domenica 12 dicembre 2021

I GIUDICI DEBBONO ESSERE SOTTOPOSTI A VISITA PSICHIATRICA...

...ed essere licenziati dopo una sentenza priva assolutamente di logica. Se dopo 23 anni sono ancora alle prese con giudici scriteriati che hanno scritto sentenze contenenti assurde contraddizioni in una causa civile debbo sperare che almeno in Cassazione si riconosca l'assoluta mancanza di logica in una sentenza dettata da ignoranza o vizi inescusabili (come riconosce la stessa Cassazione).

«In tema di risarcimento del danno per responsabilità civile del magistrato, l'ipotesi di colpa grave di cui all'art. 2, comma 3, l.n. 117/88 sussiste quando il comportamento del magistrato si concretizza in una violazione grossolana e macroscopica della norma ovvero in una lettura di essa contrastante con ogni criterio logico, che comporta l’adozione di scelte aberranti nella ricostruzione della volontà del legislatore, la manipolazione assolutamente arbitraria del testo normativo e lo sconfinamento dell’interpretazione nel diritto libero» (Cass. Sez. III, sentenza n. 7272 del 18 marzo 2008).

In tal caso il giudice dovrebbe essere rimosso per assoluta incapacità di ragionare. Ricordo ciò che mi disse una volta un noto avvocato di Cagliari: preferisco un giudice corrotto ad uno che non sappia ragionare perché un giudice corrotto non è sempre corrotto mentre uno che non sa ragionare rimarrà sragionante. Mi sono trovato ad avere a che fare con giudici sragionanti a tal punto da far affiorare il sospetto di corruzione. Debbo premettere che in una società di persone (cioè non di azioni) un liquidatore può essere nominato dal presidente del Tribunale solo con la volontà di tutti i soci, altrimenti occorre un giudizio contenzioso. Orbene, nel mio caso il presidente del tribunale di Cagliari, il defunto Marco Onnis, mi diede come consenziente alla nomina del liquidatore voluta da due fratelli soci di minoranza (34%) che volevano costringermi a vendere pur avendo io il 66% delle quote sociali e pur risultando io dagli atti del giudizio contrario alla nomina del liquidatore. E io trovo in due gradi del giudizio (Tribunale e Corte d'Appello) due giudici che ripetono l'errore dandomi come consenziente alla nomina del liquidatore. Come si può giudicare un giudice (in Tribunale Vincenzo Aquaro e Donatelle Aru in Corte d'Appello) che riconoscono che la nomina del liquidatore era "ABNORME" (cioè fuori delle norme imperative dell'ordinamento giudiziario) come riconosciuto da un presidente del tribunale (il defunto Antonio Porcella) ma tuttavia ritengono che tale nomina non fosse perciò illegittima e perciò non fosse nulla? Come considerare una Donatella Aru  che poi contraddittoriamente ritiene che tale nomina del liquidatore fosse legittima perché la vendita era avvenuta prima che la nomina del liquidatore fosse revocata dal presidente del Tribunale e ritiene perciò non nullo l'operato del liquidatore sino a quando la sua nomina non fosse stata dichiarata nulla dal successivo presidente del Tribunale? Non basta. Era in corso un altro procedimento che si era concluso in tribunale con sentenza dell'11 novembre 1997 disponente la mia revoca dalla carica di amministratore sulla base di dissidi con il socio di maggioranza asseriti strumentalmente dai due soci di minoranza. Sia il Tribunale (Vincenzo Aquaro) che la Corte d'Appello (Donatella Aru)  ritennero che tale sentenza fosse decisiva al fine di giustificare la mia revoca dalla carica di amministratore e per giustificare la nomina del liquidatore. Sia l'Aquaro che la Aru trasformarono con il termine "decisa" la sentenza del Tribunale in una sentenza passata in giudicato non tenendo conto che la stessa sentenza fu dichiarata nulla dalla Corte d'Appello (dicembre 2000) e che io fui reintegrato nella carica di amministratore dal giudice del registro Vincenzo Amato

 Pertanto era caduto l'unico motivo per cui i due soci di minoranza avevano chiesto strumentalmente la nomina del liquidatore. Sia l'Aquaro che la Aru hanno scritto che dopo la sentenza del tribunale dell'11 novembre 1997 il liquidatore non era tenuto ad attendere oltre perché non poteva prolungare lo stato di liquidazione. Questo è un punto fondamentale da far valere in Cassazione. Perché il liquidatore non poteva attendere oltre se la sentenza del tribunale poteva essere appellata e riformata? La sentenza, come detto, fu dichiarata nulla dalla Corte d'Appello ed io fui reintegrato nella carica di amministratore della Cinecorallo, ma paradossalmente di una società che aveva perso il suo oggetto sociale con la vendita del locale da cui traeva PACIFICAMENTE il suo oggetto sociale con l'affitto a terzi della sala cinematografica. La Cassazione già si era espressa in merito dicendo che "In ipotesi di società collettiva avente per oggetto la gestione di un cinematografo non si verifica lo scioglimento della società per impossibilità di conseguire l'oggetto sociale quando i soci locano a terzi l'azienda cinematografica (Cass., 25 febbraio 1965, n. 315). Questa sentenza era stata citata nella racc. A. R. dell'1 luglio 1997 inviata al liquidatore diffidandolo dal vendere e annunciandogli il mio ricorso per chiedere la revoca della sua nomina illegittima. Ma della sentenza della Corte (dicembre 2000) con la quale fui reintegrato nella carica di amministratore gravemente non tennero conto sia l'Aquaro che la Aru giustificando il perdurare della carica del liquidatore nonostante fosse decaduto con la citata sentenza della Corte l'unico motivo per cui era stato chiesto e nominato per sbaglio dai due soci di minoranza il liquidatore, cioè la mia revoca da amministratore. Grave errore per essere stato nominato il liquidatore con il mio consenso nonostante il mio documentato dissenso, per cui, come già detto, la sua nomina fu dichiarata "abnorme". Da notare che la vendita avvenne il 13 novembre 1997, dopo soli 2 giorni dalla pubblicazione della sentenza del tribunale senza nemmeno attendere la notifica di essa avvenuta il 20 novembre. Tutto ciò per mettermi di fronte al fatto compiuto. Il ricorso in Cassazione dovrà essere incentrato sulla gravità dell'errore materiale nell'avermi considerato come consenziente alla nomina del liquidatore e sulla gravità nell'avere trasformato la sentenza del Tribunale in una sentenza passata in giudicato assegnando al termine "decisa" il significato di "passata in giudicato". Errore imperdonabile per la sua gravità. L'Aquaro ha scritto che il liquidatore non era tenuto ad attendere il prosieguo del giudizio perché si sa che le sentenze sono "imprevedibili"(sic). Incredibile! Infatti proprio per questo motivo il liquidatore avrebbe dovuto pensare che il prosieguo del procedimento potesse essere favorevole a me, come di fatto lo fu con la citata sentenza della Corte che dichiarò nulla la sentenza del Tribunale che mi aveva revocato dalla carica di amministratore con la conseguente mia reintegra in tale carica.                

