.3 nell’esposto) – ma poi lo mollò lasciandolo contumace in Corte d’Appello perché non voleva proseguire, mi disse, una faida tra fratelli - che il suo cliente aveva aperto a favore della sua amante (di nascosto dalla moglie) un negozio di abbigliamento Robe di Kappa in via Orlando (chiuso per fallimento) e doveva pagare ancora 100 milioni di lire alla Banca Nazionale del Lavoro per un mutuo acceso per comprare una casa all’amante. Essi, dopo la sentenza del Tribunale del 1991 (qui allegata e doc. 1 nell’esposto), avevano diritto ciascuno al 17% di circa un miliardo liquidato a favore degli eredi Melis. Una eredità inaspettata, dovuta solo a me, che mi ero occupato da solo (anche sopportando solo io le spese giudiziarie) della precedente vicenda giudiziaria ereditata da mio padre e da mia madre, credendo quei due che la causa fosse ormai persa dopo una sentenza non definitiva passata in giudicato. Per questo fecero rinuncia all’eredità di mio padre e la fecero fare anche mia madre. Ma quando seppero che la vicenda giudiziaria si era conclusa nel 1986 a mio favore in Corte d’Appello sulla seconda domanda (risarcimento dei danni, cfr. sentenza allegata del Tribunale 1991, est. F. Buttiglione) non fecero rinuncia all’eredità di mia madre ed ereditarono ciascuno 1/3 dalla parte di mia madre. Così si spiega il fatto che io abbia ereditato il 66% dopo avere vinto con la sentenza definitiva (di risarcimento dei danni). Ma, avvenuta una transazione (qui allegata) con la cessione di tutte le quote agli eredi Melis a compensazione del miliardo che i soci precedenti erano stati condannati a pagare, tutti e due fecero finta di preferire di entrare anch’essi in società, ma con l’intenzione di lucrare di più costringendomi subito a cedere anche le mie quote con la scrittura privata estorta, invece di fare, a termini di legge, domanda di recesso. Avevano infatti trovato uno (Gesuino Fenu) disposto a rilevare tutte le quote per un miliardo e 800 milioni. Ecco la vera storia che non appare in quella giudiziaria. Dunque sono stato vittima di due disonesti in questa assurda vicenda.

La mia è una legittima difesa a mani nude contro giudici armati di sentenze ingiuste.


Nessun commento: