martedì 11 settembre 2018

VIETARE PER LEGGE LA VIGLIACCA MUTILAZIONE DELLA CIRCONCISIONE

Derivante da una tradizione religiosa ebraica la circoncisione è stata poi fatta propria dagli islamici. Immaginiamo che un ebreo o un islamico (caso questo più raro) crescendo non si riconosca nelle bufale dell'Antico Testamento e del Corano. Perché per il resto della vita deve sopportare questo marchio inflittogli vigliaccamente quando da neonato (nel caso degli ebrei) ed entro gli 8 anni (nel caso degli islamici) non poteva ribellarsi? Perché deve essere costretto a portare il marchio di appartenenza alla religione ebraica o islamica anche se diventa ateo? Qualcuno dirà che anche il battesimo viene imposto ai neonati da genitori cristiani. NO. Il paragone non regge. Un po' d'acqua sulla testa non lascia tracce. La circoncisione è una mutilazione vigliacca che dura per tutta la vita. Riporto qui quanto mi ha inviato il corrispondente Giancarlo Matta (che ha il blog intitolato Il polemista polemologo nel blog di Magdi Allam.   

Magdi Cristiano Allam

https://www.magdicristianoallam.it/
Il Polemista Polemologo
di Giancarlo Matta
   
RIFERIMENTI e RICHIAMI a NORME VIGENTI (SALVO ALTRE)

I fatti segnalati, offrono con evidenza alcuni profili giuridici di interesse per codesta Procura. Si allegano i seguenti, salvo altri, a sostegno di fondatezza della presente.



1) violazione della parità giuridica dei cittadini, attuandosi discriminazione soggettiva tra cittadini (atei, buddhisti, ebrei, di altre religioni…) siccome consentendo - di fatto- soltanto a sedicenti appartenenti a UNA religione di godere di un inammissibile trattamento speciale o “privilegio” da parte di Ente Pubblico.

Non si comprende, infatti e tra l’altro, come mai si stabilisca il limite di età di “otto anni” per effettuare sul soggetto la mutilazione rituale, quando, a mero titolo di esempio, la similare mutilazione rituale secondo la “religione ebraica” deve avvenire esattamente l’ottavo giorno di vita del soggetto mutilando (e senza anestesia, con le immaginabili traumatiche conseguenze per la vittima…). Dunque, tanto per citare un solo esempio, gli “ebrei-osservanti” qui sono già discriminati. Discriminazione inammissibile; per non dire di altre “mutilazioni religiose” praticabili;

2) violazione della Carta dei Diritti dell’Uomo O.N.U. anno 1948 Articolo 3;

3) violazione della Carta dei Diritti del Cittadino U.E. anno 1950 Articolo 8, Articolo 9;
4) violazione della Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea anno 2000 ( 2012/C 326/02 ) Articolo 3 comma 1., comma 2.a); Articolo 10., comma 1.); Articolo 21 comma 1., Articolo 24 comma 1., comma 2.;
5) violazione del diritto alla vita e alla integrità fisica: tutelato in sede penale e civile, oltre ad essere oggetto di previsione costituzionale (Articoli 2 e 32 Costituzione); in materia penale si ricorda l’Articolo 590 C.P. (lesioni personali); in sede civile si ricorda la generale tutela prevista dall’Articolo 5 e dall'Articolo 2043 C.C.;
6) contrasto con la Legge istitutiva dell’Ordine Professionale dei Medici D.Lgs.C.P.S. 13.09.1946, n. 233, e con leNorme cogenti del derivante Codice Deontologico (articoli 3, 6 et 16.) vigenti, incluso il relativo Giuramento Ippocratico, nel suo enunciato classico e moderno;
7) sperpero di risorse pubbliche, sia economiche (se la spesa indicata pubblicamente per la mutilazione costituisce solo un “ticket” ovvero una sorta di “prezzo politico”, e la differenza vada posta a carico del Servizio Sanitario Pubblico),sia di tempo, di personale e di mezzi della Pubblica Sanità, a fini esclusivamente futili, soggettivi, e forse pure favoreggiatori.
Legge 86/1990;C.P. Articoli 323, 357, 358, 359;
8) verificata la violazione di diritti innati, inalienabili ed imprescrittibili, il soggetto minorenne mutilato, raggiunta la personale capacità giuridica di agire, potrà intentare causa di risarcimento verso l’Ente Pubblico che ne ha favoreggiato la mutilazione, esigendo -e verosimilmente ottenendo- ( in bona o mala fides) cospicui indennizzi a danno del pubblico erario, dunque a danno della collettività, a causa di una antecedente determinazione politico/amministrativa scriteriata e - a parere del sottoscritto- illegittima, e degli atti probabilmente illegittimi in sua conseguenza commessi;
9) l’Ordinamento Giuridico italiano prevede (Articolo 344 C.C. e altri) a TUTELA dei SOGGETTI MINORENNI che qualsiasi azione volta al loro “accrescimento” (in tutti i sensi) ancorché decisa “a fin di bene” dai titolari della potestà genitoriale, vada preventivamente sottoposta alla valutazione e al giudizio favorevole del Giudice dei Minori; in questo caso invece siamo addirittura alla azione di “diminuzione funzionale, voluttuaria e permanente inflitta per futili motivi” della integrità fisica stessa dei soggetti minorenni, in quanto tali inabili al preventivo indispensabile consenso: come valuta ciò il Tribunale dei Minori ?
10) non si comprende, poi, infatti e ancora, come mai ora si stabilisca il limite minimo di età di “sei mesi” per effettuare sul soggetto la mutilazione rituale, (nel precedente Provvedimento regionale era di “otto anni” = forse perché un minore più cresciuto soffre di più … o di meno?) quando, si ripete, la similare mutilazione rituale secondo la “religione ebraica” deve avvenire esattamente l’ottavo giorno di vita del soggetto mutilando. Dunque, tanto per riprendere l’esempio, gli “ebrei-osservanti” qui permangono discriminati. Discriminazione soggettiva inammissibile;
11) spreco di danaro pubblico per soddisfare - senza contropartita- discutibili pretese esclusivamente private. Si allega, a sostegno,il testo completo del parere della Commissione Nazionale di Bioetica del 25.09.1998 sull’argomento (pur non essendo la “C.N.B.” una Fonte Normativa, e quindi non paragonabile a quelle indicate prima), che il Provvedimento della Sanità Regione Piemonte pare citi a proprio comodo solo in parte. I responsabili della Pubblica Sanità Piemontese, a sostegno del loro operato, invocano alcune “premesse” del Parere della C.N.B. ma ne tacciono le conclusioni, che sono chiaramente contro il Provvedimento stesso;
12) a sostegno inoltre si cita e riporta il Decreto NUMERO 54 DEL 10.12.2012 REGIONE MOLISE, col quale il Commissario Governativo ad acta consta che impose la esclusione di Provvedimento simile a questo denunciato (s.e.&o.), siccome in contrasto col D.P.C.M. 29.11.2001 e successivi aggiornamenti.
13) si riferisce infine in merito alla possibilità (da verificare) -come parimenti riferita al sottoscritto dalla Signora Deputata X Yin una conversazione telefonica delX ore Ysu sua chiamata dal cel 00000000-che (“…le circoncisioni rituali vengono tuttavia commesse giustificandole mediante preventive diagnosi -false- di “fimosi” da parte di medici “compiacenti…”), il che avvalora e conferma il principio giuridico di inammissibilità delle “circoncisioni rituali” in base allo ordinamento giuridico italiano. 

2 commenti:

Unknown ha detto...

Pienamente ed assolutamente concorde,si tratta di una "marchiatura" insensata.

Giancarlo MATTA ha detto...

.....una "marchiatura insensata" e -soprattutto- chi la pratica su un soggetto minorenne commette un reato.