martedì 9 maggio 2017

NON SI DICA PIU' FALSAMENTE "SENTENZA DEFINITIVA"

Quante volte avrete sentito dire anche alla TV che un tale è stato condannato con "sentenza definitiva". E la gente pensa che la sentenza definitiva equivalga ad una sentenza non più impugnabile. Niente di più errato. Io stesso ho dovuto fare esperienza negativa di questa falsa espressione in una causa civile. A causa di una sentenza civile definita in tribunale "definitiva" ma poi dichiarata nulla in Corte d'Appello. Le conseguenze negative di una sentenza definita "definitiva" in tribunale è stata poi usata ERRONEAMENTE in un procedimento civile collaterale. Notare il grave errore sfuggito a tutti dell'art. 27 della Costituzione che dice: "L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva". Si sarebbe dovuto scrivere: sino alla condanna passata in giudicato. E ciò per non confondere il giudizio penale con quello civile dove "definitiva" ha un altro significato. Infatti nel civile una sentenza è definitiva quando risponde a tutte le domande altrimenti è non definitiva, ossia parziale. Diventa definitiva quando con la sentenza successiva si decide anche sulle domande su cui non si era  ancora deciso. Una sentenza definitiva del tribunale civile o della Corte d'Appello civile se impugnata non è passata in giudicato. Invece sia in tribunale (con sentenza definitiva) che in Corte d'Appello (ma incidenter tantum con sentenza non definitiva, cioè parziale) è stato giustificato l'operato del liquidatore compromettendo la mia domanda di nullità della vendita, su cui ancora si deve decidere, di un mio locale scrivendo che il liquidatore, e insieme con lui l'acquirente, era "CONFORTATO" (sic!)  da una "sentenza definitiva" del tribunale come se "definitiva" significasse "passata in giudicato" nonostante in Corte d'Appello tale sentenza sia stata dichiarata nulla e sia passata in giudicato. E a causa di questo ambiguo uso dell'aggettivo "definitiva" è stata considerata valida dal tribunale la vendita fondando sull'aggettivo "definitiva" la buona fede del liquidatore e dell'acquirente, che non aspettarono il prosieguo della causa dopo la sentenza falsamente detta "definitiva" perché dichiarata poi nulla dopo la vendita. A causa di questa continua confusione di "definitiva" con "passata in giudicato" sto sopportando una vicenda giudiziaria assurda e allucinante che dura da vent'anni nel tentativo di recuperare una mia proprietà (una grande sala cinematografica  di 750 mq in platea e con galleria) venduta illegittimamente nonostante la società (in cui ero titolare del 66%) non potesse essere liquidata perché da sempre in attivo e perché conseguiva pacificamente il suo oggetto sociale con i canoni di affitto pagati regolarmente dal gestore, essendo la proprietà separata dalla gestione. Il liquidatore fu nominato illegittimamente da un presidente del tribunale su richiesta di due soci di minoranza (due fratelli) perché volevano coinvolgere la società nei loro debiti personali, contro la mia opposizione alla vendita. Come risulta da una sentenza penale a me favorevole in cui sono stato assolto dall'accusa di estorsione di una scrittura privata da parte dei due fretelli che alla mia accusa di estorsione avevano risposto denunciandomi per calunnia. Con la scrittura privata volevano costringermi a vendere anche la mia quota (66%). La sentenza penale mi ha assolto perché ha riconosciuto che fui vittima di una estorsione e che mai avevo avuto l'intenzione di vendere la mia quota. In contrasto con la sentenza penale nel civile è stato scritto falsamente che io ero favorevole alla vendita. La richiesta della nomina di un liquidatore era stata chiesta dai due soci di minoranza con la scusa che io fossi stato revocato, su loro richiesta, dalla carica di amministratore asserendo contrasti societari che non esistevano perché tali contrasti erano di natura extra societaria. Essi volevano vendere per interesse personale (debiti personali e non della società) ed io ero contrario. La nomina del liquidatore fu poi revocata perché riconosciuta illegittima. Purtroppo la vendita (13 novembre 1997) avvenne prima che la nomina  del liquidatore fosse revocata l'11 dicembre 1997 perché riconosciuta "abnorme". In questo modo si è data ragione al liquidatore che furbescamente non ha aspettato che si definisse il giudizio riguardante la mia revoca da amministratore con sentenza passata in giudicato per prevenire e precedere una sentenza della Corte a me favorevole che dichiarò nulla la sentenza che mi aveva revocato dalla carica di amministratore facendo così decadere l'unico motivo per cui era stata chiesta illegittimamente dai due soci di minoranza la nomina del liquidatore. Infatti fui reintegrato nella carica di amministratore dal giudice del registro. Ma purtroppo dopo la vendita del 13 novembre 1997. Il liquidatore non attese nemmeno che si definisse in tribunale la causa che riguardava la mia domanda di revoca della sua nomina che l'avrebbe privato della sua carica, revocata, come detto, l'11 dicembre 1997, ma purtroppo anch'essa dopo la vendita del 13 novembre 1997. Come dire che vince chi, come il liquidatore, approfittando di una sentenza (riguardante la mia revoca da amministratore e falsamente definita "definitiva") riesce a prevenire furbescascamente una sentenza a lui contraria perché riformata o dichiarata nulla (come nel mio caso) dalla Corte d'Appello. Egli vendette senza nemmeno attendere il prosieguo del procedimento contro di lui risoltosi con la sua revoca. Ma è inammissibile che dei giudici facciano passare una sentenza definitiva come sentenza passata in giudicato per poi attribuire sulla base di questa confusione una buona fede al liquidatore e all'acquirente e giustificare la vendita dando ad intendere che nella comune (ma falsa) conoscenza "definitiva" significhi "passata in giudicato". E così sinora la vendita è stata riconosciuta  legittima in tribunale perché il liquidatore avrebbe venduto e l'acquirente avrebbe acquistato in buona fede dopo una sentenza (che mi revocava dalla carica di amministratore) ritenuta "definitiva" pur risultando in prosieguo di giudizio nello stesso tribunale che tale sentenza era stata dichiarata nulla in Corte d'Appello. Ma la sentenza del tribunale (che mi revocava dalla carica da amministratore) non era affatto definitiva  nel senso di passata in giudicato. Infatti tale sentenza, ho detto, fu poi dichiarata nulla in Corte d'Appello. Ma quel "definitiva" continua ad essere un MACIGNO nel prosieguo del giudizio volto a chiedere la nullità della vendita, perché su quel "definitiva" si è voluta fondare la buona fede del liquidatore e dell'acquirente, i quali, poverini, non potevano sapere che "definitiva" non significasse "passata in giudicato". E' possibile che anche un giudice confonda "definitiva" con "passata in giudicato"?  L'acquirente, in combutta con il liquidatore, è rimasto senza soldi e senza locale dopo la vendita perché il possesso del locale è rimasto mio anche se inutilmente perché a causa di quel "definitiva" non ne risulto proprietario e non ne posso disporre.  Il locale dell'ex cinema è chiuso dal maggio del 1998. Vicenda veramente assurda. E tutto a causa di quel "definitiva" fatta passare come "passata in giudicato". 
I costituenti con l'art. 27 della Costituzione hanno creato un equivoco perché non hanno tenuto del  fatto  che "definitiva" nel civile non significa "passata in giudicato" mentre certamente nella loro mente con "definitiva" pensavano a "passata in giudicato" e perciò non più impugnabile. Che venga corretto questo GRAVE equivoco dell'art. 27 della Costituzione, che non ha tenuto conto del fatto che "definitiva" nel civile non significa passata in giudicato. Che non si dica più dai giornalisti dei giornali e delle TV "sentenza definitiva"  invece che "passata in giudicato". 
Ma è evidente che nello spirito dell'art. 27 i costituenti mentalmente intendevano dire "passata in giudicato" anche se hanno sbagliato scrivendo "definitiva".
Preciso oggi 10 maggio dopo avere sentito un giurista di mia conoscenza professore di diritto costituzionale nella Facoltà di giurisprudenza. E' vero che nel giudizio penale non esiste la distinzione tra sentenza definitiva e sentenza non definitiva presente nel giudizio civile. Quella penale è una sentenza che definisce un grado del giudizio e basta. Una sentenza penale del tribunale, cioè di primo grado, è una sentenza che chiude il primo grado del giudizio senza che vi sia bisogno di dire "definitiva". Essa è appellabile nei superiori gradi del giudizio e diviene "definitiva" quando è passata in giudicato se non è impugnata oppure si è pronunciata la Cassazione, esaurendo così i tre gradi del giudizio. Ciò non toglie che l'art. 27 della Costituzione avrebbe dovuto evitare di dire "definitiva" invece che "passata in giudicato" per evitare una confusione con il procedimento civile dove una sentenza è definitiva quando ha trattato tutte le domande avanzate in causa ma non per questo è passata in giudicato se viene impugnata. Per sempio: una sentenza civile è non definitiva quando decide sull'an debeatur (trattandosi della domanda di risarcimento danni) e lasci alla sentenza definitiva la decisione sul quantum debeatur.


Nel mio caso, comunque la sentenza che mi revocava da amministratore (11 novembre 1997) era sì definitiva, ma non per questo era passata in giudicato. Infatti fu dichiarata nulla nel dicembre del 2000 dalla Corte d'Appello con sentenza che, non impugnata, passò in giudicato. A questo punto il tribunale non poteva dire che il liquidatore era "confortato" dal fatto che vi fosse  contro di me una sentenza "definitiva" come se essa fosse passata in giudicato. Notare poi che la sentenza del tribunale fu depositata l'11 novembre 1997 e venne notificata il 20 novembre, cioè 7 giorni dopo la vendita. Dunque come poteva il giudice giustificare la vendita (13 novembre) avvenuta 2 giorni dopo il deposito della sentenza senza nemmeno aspettare la notifica del 20 novembre privandomi del tempo necessario per impugnare la sentenza in Corte d'Appello (dove fu dichiarata nulla)? E nonostante ciò la sentenza del tribunale che legittimò la vendita scrisse che il liquidatore era confortato dalla sentenza definitiva con cui ero stato revocato da amministratore, confondendo così una sentenza definitiva del tribunale con una  sentenza passata in giudicato.                 

Sentenza - Dizionario Giuridico - Brocardi.it

Sentenza: * è il provvedimento di natura decisoria con cui l'autorità giudiziaria ... Sentenza definitiva, che chiude il giudizio, in quanto con essa il giudice decide ... Sentenza definitiva, che chiude il giudizio, in quanto con essa il giudice decide interamente nel merito (o rileva il difetto di presupposti processuali o di condizioni delle azioni), e non definitiva, che decide il merito solo parzialmente, o si limita a risolvere una questione pregiudiziale o preliminare consentendo la prosecuzione del processo.

14 commenti:

Anonimo ha detto...

da sempre CONDANNO l'uso improprio delle parole. La lingua italiana è la più abusata, forse proprio perché è la più bella musicalmente. Meglio del latino. Esi fanno anche i processi in televisione, emettendo sentenze di colpevolezza, senza prove concrete e scientifiche. che influenzano chi poi condanna innocenti o assolve colpevoli. Chi sa perché in tutte queste faccende manca la Logica. Poi c'è forum e torto o ragione, dove non si dice che quelli delle "parti" sono attori. Perché non dirlo? E poi mentre nel primo c'è un giudice "vero", nel secondo c'è la giuria all'americana che decide, oltre la giudice ce pur è brava.Una cosa assurda come quella che è capitata a Lei, grida "vendetta", oops "giustizia". Sa per me oramai l'unica giustizia è la vendetta. Non se ne può più. Facendola passare liscia ai colpevoli, si fa torto agli innocenti, proprio come essere buoni con i malvagi danneggia i giusti. Veg Anna

Anonimo ha detto...

Il termine definitivo, riferito alle sentenze, assume un significato diverso a seconda dell'ambito civile o penale. Nel civile (non) definitivo è sinonimo di sentenze parziale, vale a dire che non definisce il giudizio. Nel penale è sinonimo di sentenza passata in giudicato.

Pietro Melis ha detto...

Mi citi la fonte dove ha trovato questa distinzione che vorrebbe che nel penale "definitiva" significhi "passata in giudicato". Altrimenti lei ha soltanto orecchiato.
Visto anche che uno dei miei avvocati mi ha confermato poco fa che "definitivo" significa nel civile solo definizione di un grado di giudizio, quando questo grado non sia la fine del giudizio se la relativa sentenza sia impugnabile in un grado superiore. Anche una sentenza della Cassazione può essere impugnata con azione di revocazione per grave violazione delle norme del diritto.

Anonimo ha detto...

Nel codice di procedura penale manca un articolo simile al 279 del c.p.c., che prevede appunto le sentenze non definitive civili. Quindi nel penale definitivo può solo significare passato in giudicato. Se consulta i relativi codici e un paio di testi processuali, se ne convincerà de plano.
Infine, incorre in un'altra confusione giuridica: quella tra giudicato ed effetti di una sentenza. Le sentenze civili sono esecutive, anche quando ancora impugnabili.

Pietro Melis ha detto...

So che una sentenza civile è esecutiva se la Corte d'Appello non sospende l'esecutività per fondati motivi (come un danno irreparabile).Molti anni fa, invece, l'appello sospendeva automaticamente l'esecutività della sentenza del tribunale. E' stato peggiorato il C.P.C. Ma come chiama lei una sentenza penale appellabile in Corte d'Appello se difinitiva nel penale sarebbe solo la sentenza passata in giudicato?. Nel sito legale Brocardi, a cui ho fatto poi riferimento, e che ho aggiunto nell'articolo, non si fa differenza tra civile e penale riguardo a "definitivo". Con definitivo si intende la chiusura di un grado di giudizio, civile o penale che sia. Resta sempre valida l'impugnazione nei gradi superiori. E sino a quando è valida l'impugnazione in un grado superiore la sentenza non può essere definitiva nel senso di passata in giudicato.

Anonimo ha detto...

Siamo diventati la barzelletta del pianeta, ci facciamo ridere dietro da tutti e 5 i continenti.

Anonimo ha detto...

Ma basta sparare sulla magistratura, torniamo a noi. Questa retorica anti-magistratura la apprendiamo quando parliamo tra amici, o in famiglia, in televisione, oppure su un blog come questo. Ecco il problema. Invece di educare noi stessi all’accortezza del giudizio, alla prudenza, alla capacità di controllarsi, all’attesa di nuove informazioni prima di giudicare, alla volontà di lasciare che gli stati d’animo di sviluppino e maturino al loro ritmo evitando che siano emessi nella loro forma più iniziale e più rozza, e infine al desiderio di apprendere quella giusta capacità di stimare gli altri che è alla base della società civile, facciamo altro. Ci diseduchiamo a questa caricatura dello spirito critico che è la disposizione eternamente risentita e sprezzante verso gli altri, disposizione che vuole travestirsi di arroganza e che invece è soprattutto timidezza e timore del confronto, disposizione che vuole vestirsi di intelligenza e che invece è una sorta di saggezza a buon mercato e buona a tutti gli usi.

Pietro Melis ha detto...

Lei è un anonimo ignorante che fa retorica sulla magistratura. Evidentemente non sa come fanno carriera i magistrati, senza esami e tanto meno senza concorsi per passare ad un grado superiore. Lei non sa come sono costituiti i consigli giudiziari che per legge dovrebbero giudicare ogni 4 anni l'operato dei magistrati per l'avanzamento di grado e di stipendio. Commissioni fatte da magistrati e con la presenza di un professore universitario in materia di diritto che però non ha diritto di voto.Il giudizio è fondato sull'operosità, cioè sul numero di sentenze, alcune delle quali vengono scelte a campione dallo stesso giudice che deve essere giudicato (si fa per dire). Ed evidentemente presenterà quelle che non siano state riformate nel grado superiore. E così passano tutti. Lei non sa che un giudice può rimanere in tribunale per tutta la vita senza nemmeno aspirare al grado superiore della Corte d'Appello e tuttavia arrivare per sola anzianità alla classe di stipendio di un consigliere di Cassazione. Tanto vale allora rimanere tutta la vita in tribunale. Lei da ignorante queste cose non le sa. A parte il fatto che spesso vi sono esempi di corruzione fra i giudici. Il liquidatore di cui ho scritto è un protetto dai giudici in quanto ausiliare, cioè collaboratore e braccio destro, dei giudici che a turno passano per la direzione della sezione fallimentare del tribunale. Quella dei magistrati è l'unica categoria di dipendenti statali che avanzano di grado e di stipendio senza alcuna selezione di merito. Dopo avere superato, magari fortunosamente, un concorso di ingresso nella magistratura, si sentono padroni, e non servitori, della giustizia e possono evitare di leggere un libro di dottrina del diritto per il resto della vita. Si attaccano al computer per vedere la giurispudenza della Cassazione per citarla meccanicamente. Infatti nel mio caso ho avuto una sentenza zeppa di sentenze della Cassazione citate contro di me mentre risultavano favorevoli a me. Incredibile ma vero. Un giudice che giunge a questo assurdo dovrebbe essere radiato perché incapace di ragionare. Magistrati che non pagano mai personalmente nemmeno quando facciano sentenze aberranti. Non pagano mai nel penale nemmeno dopo che abbiano fatto fare anni di galera ad uno poi dichiarato innocente. Questi giudici che sbagliano fregandosene, pensando che tanto vi è un grado superiore, dovrebbero essere radiati dalla magistratura perché solo così ci penserebbero cento volte prima di fare una sentenza. Vi è una sentenza della Cassazione che condanna civilmente un giudice che abbia fatto sentenze aberranti(andrò poi a vedere questa sentenza da me citata in un esposto inutile contro un giudice indirizzato a termini di legge al ministro della giustizia e al presidente della Cassazione e la riporterò in un successivo mio commento). Un esposto che è servito a nulla perché serve solo a inimacarsi i giudici, che si chiudono a testuggine per difendere la loro categoria. Unica categoria sottratta alla responsabilità personale con la scusa dell'indipendenza della magistratura. Se lei si fosse trovato nella mia situazione non farebbe il difensore di questa categoria di arroganti. Individui come lei diseducano la gente difendendo una categoria che oggi è la più screditata in Italia e che dovrebbe essere totalmente riformata introducendo concorsi in corso di carriera con commissioni formate da giuristi (studiosi del diritto) e non da magistrati (manovali del diritto). E dunque lei è soltanto un imbecille ignorante che scrive non conoscendo la realtà.

Pietro Melis ha detto...

Ecco la sentenza della Cassazione citata inutilmente nel mio esposto al ministro della giustizia e al presidente della Cassazone.
«In tema di risarcimento del danno per responsabilità civile del magistrato, l'ipotesi di colpa grave di cui all'art. 2, comma 3, l.n. 117/88 sussiste quando il comportamento del magistrato si concretizza in una violazione grossolana e macroscopica della norma ovvero in una lettura di essa contrastante con ogni criterio logico, che comporta l’adozione di scelte aberranti nella ricostruzione della volontà del legislatore, la manipolazione assolutamente arbitraria del testo normativo e lo sconfinamento dell’interpretazione nel diritto libero» (Cass., Sez. III, sentenza n. 7272 del 18 marzo 2008).

Anonimo ha detto...

Come non detto. Le manca la comprensione, per non parlare della eloquenza. Scenda dal piedistallo.
Screditare così gratuitamente l'ottimo lavoro della Magistratura (soprattutto quello di Di Panza) non Le rende onore, anzi. Ha scritto una marea di cavolate. Doveva evitare questo inutile sproloquio. Non è neppure laureato in giurisprudenza, ma può vantarsi soltanto di una laurea in filosofia che oggi vale quanto un chilo di fave fritte. La smetta di credersi Macchiavelli.
Da parte Sua, sento odore di rancore e vendetta. È così difficile mandare giù il velenoso rospo della questione Lo Giudice? È così frustrato da non accettare una scelta legittima come quella di ricorrere a metodi alternativi con il fine di avere la gioia di crescere un figlio?
Lei mi dà dell'imbecille (offesa davvero grave per un bohemian ottocentesco come il sottoscritto), ma non penso proprio che Lei abbia le palle per ripetermi le sue volgarità al telefono.
Pretendo da parte Sua immediate scuse, altrimenti mi adopererò e contatterò la Polizia affinché censuri le offese dirette alla mia nobile ed alta persona.

Pietro Melis ha detto...

All'anonimo che ha replicato dico di non nascondersi dietro l'anonimato altrimenti è solo un troll che cerca di intimidirmi con la solita polizia postale. Abbia il coraggio di presentarsi dicendo chi è. Chi si nasconde dietro l'anonimato è un vigliacco che non ha diritto ad una tutela giuridica per il fatto di sentirsi offeso. E non si inventi un nome che non sia rintracciabile.

Pietro Melis ha detto...

P.S. All'anonimo sono pronto a chiederle scuse per averle detto "imbecille" se lei lascia l'anonimato senza dover rivolgermi io alla polizia postale per sapere chi sia potendomi io ritenere offeso per ciò che ha scritto nei miei confronti. Ma rimane il fatto che lei è un ignorante visto anche che ha scritto Macchiavelli con due c nel commento da me non pubblicato.

Pietro Melis ha detto...

Sto aspettando che l'anonimo si presenti con nome e cognome per chiedergli le mie "immediate scuse". Se non lo fa evidentemente nasconde finalità e interessi personali. Quanto tempo debbo attendere per porgere le mie "immediate scuse"?

Come si possono chiedere "immediate scuse" ad un anonimo? Si chiedono ad una persona conosciuta. Dunque dica chi sia. Coraggio!

Anonimo ha detto...

Il mio anonimato è essenziale per far posto all'imprevedibile e all'impredicibile; ne ho bisogno.
Le Sue risposte non hanno minimamente soddisfatto le mie domande; a loro volta, le Sue domande non troveranno alcun riscontro da parte mia.
La incompatibilità della mia superiorità morale con la Sua prepotenza, dipende dal fatto che io ho rinunciato ad usare un linguaggio offensivo, mentre Lei mi ha colpito con un pugno. Io non ho vomitato insulti, Lei purtroppo sì.