Non basta. Io avevo chiesto con ricorso al Tribunale la sospensione della carica di amministratore e la sua revoca in prosieguo di giudizio. E io trovo una giudice, Tiziana Marogna, che con un'ordinanza di mero rito dell' 8 novembre 1997 scrive che avevo sbagliato indirizzo: mi sarei dovuto rivolgere alla Cassazione e non al Tribunale. Costei si era basata su una giurisprudenza minoritaria della Cassazione ignorando la giurisprudenza maggioritaria che diceva invece che dovevo rivolgermi al Tribunale, come avevo fatto io. E l'ultima sentenza della Cassazione al riguardo, a ridosso dell'ordinanza dell'8 novembre 1997, cioè la sentenza della Cassazione 2 dicembre 1996 n. 10.718 apparteneva alla giurisprudenza maggioritaria che la Marogna ignorò completamente scrivendo che era stata superata. Era assolutamente falso. La giurisprudenza maggioritaria tanto poco era rimasta superata che la Cassazione a  Sezioni Unite con sentenza 11104/2002 cancellò la giurisprudenza minoritaria lasciando operante solo il ricorso al tribunale. Dunque falsità materiale della Marogna che la Aru ripetè nella sua sentenza quasi per giustificare la collega, passata poi in Corte d'Appello e inclusa irritualmente nel Collegio. E ciò che è ancor più grave è che la Aru abbia citato la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite 11104/2002 con cui si annullava la giurisprudenza minoritaria e si stabiliva che il ricorso contro la nomina del liquidatore doveva essere indirizzato al Tribunale e non alla Cassazione convalidando la giurisprudenza maggioritaria. Ma nemmeno di tale sentenza della Cassazione a Sezioni Unite la Aru assurdamente tenne conto. Con altra grave contraddizione. Da notare che la vendita avvenne 5 giorni dopo la pubblicazione dell'ordinanza della Marogna, cioè il 13 novembre. Senza nemmeno attenderne la notifica del 20 novembre, a partire dalla quale io avevo il diritto di presentare entro 10 giorni un reclamo al Collegio per chiedere la revoca dell'ordinanza. E nonostante ciò la Aru (p.41) ha scritto che anche l'ordinanza della Marogna era un motivo per giustificare l'operato del liquidatore. Con ciò gravemente trasformando anche l'ordinanza della Marogna in una sentenza passata in giudicato.Ha scritto Aquaro: Si sa che le sentenze sono sempre non prevedibili" in dipendenza di successivi e non prevedibili mutamenti delle decisioni giudiziarie" (p. 27) e che comunque il liquidatore era confortato dal fatto che vi era stata una sentenza definitiva riguardante la mia revoca da amministratore. Pazzesco. Se le sentenze sono aleatorie proprio per questo il liquidatore Antioco Angius avrebbe dovuto attendere perché la sentenza avrebbe potuto essere favorevole a me. E infatti vinsi in Corte d'Appello con la nullità della sentenza che mi aveva revocato da amministratore. Inoltre ha confuso il definitivo con il passato in giudicato. Una sentenza è sempre definitiva se risponde a tutte le domande altrimenti è parziale e in questo senso non definitiva. Ma non per questo una sentenza definitiva può essere confusa con una sentenza passata in giudicato se rimane impugnabile. Come nel mio caso.             

Ha scritto Aquaro: si sa che le sentenze sono sempre “non prevedibili” “in dipendenza di successivi e non prevedibili mutamenti delle decisioni giudiziarie” (p.27) e che comunque il liquidatore “era confortato dal fatto che vi era stata una sentenza definitiva” riguardante la mia revoca da amministratore. Pazzesco. Se le sentenze sono sempre aleatorie proprio per questo Antioco Angius avrebbe dovuto attendere perché la sentenza avrebbe potuto essere favorevole a me. E infatti vinsi in Corte d'Appello con la nullità della sentenza che mi aveva revocato da amministratore. Inoltre ha confuso il “definitivo” con il passato in giudicato. Una sentenza è sempre definitiva se risponde a tutte le domande altrimenti è parziale e in questo senso non definitiva. Ma non per questo una sentenza definitiva può essere confusa con una sentenza passata in giudicato se rimane impugnabile. Come nel mio caso. 
Di fronte a simili assurde contraddizioni bisogna concludere che giudici simili meritano di essere licenziati perché irrecuperabili alla capacità di ragionare.            

Nessun commento: